La storia non si vende. Il Cipe dice no al Tesoro. Il giornale d'Italia 20/12/2002
Patrimonio in vendita. Una delibera vieta che i beni culturali possano essere alienati.
"Non sarà così semplice, come qualcuno temeva, vendere la Fontana di Trevi. L'allarme era nato mesi fa quando era stato stilato l'elenco dei beni dello Stato che potevano essere messi in vendita. Con sorpresa c'erano in lista "gioielli" del calibro del Lungarno o la villa dell'imperatore Tiberio a Capri. Adesso però interviene il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (Cipe), che con una direttiva prevede regole severe per la vendita dei beni di particolare valore storico, artistico, culturale e ambientale» La delibera si riferisce a quegli immobili che passano alla Patrimonio, la società per azioni del Tesoro che ha il compito di trovare risorse da destinare alla realizzazione di infrastrutture. Il timore di svendite di interi pezzi di città d'arte o parchi, aveva messo in allarme anche gli ambientalisti, che ora possono sentirsi più sicuri visto che il Cipe stabilisce che l'alienazione di tali beni potrà avvenire solo "se la legge lo permette" e "in ogni caso previa autorizzazione del Ministero per i Beni Culturali o del Ministero per l'Ambiente". Il Cipe, inoltre, stabilisce una serie di regole e criteri per la gestione dei beni alienati. Vengono innanzitutto stabiliti obiettivi e vincoli, per cui la Patrimonio "Valorizzerà, gestirà con efficienza e alienerà il patrimonio dello Stato rispettando requisiti, vincoli e finalità proprie dei beni pubblici e tutte le tutele esistenti su di essi". Sui tipi di beni è stabilito che "potranno essere trasferiti alla Patrimonio crediti, concessioni, beni immateriali, beni mobili ed immobili, ogni componente dell'attivo dello Stato incluse le partecipazioni in società' nel caso in cui esse operino esclusivamente nel settore immobiliare". Ma sui beni di interesse: "il loro trasferimento alla società non modificherà in alcun modo i vincoli gravanti su di essi". A carico della Patrimonio anche il dovere di difendere il demanio e il patrimonio indisponibile, nonché quello di collaborare con gli altri ministeri interessati e gli altri enti coinvolti. |