Primo commento sul nuovo Codice dei Beni culturali 14-11-2003 Bruno Ciliento, direttore dell'Ufficio Esportazione Opere d'Arte della Soprintendenza di Torino
Rispondendo all'invito a formulare proposte circa la bozza di codice dei beni culturali, invio alcune brevi note (sono direttore dell'Ufficio Esportazione Opere d'Arte della Soprintendenza di Torino, mi soffermerò soprattutto su quanto meglio conosco), fermo restando che in generale mi pare un testo eccessivamente macchinoso e che vuole disciplinare qualsiasi cosa, con le prevedibili conseguenze Art. 5 comma 3 - la possibilità di ulteriori deleghe alle regioni è pericolosa e soprattutto confusa e vaga. Credo sia in qualche misura anche in contrasto con il dettato costituzionale, che precisa procedure particolari per concedere poteri in merito alle Regioni (per non dire della bozza di nuovo articolato, che lo esclude del tutto). Diverso sarebbe prevedere ipotesi di accordi finalizzati alla tutela, ad esempio tramite regolamenti specifici che dettino norme su determinati aspetti, specie in campo edilizio e urbanistico, in modo da istituire - laddove enti locali siano in grado di gestirli - una sorta di sportello unico che, consentendo di conoscere in anticipo quanto su certi problemi si può o meno fare, eviterebbe doppioni e perdite di tempo e libererebbe energie per questioni più importanti Art.12 - è problema anche troppo noto, ma certo tutto suonerebbe assai diverso se si tornasse alla affermazione che tutto ciò che è pubblico è tutelato fino a prova contraria (e non la proposta, le cui finalità sono ben chiare). Art 14, comma 6 - non è chiaro chi debba procedere alla dichiarazione, che parrebbe spettare al "Ministero", che peraltro è anche organo di appello. Sarebbe meglio stabilire espressamente che la dichiarazione spetta all'Ufficio locale e il ricorso al Ministero Art. 22 - il termine di 120 giorni per le autorizzazioni edilizie, sia pure con alcuni correttivi, può essere troppo breve in presenza di problemi complessi e di Uffici sguarniti di personale. Sarebbe saggio portarlo a 180 giorni, unendolo ai regolamenti semplificativi cui accennavo per l'articolo 5. Art. 29 - va introdotta una norma, che del resto è già inserita nel ddl sull'insegnamento del restauro, per cui gli interventi su beni mobili e superfici decorate vanno eseguiti esclusivamente da restauratori abilitati ai sensi delle norme vigenti Art 63 - norma oscura e in parte inappliccabile, pervicacemente riproposta dal 1975. Il riferimento all'allegato A è assurdo perchè si tratta dell'elenco dei beni (e relativi valori) indicati dalla CEE per l'esportazione, per cui ad es. un quadro che valga meno di una certa soglia non dovrebbe essere considerato importante e viceversa - cosa che nel controllo del mercato è ridicolo. Inoltre pensare che le Soprintendenze debbano effettuare annualmente controlli sugli antiquari è impensabile (in Piemonte una decina di funzionari dovrebbero controllare migliaia di botteghe!). Si lascino i primi due commi, con qualche correttivo, e si preveda la possibilità di controlli incrociati BBCC- Comuni- organi di polizia Art. 68 comma 7 - il parere della Regione per le esportazioni è superfluo e mai applicato dato che si tratta di beni di enti pubblici già soggetti a complessa trafila autorizzativa. Si tratta di un "contentino" a seguito di una vecchia sentenza che stabiliva (ben diversamente) le prerogative regionali in materia. Sarebbe più saggio e corretto decidere che per i beni regionali o di enti locali le autorizzazioni amministraticve in materia spettano alle Regioni, salvo i poteri statali per quel che riguarda la normativa CEE (riportata in altra parte del Codice) Art. 71 - si continua ad ignorare che esistono beni vincolati, diversi dalle collezioni o dai beni immobili per destinazione, che i proprietari chiedono di poter portare temporaneamente all'estero con le necessarie garanzie. La mobilità all'interno della CEE è ormai troppo elevata per ignorarla. Occorre pensare a una norma che permetta - con le massime cautele e sulla base di accordi in ambito CEE - alcune limitate possibilità in questo campo (per Torino e Genova, Nizza è più vicina di Roma!) Al comma 8 si persiste nel mantenere l'assurda disposizione della fideiussione sui beni da esportare per mostre. che ha come unico risultato di ostacolare lo scambio con l'estero. E' assolutamente da abolire, mantenendola semmai per il caso cui facevo cenno subito prima Art. 72 comma 3 - la proroga del regime di temporanea importazione fa sì che vi siano beni in ...temporanea importazione dal 1929! va mantenuta solo in casi particolari e per non più di uno o due volte Art. 131 - la tutela paesaggistica non mi riguarda direttamente, ma certo rilevo che la definizione di bene paesaggistico è oscura Art. 148 - per fatti a me ben noti quando ero in Liguria, le commissioni comunali per il paesaggio sono state spesso composte da esperti come ragionieri e maestri elementari e parenti del sindaco. Le subdeleghe ai Comuni, in mancanza di garanzie tecniche e di coordinamento fra strumenti urbanistici e vincoli paesistici, sono state deleterie. Occorrono disposizioni che fissino paletti rigorosi e prevedano forti possibilità di interventi sostitutivi Art. 158 - mi pare che una modifica del Codice della Strada di qualche anno fa prevedesse il divieto assoluto di cartellonistica stadale in aree paesaggisticamente rilevanti, la cosa andrebbe approfondita per evitare equivoci in sede applicativa Non si prevede l'integrazione e contestuale abrogazione degli articoli 733-734 del Codice Penale
|