VII Commissione Senato - seduta del 31 gennaio 2006 (modifiche Codice beni culturali) 2006-01-31
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni correttive ed integrative del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali" (n. 594) (Seguito dell'esame e rinvio) Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 gennaio scorso. Nel dibattito interviene la senatrice ACCIARINI (DS-U), la quale si augura che l'esame del provvedimento in titolo rappresenti l'occasione per affrontare alcuni profili critici della normativa, in ordine ai quali occorre intervenire ai fini di sistemazione. Richiamando l'audizione svolta questa mattina dall'Ufficio di Presidenza della Commissione con i rappresentanti dell'Associazione Bianchi Bandinelli, dell'Assotecnici e dell'Associazione italiana biblioteche (AIB), ella richiama anzitutto l'attenzione sull'esigenza di riconsiderare il regime giuridico di alcune categorie di beni (ad esempio, le collezioni pubbliche non esposte, i beni di interesse storico indiretto, le collezioni di persone giuridiche senza fini di lucro) alla luce del mutato contesto di tutela che, da un regime di inalienabilità assoluta dei beni demaniali, è passato ad un regime di alienabilità previo accertamento. I predetti beni, nella nuova disciplina, restavano tuttavia privi di tutela. In tal senso, è pertanto indispensabile classificare i beni culturali a seconda della loro appartenenza (a soggetti pubblici, persone giuridiche senza fini di lucro, soggetti privati singoli o societari), assoggettando così tutti i beni pubblici e appartenenti a soggetti no profit alla verifica prevista dall'articolo 12. Con riferimento all'articolo 29, rileva indi l'esigenza di considerare anche le altre figure di tecnici non iscritte ad albi professionali, diverse dai restauratori. In assenza di una norma quadro, risulta infatti difficile l'applicazione uniforme dei livelli di qualità professionale nei diversi settori pubblici. Ciò, tanto più alla luce dei contratti di servizio stipulati dai soggetti pubblici, che non possono non prevedere l'accertamento dei requisiti di qualità del personale utilizzato dal contraente. Passando all'articolo 115, ella conviene con i rappresentanti auditi questa mattina in ordine all'esigenza che il progetto di valorizzazione indichi fra l'altro: la nuova destinazione d'uso del bene, che deve essere compatibile con il suo carattere storico-artistico; le misure di conservazione; le modalità di fruizione, che non possono limitare il godimento pubblico del bene se non per ragioni di tutela; la clausola risolutiva espressa prevista dal codice civile; i livelli di qualità e professionali degli addetti; la clausola penale di cui all'articolo 1382 del codice civile. Quanto ai beni librari, ella sollecita una diversa stesura dell'articolo 5 che faccia chiarezza sulle raccolte non appartenenti allo Stato. Inoltre, auspica l'introduzione nel Codice di un articolo appositamente dedicato all'istituto del deposito legale, in un'ottica di preservazione della memoria della comunità nazionale. Il seguito dell'esame è quindi rinviato. IN SEDE CONSULTIVA Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni correttive ed integrative del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio (n. 595) (Seguito dell'esame e rinvio) Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 gennaio scorso. Nel dibattito interviene la senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) la quale sottolinea anzitutto l'esigenza di certezze non solo sul piano delle condizioni giuridiche ma anche su quello della tempistica, particolarmente rilevante in campo ambientale. Nel riconoscere che le soluzioni approntate nell'atto in titolo tentano di intervenire in questo senso, ella rileva tuttavia che, con particolare riferimento ai beni paesaggistici, la valorizzazione assume rilievo non solo ai fini della fruizione ma anche e soprattutto ai fini di recupero e riqualificazione delle aree ambientali. In tale settore, la valorizzazione assume infatti una dimensione niente affatto statica, bensì assai dinamica. Occorre altresì tener presente che, con particolare riguardo al paesaggio, il rapporto fra tutela e valorizzazione nel nuovo assetto ordinamentale fra Stato e regioni è ben lungi dall'aver trovato un punto di equilibrio. Il governo dell'ambiente è del resto particolarmente difficile, atteso che la tutela non deve limitarsi al singolo bene ma deve considerare l'intero territorio. Al riguardo, ella ritiene infatti che non debbano essere imposti limiti alle regioni nella pianificazione del paesaggio, che non può non riguardare anche le aree non vincolate. Ella sottolinea poi il rilievo che può assumere a tal fine il ruolo svolto dagli enti subregionali ed in particolare dalla provincia, che rappresenta l'istituzione intermedia maggiormente in grado, anche più dei comuni, di valorizzare gli equilibri fra territorio e paesaggio. In tal senso ella esprime apprezzamento per la scelta di introdurre nella commissione provinciale una rappresentanza della società civile. La partecipazione dei cittadini, anche in forma associativa, alla tutela del territorio è infatti a suo avviso una delle maggiori ricchezze del Paese, il cui ambiente deve essere governato in modo senz'altro partecipato. Avviandosi alla conclusione, ella prende atto delle modifiche intervenute rispetto all'approccio tradizionale alle tematiche del paesaggio. Ritiene tuttavia che tale approccio innovativo debba essere ancora consolidato onde poter essere efficacemente all'altezza della qualità dei beni paesaggistici italiani, tanto più in considerazione dello stato di abbandono in cui hanno vissuto finora. In tal senso, la questione non può certamente non dirsi ancora aperta. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,50.
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