Procedimento espropriativo relativo all'intervento di Borgo Castelnuovo di Auditore 22-05-2007 Regione Marche, Servizio Governo del Territorio P.F. Edilizia Scolastica e Universitaria, Espropriazioni, Sicurezza
Gentili Sig.re/ Sign.ri,
con riferimento alla Vs.richiesta fornisco alcune precisazioni a chiarimento delle competenze individuabili all'interno del procedimento oggetto della sua richiesta.
Procedimento espropriativo
Nel merito del quadro normativo di riferimento nel settore delle espropriazioni va precisato quanto segue:
il procedimento espropriativo relativo all'intervento di Borgo Castelnuovo di Auditore rientra nell'alveo della normativa antecedente all'entrata invigore del T.U. di cui al DPR 327/2001, in quanto l'atto che ha approvato il piano particolareggiato, da cui deriva la pubblica utilità dell'opera, è del 22/03/2001;
in relazione a tale aspetto il procedimento di esproprio segue l'iter previsto dalla legge 865 del 22/10/1971 e successive modifiche ed integrazioni, e l'amministrazione comunale risulta competente all'emanazione degli atti espropriativi sulla base della delega di funzioni stabilita dalla Regione Marche con l'articolo 9 della legge regionale 17 del 18/04/1979;
alla Regione, nel quadro normativo sopra delineato, spettano esclusivamente poteri sostitutivi di intervento, nel caso in cui l'ente competente non ottemperi all'emanazione di atti per i quali siano stabilite precise scadenze.
Va quindi sottolineato che il potere sostitutivo in capo alla Regione prevede un intervento diretto da parte della stessa esclusivamente nell'ipotesi in cui il Comune non provveda all'adozione di atti previsti dalla normativa vigente entro termini legislativamente prefissati, nel qual caso la Regione si sostituisce all'ente inadempiente nell'adozione dell'atto.
Nel caso in esame risulta che il Comune abbia attivato e svolto il procedimento secondo la delega attribuita con la sopracitata legge regionale 17, emanando tutti gli atti necessari a pervenire all'esproprio dei beni, e quindi il citato intervento sostitutivo non avrebbe motivo di esistere.
Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi va rilevato che l'amministrazione comunale ha provveduto in due occasioni (nel febbraio 2005 e nel maggio 2006) a riscontrare le richieste di chiarimenti avanzate dalla Regione Marche a seguito delle interrogazioni 1305/05 e 386/06 presentate da Consiglieri regionali.
Pur non potendo esprimere, alla luce di quanto sopra precisato, un giudizio di dettaglio nel merito del procedimento, dagli elementi forniti dal Comune in riscontro alle citate interrogazioni non risultano emergere rilievi procedurali, in quanto l'iter seguito appare coerente con la normativa di cui alla citata legge 865/1971.
Nel merito degli aspetti prettamente urbanistici e di tutela del beni culturali si forniscono di seguito ulteriori precisazioni.
Ulteriori competenze nel procedimento
Per integrare il quadro delle competenze interessate dal procedimento in esame, si precisa quanto segue:
per quanto riguarda la materia urbanistica va fatto riferimento alla legge regionale 34 del 05/08/1992 (e successive modifiche ed integrazioni), che agli articoli dal 3 al 6 delinea il quadro degli enti competenti all'espressione di pareri nel merito dei piani urbanistici di vario livello, individuando tali enti nelle province e nei comuni, a seconda della tipologia di piano urbanistico in esame;
nel merito invece del Codice dei beni culturali, la struttura competente è la Soprintendenza beni architettonici e paesaggio di Ancona, che peraltro risulta essere già stata interpellata su questo specifico procedimento.
Appare evidente come la scrivente struttura regionale non possa entrare nel merito di aspetti per i quali la legge individua la competenza a carico di amministrazioni diverse dalla Regione.
Società di trasformazione urbana
La Società di trasformazione urbana è un soggetto - previsto dall'art. 120 del Testo unico degli enti locali di cui al Decreto legislativo 267 del 18/08/2000 - che i comuni possono costituire per "progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti".
È inoltre stabilito che "gli immobili interessati dall'intervento di trasformazione sono individuati con delibera del consiglio comunale" e possono essere acquisiti "consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune".
Lo stesso articolo stabilisce che "l'individuazione degli immobili equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per gli immobili non interessati da opere pubbliche".
Alla luce del quadro normativo sopra delineato si ritiene che la richiesta di una "verifica delle pratiche che hanno determinato l'esproprio del Borgo di Castelnuovo sia in termini di correttezza legislativa che temporale" debba essere effettuata direttamente dagli interessati presso l'amministrazione comunale, anche avvalendosi - ove necessario - delle procedure di accesso agli atti riconosciute ai soggetti "portatori di interessi" nei procedimenti amministrativi.
Risulta altresì allo scrivente che alcuni proprietari compresi nell'elenco delle ditte soggette all'esproprio hanno presentato ricorsi amministrativi presso il Tribunale Amministrativo Regionale, che con diverse ordinanze ha respinto le richieste di sospensiva motivando tali decisioni con il fatto che "non sussistono i presupposti di cui all'art.21 della legge n.1034/1971, atteso che il pregiudizio lamentato non è grave ed irreparabile ed i motivi del gravame necessitano di un più approfondito esame in sede di decisione di merito, anche in relazione alle argomentazioni difensive dedotte dalle parti resistenti".
La pendenza del giudizio di merito presso il T.A.R. dovrebbe costituire una garanzia circa la prospettiva che il procedimento in esame possa trovare presto un giudice che, entrando negli specifici aspetti che costituiscono il procedimento, esprima un giudizio approfondito ed esaustivo.
Da ultimo preme ribadire, come riflessione personale, quanto già si è avuto occasione di precisare in precedenza, relativamente al fatto che un ufficio pubblico si muove in un ambito delimitato dalle norme, e nella sua azione deve attenersi a fatti amministrativi che vanno valutati sulla base delle competenze proprie di ciascun ente e di ciascuna struttura.
Credo di poterla trovare d'accordo sul fatto che ogni altro tipo di valutazione esula dai problemi affrontati in questa sede, indipendentemente dalle idee e dalle convinzioni personali.
Nella certezza di aver fornito ulteriori elementi utili alla comprensione del problema evidenziato, si porgono distinti saluti. _________________________________________________________
Sauro Marini Regione Marche, Servizio Governo del Territorio P.F. Edilizia Scolastica e Universitaria, Espropriazioni, Sicurezza Via Palestro, 19 - Ancona 60100 - Tel. 071 50117437 - Fax 071 50117390 Espropriazioni - http://espropri.regione.marche.it http://espropri.regione.marche.it/
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