VII Commissione Senato – seduta del 1 febbraio 2006 (modifiche Codice beni culturali) 2006-02-01
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Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Bono. La seduta inizia alle ore 15.10. IN SEDE CONSULTIVA Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni correttive ed integrative del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio (n. 595) (Seguito dell'esame e rinvio) Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri. Nel dibattito interviene il senatore TURRONI (Verdi-Un) il quale rammenta che in occasione dell'esame parlamentare dello schema di decreto legislativo recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio (indi divenuto decreto legislativo n. 42 del 2004) egli aveva avuto modo di sollevare numerose perplessità, ad esempio in ordine alla rinuncia al potere di annullamento ministeriale che, in passato, aveva arginato molti danni. Rispetto al Codice del 2004, lo schema di decreto correttivo attualmente in esame rappresenta dunque innegabilmente un passo avanti, correggendo e superando taluni limiti della formulazione vigente. Restano tuttavia a suo avviso alcune criticità, che egli si augura possano essere superate prima dell'emanazione definitiva dell'atto. In primo luogo, osserva che la disciplina di taluni strumenti (come ad esempio i piani paesaggistici) sembra non tener conto del concreto funzionamento della Pubblica amministrazione. In particolare, rammenta che ai sensi del combinato disposto delle norme sulla tutela e sull'organizzazione amministrativa i compiti di gestione attiva sono attribuiti ai funzionari, ancorché privi di competenze culturali e tecniche, anziché agli organi politici. Poiché tale incongruenza non è affrontata nel provvedimento in esame, egli esprime l'auspicio che essa sia corretta nella versione definitiva. Ricorda poi che la rigorosa disciplina dei piani paesaggistici non considera che essi possono essere successivamente stravolti dalle varianti ai piani regolatori. Anche in questo caso, sollecita una riflessione in vista dell'adozione definitiva del provvedimento. Senza entrare nel dettaglio del rapporto fra pianificazione paesaggistica e disciplina dei parchi, egli esprime indi un giudizio positivo sulla modifica recata all'articolo 142, che rende finalmente inequivoca la tutela delle zone ex lege "Galasso". Accenna altresì brevemente ad alcuni interventi minori, come ad esempio quello relativo all'articolo 136, che inserisce i centri storici e le zone di interesse archeologico fra i "beni paesaggistici". Al riguardo, rileva peraltro che la modifica, benché non configuri senz'altro un'innovazione ma piuttosto un chiarimento, non è priva di rischi in quanto può stimolare una concezione della tutela dei centri storici limitata alla preservazione dell'aspetto esteriore, ignorando la conservazione, ad esempio, degli assetti distributivi interni delle unità edilizie. Più convinta adesione meritano invece, prosegue il senatore Turroni, le modifiche apportate agli articoli 135 e 143, volte a conferire maggiore pregnanza ed incisività precettiva alla pianificazione paesaggistica rispetto all'attuale stesura del Codice. Avviandosi alla conclusione, egli si sofferma infine sulla modifica che giudica più consistentemente innovativa dello schema di decreto in esame, relativa al controllo e alla gestione dei beni paesaggistici soggetti a tutela. Al riguardo, rileva che la riformulazione dell'articolo 146 prevede la vincolatività del parere del competente soprintendente in ordine al rilascio delle speciali autorizzazioni alle quali è subordinata la possibilità di effettuare trasformazioni sui beni in questione. Osserva tuttavia che la nuova disciplina non modifica la disposizione di cui all'articolo 143, secondo cui la pianificazione paesaggistica, qualora sia elaborata congiuntamente e concordemente dalle amministrazioni statali e regionali, può sottrarre taluni beni paesaggistici all'ordinario regime autorizzatorio, che risulta per così dire "assorbito" nei provvedimenti abilitativi delle trasformazioni. Il PRESIDENTE, preso atto che nessun altro chiede di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
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