LECCE-“Parere Soprintendenza tardivo”: sì alla copertura ombreggiante del bar sulle mura www.leccesette.it, 22/07/2016
Il Consiglio di Stato dice sì alla copertura ombreggiante del bar sulle mura del borgo antico di Otranto: respinto l’appello della Soprintendenza, che si è espressa troppo tardi rispetto alla richiesta del Comune.
Sì alla copertura ombreggiante del Lounge bar sulle mura del centro storico di Otranto: a stabilirlo il Consiglio di Stato con propria sentenza. La vicenda aveva avuto inizio nel luglio 2013, quando per una serie di ritardi e disguidi, i titolari del bar avevano montato in tutta fretta, a stagione turistica già inoltrata, le coperture di protezione da sole ed umidità sul suolo pubblico in concessione, senza le previste autorizzazioni edilizie e paesaggistiche.
Il Comune aveva perciò ordinato la rimozione con ripristino dello stato dei luoghi, ma i proprietari avevano presentato istanza di sanatoria chiedendone il mantenimento: la commissione locale per il paesaggio e l’amministrazione avevano espresso parere favorevole, ma la Soprintendenza si era opposta ritenendo che le strutture ombreggianti fossero “non compatibili con i valori paesaggistici del contesto. Il parere negativo era pervenuto all’amministrazione comunale molto oltre il termine di 90 giorni assegnato dal Codice alla Soprintendenza per provvedere.
Nonostante ciò, però, il Comune di Otranto lo aveva ritenuto ugualmente vincolante e, quindi, aveva negato l’autorizzazione paesaggistica ed ordinato la demolizione delle coperture con ripristino dello stato dei luoghi, motivandolo esclusivamente con il parere contrario della Soprintendenza.
La proprietà del bar si era allora rivolta al Tar Lecce, incaricando l’avvocato Mauro Finocchito della propria difesa: i giudici amministrativi avevano dato ragione ai proprietari ed annullato il diniego di autorizzazione paesaggistica. Ma la Soprintendenza si era rivolta al Consiglio di Stato e nel maggio dello scorso anno era stata sospeso l’efficacia della sentenza del Tar sino alla decisione del merito dell’appello.
All’epoca dei fatti, l’orientamento del Consiglio di Stato era nel senso che sulle pratiche di sanatoria non trovasse applicazione la regola, valida per le domande presentate prima di eseguire i lavori, per cui l’omesso parere della Soprintendenza entro il termine stabilito dal Codice per i beni culturali consentisse al Comune di provvedere sulla domanda di autorizzazione prescindendo dal parere. Ora, invece, anche per i giudici di Palazzo Spada il parere della Soprintendenza sull’autorizzazione paesaggistica, seppure in sanatoria, ha natura vincolante per il Comune solo se espresso entro il termine perentorio assegnato dal Codice sui beni architettonici e paesaggistici del 2004.
Proprio in questi giorni è stata pubblicata la sentenza della Sesta sezione, la quale, nel condividere la linea difensiva dell’avvocato Finocchito per i proprietari del bar, ha cristallizzato il cambio di orientamento del Consiglio di Stato. Per i giudici, “il punto di mediazione fra le esigenze di celerità dell’azione amministrativa, tutelate con la perentorietà del termine, e di valutazione degli specifici interessi da parte degli enti o organi specifici è costituito, quindi, dalla permanenza del potere del Soprintendente di fornire il proprio apporto anche oltre il termine perentorio e dal dovere dell’amministrazione di tenerne conto, senza tuttavia esserne vincolata….”.
Il ritardo del parere della Soprintendenza ha comportato che l’amministrazione non potesse negare l’autorizzazione se non motivandola con la condivisione di quel giudizio, nonostante fosse tardivo e quindi senza alcuna valenza obbligatoria e vincolante. Da qui, il rigetto dell’appello della Soprintendenza. I proprietari del lounge-bar sulla mura del centro storico idruntino possono quindi tirare un sospiro di sollievo: la stagione turistica è stata salvata proprio sul filo di lana. |