Sanzionato il frazionamento del terreno 20-09-10
Nel nostro ordinamento la nozione di lottizzazione abusiva contenuta nella legge urbanistica fondamentale del 1942 si è ampliata grazie agli interventi della giurisprudenza. L'articolo 31, comma 4, della legge 1150/1942 si limitava a sancire la nullità degli atti di compravendita di terreni abusivamente lottizzati a scopo residenziale. Anche l'articolo 17, lettera b), della legge 10/1977 sanzionava la lottizzazione abusiva dei terreni e «l'inosservanza del disposto dell'articolo 28 della legge 1150/1942», il quale a sua volta però non contiene alcuna compiuta definizione. Nel definire il reato corrispondente, la Cassazione negli anni '80 sottolineò come l'abusività della lottizzazione non si sostanzi in un qualsiasi frazionamento del suolo, ma nella suddivisione di un comprensorio finalizzata alla costruzione edilizia. Ha carattere meramente preparatorio, si perfeziona indipendentemente dal l'inizio di opere materiali sul terreno, e quindi si consuma anche con il solo compimento di atti giuridici, come la suddivisione del terreno e l'alienazione dei lotti. L'attuale concetto di lottizzazione abusiva è quindi frutto di un'elaborazione giurisprudenziale (da ultimo, Tar Campania, Salerno, II sezione, 3932/2010), che è stata in seguito recepita nell'articolo 18 della legge 47/1985, poi trasfuso nell'articolo 30 del Dpr 380/2001. Quest'ultima norma, al comma 1, ne definisce oggi due tipologie: ela lottizzazione materiale (o fisica o di fatto), che si verifica quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni, in violazione delle previsioni degli strumenti urbanistici (vigenti o adottati) o delle prescrizioni stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; rla cosiddetta lottizzazione giuridica (o negoziale o cartolare), che può concretizzarsi quando la trasformazione del l'area avviene attraverso l'alienazione di quote di un terreno indiviso, oppure con il frazionamento del terreno e una pluralità di successive vendite delle singole porzioni che, per le loro caratteristiche (natura del terreno e sua destinazione urbanistica; numero e ubicazione dei lotti; eventuale previsione di opere di urbanizzazione) rivelino in modo non equivoco l'intenzione di destinare a scopo edificatorio un determinato suolo. http://www.ilsole24ore.com/art/economia/2010-09-20/sanzionato-frazionamento-terreno-080619_PRN.shtml
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