ULTIMA FORMULAZIONE del Disegno di legge N. 3344-B (ddl competitività) http://www.senato.it/
POTENZIAMENTO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE
Articolo 5.(Interventi per lo sviluppo infrastrutturale)
9. È fatta salva l’applicazione dell’articolo 13, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 67 del 1997 e successive modificazioni. 10. Gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni e dei permessi necessari alla realizzazione dei terminali di rigassificazione già autorizzati ai sensi dell’articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e dichiarati infrastrutture strategiche nel settore del gas naturale con la citata deliberazione CIPE n. 121/01 del 21 dicembre 2001, sono tenuti ad esprimersi entro 60 giorni dalla richiesta. In caso di inerzia o ingiustificato ritardo, il Ministero delle attività produttive, nell’ambito dei propri compiti istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio, provvede, senza necessità di diffida, alla nomina di un commissario «ad acta» per gli adempimenti di competenza. 11. Nell’esercizio dei poteri e compiti ai medesimi attribuiti ai sensi del presente articolo, i Commissari straordinari provvedono, nel limite dell’importo approvato per l’opera dai soggetti competenti alla relativa realizzazione, anche in deroga alla normativa vigente nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e delle normativa comunitaria.
dal sito
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&leg=14&id=137223
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