Rispetto delle distanze tra edifici 2016-07-29 ITALIA NOSTRA Onlus - Sezione prov.le di Viterbo
L'interesse pubblico può essere l'unica motivazione per la quale le Regioni possono introdurre deroghe alle norme sulle distanze tra edifici. E' quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 178/2016, emessa a seguito dell'impugnativa, da parte del Governo, della Legge Regione Marche (n. 16/2015) che eliminava l'obbligo di rispettare le distanze negli interventi di trasformazione. I giudici hanno ricordato che la regolamentazione delle distanze minime e delle altezze massime compete allo Stato e che le Regioni non possono "sconfinare" con norme contenenti deroghe ai principi generali definiti a livello centrale. La normativa regionale prevedeva lo scostamento da questi parametri limitato ad interventi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, riqualificazione urbana, recupero funzionale e nei lavori di interesse pubblico, effettuati su palazzi e quartieri per il miglioramento della qualità della vita degli abitanti. La contestazione sollevata dal Governo alle modifiche introdotte è stata interpretata come una liberalizzazione tout- court, ed avrebbe consentito di derogare alle norme sulle distanze in tutti gli interventi di trasformazione edilizia, non solo in quelli inseriti in un piano urbanistico volto al miglioramento e alla riqualificazione urbana ed edilizia. Per questi motivi la disposizione (art. 10) contenuta nella LR 16/2015 è stata dichiarata illegittima. http://www.regioni.it/news/2016/07/18/edilizia-urbanistica-sentenza-1782016-corte-costituzionale-468438/
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