Parere approvato dalla Commissione VII della Camera 2004-01-14
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ALLEGATO 2
Schema di decreto legislativo recante codice dei beni culturali e paesaggistici.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), esaminato lo schema di decreto legislativo recante codice dei beni culturali e paesaggistici; valutato favorevolmente, nel suo complesso, il provvedimento in esame, che, unificando e razionalizzando le disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali e paesaggistici, costituisce un indispensabile momento di semplificazione e chiarificazione della materia; espresso apprezzamento, in particolare, per la disciplina proposta dal codice in materia di verifica dell'interesse culturale e alienazione dei beni culturali, che appare idonea ad assicurare un elevato livello di tutela, e per la codificazione delle norme in materia paesaggistica; sottolineata l'opportunità che si proceda, con distinto provvedimento, all'introduzione di apposite norme per istituire la fattispecie del «danno culturale», analogamente a quanto già previsto in campo ambientale; esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni: a) è necessario che il Governo accolga tutte le modifiche proposte dalle Regioni e dagli enti locali in sede di Conferenza unificata, come formulate nell'allegato al parere emesso dalla Conferenza stessa in data 10 dicembre 2003; b) all'articolo 1, come risulterebbe modificato in base alle richieste della Conferenza unificata, sia aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono svolte in conformità alla normativa di tutela»; c) all'articolo 4, comma 1, le parole: «o ne conferisce l'esercizio alle regioni» siano sostituite dalle seguenti: «, anche tramite forme di intesa e coordinamento con le regioni»; conseguentemente, all'articolo 5, comma 3, le parole: «ulteriori funzioni di tutela possono essere conferite alle regioni che ne facciano richiesta» siano sostituite dalle seguenti: «possono essere individuate ulteriori forme di intesa e coordinamento in materia di tutela dei beni culturali, con le regioni che ne facciano richiesta»; d) all'articolo 5, dopo il comma 7 sia aggiunto il seguente: «7-bis. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»; e) all'articolo 44, dopo il comma 6 sia aggiunto il seguente: «6-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»; f) l'articolo 48, comma 6, sia sostituito dal seguente: «Ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468, le garanzie prestate dallo Stato in attuazione del presente articolo devono essere elencate in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di escussione della garanzia è trasmessa al Parlamento apposita relazione.»; g) all'articolo 51, il comma 1 sia sostituito dal seguente: «1. È vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista adibiti a tale funzione da almeno venti anni»; h) all'articolo 134, sia soppresso il comma 2, le cui disposizioni appaiono sostanzialmente superflue, al fine di evitare qualsiasi possibilità di equivoco interpretativo circa la natura meramente dichiarativa del provvedimento di riconoscimento dei beni paesaggistici; i) all'articolo 136, comma 1, lettera c), siano soppresse le parole: «ivi compresi i centri storici, gli antichi castelli, villaggi e borghi, gli agglomerati urbani e le zone di interesse archeologico»; l) all'articolo 145, comma 4, laddove si individuano i termini per l'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle previsioni della pianificazione paesaggistica, si preveda che comuni, città metropolitane, province ed enti gestori delle aree naturali protette introducano, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare l'ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dai piani. Si preveda altresì che i limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non siano oggetto di indennizzo; m) all'articolo 148, dopo il comma 3 sia aggiunto il seguente: «3-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
e con le seguenti osservazioni: 1) quanto alle disposizioni in materia di verifica dell'interesse culturale, si valutil'opportunità di chiarire il rapporto tra l'articolo 12 dello schema di provvedimento in esame e l'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; al proposito, si rileva che la disciplina proposta nello schema in esame appare preferibile rispetto a quella del citato decreto-legge, risultando più idonea a garantire una valutazione adeguatamente approfondita dell'interesse culturale dei beni sottoposti a verifica; 2) all'articolo 10, si valuti l'opportunità di integrare l'elencazione delle categorie ascrivibili al genus dei beni culturali ricomprendendo anche i siti minerari di interesse storico e etnoantropologico, le navi e i galleggianti aventi interesse storico, artistico o etnoantropologico, le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico o etnoantropologico, quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale. Ciò al fine di adeguare la previsione alle categorie prese in considerazione dalla più recente normativa (legge n. 172 del 2003 sulle navi d'epoca e progetto di legge sull'architettura rurale); 3) in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 20, in materia di interventi vietati sui beni culturali, si valuti l'opportunità di precisare che, nel divieto di danneggiamento, rientra anche la fattispecie del deturpamento tramite l'apposizione di cavi e condutture di ogni genere; 4) all'articolo 59, comma 2, si valuti l'opportunità di sostituire la lettera a) con la seguente: «a) dal proprietario o dal detentore del bene, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito»; 5) si valuti l'opportunità di distinguere tra i concetti di «istituto culturale» e di «istituzione di cultura», sostituendo quest'ultima dizione alla prima all'articolo 101, comma 1 (come risulterebbe a seguito delle modifiche proposte dalla Conferenza unificata), nonché in tutti gli altri passaggi del codice in cui ciò risulti necessario; al medesimo articolo 101, comma 1, gli istituti di cultura in senso proprio dovrebbero conseguentemente figurare tra le istituzioni di cultura al pari di musei, biblioteche e archivi; appare da valutare anche l'opportunità di inserire, al medesimo comma, un espresso riferimento anche a discoteche, mediateche e nastroteche; analoga integrazione potrebbe essere fatta all'articolo 54, comma 1, lettera c); 6) si valuti l'opportunità di prevedere espressamente che gli istituti di cultura siano abilitati a svolgere, su un piano di parità con le università e gli enti di ricerca, le funzioni di consulenza e collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali previste dagli articoli 17, comma 3, 29, comma 5, 114, comma 1, e 118, commi 1 e 2; analogamente, gli istituti di cultura dovrebbero essere inseriti tra gli enti che, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, possono stipulare convenzioni con le fondazioni bancarie per la realizzazione di interventi di valorizzazione di beni culturali; 7) si valuti l'opportunità di introdurre un espresso riferimento, tra i beni culturali oggetto di tutela, alle opere d'arte digitali e alle banche dati su supporto informatico; 8) all'articolo 146, relativo all'autorizzazione paesaggistica, si valuti l'opportunità di introdurre una norma volta ad escludere la possibilità che l'autorizzazione sia concessa successivamente alla realizzazione dell'opera.
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