avv. Francesca Graziati - docente di Legislazione scrive:
Nel Giornale dell'arte del Febbraio 2004 (inserto "Leggi dell'arte"), leggo il commento del Ministro Urbani sul nuovo codice (che gli piacerebbe chiamare "del Bel Paese"): sul tema del silenzio-assenso così dice: "Quanto poi al silenzio assenso esso è destinato a decadere: rimane solo come norma transitoria in periodo di prima applicazione". In una prima versione del codice reperita su internet (quella che avrebbe dovuto entrare in vigore il 1° luglio 2004), in effetti mancava il riferimento al silenzio assenso, e perciò si poteva arguire che i famigerati 120 giorni-capestro valessero solo fino al 30 giugno e poi non più (il Ministero, tramite le articolazioni territoriali, avrebbe dovuto per forza pronunciarsi con il provvedimento positivo o negativo). Ma nel codice ora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale suppl. ord. 45 del 24/02/2004 (D.Lgs. 41/2004, con entrata in vigore il 1° maggio 2004, è comparso il comma 10 dell'art 12 che dispone "resta fermo quanto disposto dall'art 27, commi 8, 10, 12, 13 e 13bis del D.L. 30/09/2003 n. 269 conv. in Legge 24/11/2003 n. 326"; ebbene, il comma 10 del D.L. convertito è appunto quello contenente il silenzio assenso ("La mancata comunicazione nel termine complessivo di 120 giorni dalla ricezione della scheda equivale ad esito negativo della verifica"). Ne consegue dunque che non è vero che il silenzio assenso "rimane solo come norma transitoria", dato che è inserito nel testo lesislativo che entrerà in vigore a regime, e solo una nuova legge potrà successivamente modificarlo. Delle due l'una: o mi sfugge qualcosa, o al Ministro non hanno comunicato che nel testo definitivo il silenzio assenso a regime c'è, eccome! Ai miei alunni, con i quali stiamo commentando il nuovo codice, ho detto che non era possibile che il Ministro dicesse una cosa per un'altra, che si è sempre dichiarato tutore dei beni culturali, anche contro le esigenze di cassa del Ministro dell'Economia: e adesso, cosa devo dirgli?
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