ROMA-Cessione di beni culturali per il pagamento delle imposte di successione: codice tributo al restyling www.ipsoa.it, 22/04/2016
Con la risoluzione n. 28/E del 2016, l’Agenzia delle Entrate ha modificato la denominazione del codice tributo 6836 al fine di uniformare le modalità di versamento, tramite modello F24, del credito derivante dalla cessione allo Stato di beni culturali e opere d’autore, recentemente estesa al pagamento delle imposte di successione e relative ipocatastali. L’art. 39, comma 1, D.Lgs. n. 346/1990 dispone che “gli eredi e i legatari possono proporre la cessione allo Stato, in pagamento totale o parziale dell’imposta sulla successione, delle relative imposte ipotecaria e catastale, degli interessi e delle sanzioni amministrative, di beni culturali vincolati o non vincolati, di cui all'art. 13, e di opere di autori viventi o eseguite da non più di cinquanta anni”. In merito si ricorda che il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2016 ha esteso la modalità di versamento tramite F24 alle somme dovute in relazione alla dichiarazione di successione. Con risoluzione n. 17/E del 20 febbraio 2012 è stato quindi istituito il codice tributo 6836, per consentire il pagamento delle imposte, tramite modello F24, mediante l’utilizzo in compensazione del credito derivante dalla cessione di beni culturali e di opere, ai sensi dell’art. 28-bis, D.P.R. n. 602/1973. Ciò premesso, al fine di uniformare le modalità di versamento, tramite modello F24, delle imposte previste dal citato art. 28-bis e dall’art. 39, D.Lgs. n. 346/1990, mediante l’utilizzo in compensazione del credito derivante dalla cessione di beni culturali e di opere, la risoluzione n. 28/E del 2016 modifica nei seguenti termini la denominazione del codice tributo anzidetto: - 6836 - Credito per il pagamento di imposte mediante cessione di beni culturali e opere Il codice va inserito nella sezione “Erario” del modello di versamento, in corrispondenza delle somme riportate nella colonna “importi a credito compensati” o, nei casi in cui il contribuente deve procedere alla restituzione dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo di riferimento, invece, va inserito l’anno in cui è stata sostenuta la spesa. |