teresa calvano scrive:
ANISA Per l'educazione all'arte ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI DI STORIA DELL’ARTE Presidenza Via dei Villini 33 00161 Roma Tel.0644230899, Fax 064402294 ingiro@libero.it www.Anisa.it
OSSERVAZIONI SUL NUOVO CODICE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
A cura dell’ANISA (Associazione Naz. Insegnanti Storia dell’Arte) e del Corso di Studio in Scienze storico-artistiche, Facoltà di Scienze Umanistiche, Università “la Sapienza” di Roma
Parte Seconda Beni Culturali Titolo I Tutela Capo I Oggetto della Tutela
Articolo 17. Catalogazione
Comma 1. “IL Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività”.Il ruolo determinante e costitutivo che il Nuovo Codice attribuisce all’attività di catalogazione, ai fini del riconoscimento e della dichiarazione dell’interesse culturale dei beni, non trova alcun riscontro nello stato attuale di avanzamento del Catalogo nazionale. Si richiama in proposito il rapporto del CLES presentato dall’ICCD in occasione del Primo Seminario Nazionale sulla Catalogazione (novembre 1999), che stima al 46 % il patrimonio archeologico, storico-artistico, architettonico e demoetnoantropologico schedato a quella data in Italia.
Articolo 12. Verifica dell’interesse culturale
Dalla verifica dell’interesse culturale discende la possibile sdemanializzazione dei beni: la mancata schedatura e quindi individuazione di oltre il 50% del patrimonio rende, nelle condizioni attuali, l’Articolo 17 una mera dichiarazione d’intenti, di fatto irrealizzabile e la maggior parte del patrimonio culturale di proprietà pubblica esposta al rischio di mancata tutela e possibile alienazione. Comma 3. La prevista collaborazione del Ministero e delle Regioni con l’Università, ai fini di programmi di studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione, deve essere estesa a un progetto innovativo di formazione del personale scientifico addetto.
Titolo II Fruizione e Valorizzazione Capo II. Principi della valorizzazione dei beni culturali
Articolo 121. Forme di gestione
Comma 6. “Il rapporto tra il titolare dell’attività o del servizio e l’affidatario o concessionario è regolato con contratto di servizio nel quale sono specificati tra l’altro i livelli qualitativi di erogazione del servizio e di professionalità degli addetti nonché i poteri di indirizzo e controllo spettanti al titolare dell’attività o del servizio”. Nel caso degli addetti ai Servizi educativi i titolari delle attività dovranno specificare nel contratto livelli retributivi adeguati alla professionalità richiesta su una base omogenea per le diverse strutture statali, locali e private.
Articolo 124. Promozione di attività di studio e ricerca
Comma 2. “…il Ministero e le regioni possono stipulare accordi per istituire a livello regionale o interregionale centri permanenti di studio e documentazione del patrimonio culturale, prevedendo il concorso delle Università e di altri soggetti pubblici e privati” Di tali soggetti pubblici e privati dovranno essere adeguati e accertabili i requisiti scientifici.
Articolo 125. Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale nelle scuole
Comma 1. “Il Ministero, il Ministero per l’istruzione, università e ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati possono concludere accordi per diffondere la conoscenza e favorire la fruizione del patrimonio culturale da parte degli studenti” Si chiede di sostituire “possono concludere” con “promuovono” Comma 2 “ Sulla base degli accordi previsti al Comma 1, le autorità che hanno in consegna i luoghi della cultura di cui all’Articolo 101 possono stipulare con le scuole di ogni ordine e grado appartenenti al sistema nazionale d’istruzione, apposite convenzioni per la elaborazione di percorsi didattici, la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, nonché per la formazione e l’aggiornamento dei docenti. I percorsi, i materiali e i sussidi tengono conto della specificità della scuola richiedente e delle particolari eventuali esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili.” Appare molto riduttiva l'espressione "apposite convenzioni per la elaborazione di percorsi didattici " Proponiamo la modifica: promuovono con le scuole di ogni ordine e grado apposite convenzioni finalizzate in prima istanza a diffondere attraverso specifici progetti educativi la conoscenza e l’uso responsabile dei beni culturali del territorio , su cui si fonda l’identità e il senso di appartenenza dei futuri cittadini, nel rispetto delle altre culture. Dette convenzioni nelle aree scolastiche disagiate dovranno trovare adeguati sostegni da Parte di soggetti pubblici e privati.
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