La Scia vale anche per l'edilizia in caso di manutenzione straordinaria e ristrutturazioni di Alessandro Arona 17 settembre 2010
Si applica anche all'attività edilizia la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), introdotta con la manovra estiva, che consente di avviare un'attività produttiva senza aspettare il via libera dell'amministrazione (salvo controlli entro 60 giorni). Si applica a tutti gli interventi di costruzione prima soggetti a Dia (inizio attività dopo 30 giorni), e cioè manutenzione straordinaria su parti strutturali, restauro, ristrutturazione edilizia "leggera", e non invece a quelli più rilevanti (ristrutturazioni pesanti, ampliamenti e nuove costruzioni) soggetti ancora a permesso di costruire e Super-Dia.
I primi chiarimenti del governo sono arrivati ieri, a un mese e mezzo dall'entrata in vigore (articolo 49, comma 4-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122). Non sotto forma di una circolare, ma di una nota firmata dal capo dell'Ufficio legislativo del ministero della Semplificazione, Giuseppe Chinè, inviata alla Regione Lombardia, che per prima il 30 agosto aveva inviato un quesito. «La nota – spiega Chinè – è frutto di un lavoro di coordinamento con i ministeri della Pubblica amministrazione, delle Infrastrutture e dell'Economia, esprime quindi la posizione del governo».
Le norme Scia stavano creando un po'ovunque dubbi interpretativi, sull'applicabilità all'edilizia ma anche sul coordinamento con il Testo unico dell'edilizia. La nota del ministero sostiene che «il quesito in ordine all'applicabilità della Scia alla materia edilizia non può che trovare risposta positiva», sulla base di cinque motivazioni. Primo, per un argomento letterale: nel comma 4-bis si legge che l'espressione «segnalazione certificata di inizio attività» e le relative norme sostituiscono quelle di «dichiarazione di inizio attività» (Dia), in ogni legge statale e regionale. Nel vecchio articolo 19, inoltre, l'edilizia era esplicitamente esclusa, ora non lo è, indice della volontà del legislatore.
Terzo punto: nel testo si parla di «asseverazioni» da allegare se necessario alla Scia, espressione che compare nelle norme del Testo unico edilizia sulla Dia. Ancora: la volontà del legislatore di includere l'edilizia è evidenziata dai lavori preparatori. Infine, la norma – si legge nell'articolo 49, comma 4-bis, «costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» (articolo 117 della Costituzione), come già stabilito dalla legge 69/2009 a proposito della Dia.
Il ministero della Semplificazione chiarisce che la Scia non si applica agli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire. Il campo applicativo della nuova disciplina – spiega la nota – è esattamente quello della vecchia Dia, che va a sostituire, e non può dunque allargarsi ai campi di altri titoli abilitativi. Esclusa anche la Super-Dia (Dia alternativa al permesso), che ha una disciplina speciale.
Altro dubbio era l'esclusione della Scia in caso di vincoli ambientali, paesaggistici e culturali. Qui resta ferma, come per la Dia, la possibilità di acquisire preventivamente il parere delle Soprintendenza e poi presentare la segnalazione al comune.
17 settembre 2010 http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-09-17/scia-vale-anche-ledilizia-162827_PRN.shtml
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