CAMPANIA - Torre Annunziata. Nuovo via libera del Tribunale amministrativo regionaleal Parco tematico integrato Alfredo Leo 05/10/2010 IL MATTINO
Torre Annunziata. Nuovo via libera del Tribunale amministrativo regionaleal Parco tematico integrato, con funzioni terziarie, ricettive ed espositive, targato Tess. È il secondo che arriva a pochi giorni dal precedente dai giudici napoletani di piazza Municipio che hanno accolto, nel merito, il ricorso di Pompei 2000, la spa che dovrebbe occuparsi dell’edificazione, nelle aree dismesse Tecnotubi Vega e zone limitrofe, del megaparco commerciale, artigianale e ricreativo. Il Tar ha bocciato, per illegittimità, l’operato della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici e per il patrimonio storico, artistico e etnoantropologico di Napoli e provincia che aveva imposto l’altolà all’importante iniziativa. La terza sezione del Tribunale ha passato ai raggi X il decreto del 26 marzo 2010 del Soprintendente Stefano Gizzi che ha annullato l’autorizzazione paesaggistica del Comune, guidato dal sindaco Giosuè Starita, ai fini della realizzazione delle opere di urbanizzazione a servizio dell'importante progetto di sviluppo del megaparco delle eccellenze campane. Nel corso del processo, è emerso che l’intervento programmato dalla società Pompei 2000, finanziato con fondi europei per 35 milioni di euro, era stato ampiamente discusso lo scorso anno nell’ambito di un’apposita conferenza di servizi, alla quale aveva preso parte anche il rappresentante dell’ente di tutela di piazza Plebiscito. Alla conclusione dei lavori, il progetto del Parco, oggetto di un contratto di area approvato dal presidente dell’epoca della Regione, Antonio Bassolino, era stato ritenuto del tutto compatibile con il vincolo paesaggistico insistente sul territorio comunale. Nel corso del procedimento, volto al rilascio di due permessi di costruire (uno per gli edifici privati, l’altro per le opere di urbanizzazione), il Comune aveva emanato, il 30 ottobre del 2009, due nulla osta paesaggistici, che giungevano agli uffici della Soprintendenza appena tre giorni dopo. La sentenza ha evidenziato che il veto era illegittimo perché intervenuto fuori termine e, cioè, ben 147 giorni dopo la trasmissione della documentazione da parte del Comune. La normativa prevede, invece, che il potere della Soprintendenza di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica comunale debba essere esercitato entro il termine perentorio di sessanta giorni successivi alla ricezione della completa documentazione. Da qui il riconoscimento, da parte del Tar, della manifesta fondatezza del ricorso della società Pompei 2000 e, pertanto, l’ok al decollo del progetto, anche se rimane ancora «sub iudice» la certificazione antimafia che la prefettura di Napoli dovrà rilasciare all’impresa promotrice. Il Tribunale, composto dal presidente Saverio Romano e dai magistrati Paolo Carpentieri e Ida Raiola, ha anche condannato la Soprintedenza e il ministero dei Beni culturali a pagare, in solido tra loro, alla società ricorrente le spese legali, liquidate in 1.500 euro. La difesa della società Pompei 2000 è stata sostenuta dall’avvocato Marcello Fortunato mentre per il Comune si è costituito l’avvocato Davide Freda. Il rappresentante dell’Avvocatura dello Stato è intervenuto a sostegno dell’operato di Gizzi.
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