Lotti abusivi: basta il cambio d'uso
Per integrare l'ipotesi di lottizzazione abusiva può anche essere sufficiente aver adibito una pluralità di immobili a un utilizzo differente rispetto a quello originariamente autorizzato dall'amministrazione comunale. È quanto statuito dalla IV sezione del Consiglio di stato (sentenza 5170/2010) rispetto al caso di un comune campano che aveva annullato in sede di autotutela la delibera con cui la giunta approvava la concessione convenzionata e i singoli titoli abilitativi rilasciati a una società per la realizzazione di alcuni edifici in zona artigianale con destinazione laboratorio. L'amministrazione comunale aveva accertato che gli edifici – assentiti a scopo artigianale – erano stati poi trasformati in unità residenziali, anche a seguito di numerose varianti che avevano consentito aumenti di cubatura. Da qui la decisione di dichiarare inefficace la convenzione, disponendo l'acquisizione degli immobili. La pronuncia non ha condiviso le tesi difensive della proprietaria dei beni, secondo cui si trattava della semplice realizzazione di alloggi per custodi in edifici a uso artigianale, come tali compatibili sia con la destinazione urbanistica dell'area (che risultava già urbanizzata) sia con gli originari titoli abilitativi (per il cui rilascio erano stati anche regolarmente corrisposti gli oneri concessori, parametrati all'uso edificatorio prescritto dal piano regolatore). Il Consiglio di stato, confermando la decisione di primo grado, ha evidenziato come risultasse indifferente la circostanza che – al momento dell'edificazione – l'area fosse già dotata di opere di urbanizzazione, essendo comunque evidente la violazione dello strumento urbanistico. Secondo la sentenza, affinché possa scattare una fattispecie di lottizzazione abusiva, ciò che assume rilevanza è la destinazione del territorio stabilita dagli strumenti urbanistici, dato che la lottizzazione viene a condizionare direttamente il potere di programmazione dell'uso del territorio da parte dell'ente locale, nonché l'assetto del territorio già stabilito da piano regolatore. Il mutamento di destinazione d'uso, pertanto, «incide sulla pianificazione del territorio effettuata dalla Pa, sicché a nulla rileva l'eventuale rispetto (invocato dagli appellanti) degli standard edificatori in relazione al rapporto superficie/volume previsti dal Prg per l'edilizia residenziale». La sentenza, in tal modo, fa proprio un orientamento ormai consolidato della Cassazione penale (sezione III, sentenza 24096/2008), che ha da tempo ritenuto configurabile il reato di lottizzazione abusiva materiale attraverso la modifica della destinazione d'uso, nel caso in cui venga alterato l'assetto complessivo del territorio comunale attuato mediante lo strumento urbanistico cui è affidata la pianificazione delle diverse destinazioni d'uso del territorio e l'assegnazione a ciascuna di esse di determinate quantità e qualità di servizi (nella specie si trattava di modifica della destinazione – da alberghiera a residenziale – di un immobile già regolarmente edificato). Come pure la Suprema corte (sentenza 6990/2006) ha configurato il reato di lottizzazione abusiva «quando la trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni sia realizzata con difformità tipologiche volumetriche, strutturali e di destinazione tanto rilevanti e diffuse su tutta l'area, rispetto al progetto approvato dall'autorità amministrativa, da far ritenere l'opera non più riferibile a quella pianificata e, quindi, senza autorizzazione». http://www.ilsole24ore.com/art/economia/2010-09-20/lotti-abusivi-basta-cambio-080306_PRN.shtml
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