Interrogazione a risposta orale 3-00620 2014-01-14
Atto Senato
presentata da PIETRO LIUZZI martedì 14 gennaio 2014, seduta n.164
LIUZZI - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo - Premesso che:
il teatro Carlo Felice di Genova, realtà storica ed ambiziosa per la città ligure, versa in uno stato di estrema difficoltà nel continuare il suo operato attraverso la propria fondazione, sebbene vi sia un massimo impegno da parte dei dipendenti tutti;
il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 (cosiddetta legge Bray), è stato concepito per intervenire sulle situazioni di criticità estrema di alcune fondazioni che potrebbero causare la liquidazione coatta amministrativa delle stesse e di conseguenza attivare "l'effetto domino" sul resto d'Italia;
la legge, infatti, attiva una serie di interventi di urgenza per le fondazioni che sono in difficoltà nella chiusura in pareggio del bilancio 2013 a causa di debiti pregressi verso terzi;
a tale proposito l'articolo 11, al comma 9, recita: «Nelle more del perfezionamento del piano di risanamento, per l'anno 2013 una quota fino a 25 milioni di euro può essere anticipata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo su indicazione del Commissario straordinario, a valere sulle disponibilità giacenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
i 25 milioni rappresentano fondi straordinari che verranno divisi tra i teatri in difficoltà, come si evince dalla lettera a) del medesimo comma 9 la quale stabilisce «che la fondazione interessata, entro 30 giorni dalla nomina del Commissario straordinario, comunichi al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze l'avvio della negoziazione per la ristrutturazione del debito della fondazione che prevede uno stralcio del valore nominale complessivo del debito stesso, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, esistente al 31 dicembre 2012»;
secondo il Ministero il teatro Carlo Felice non rientrerebbe di diritto tra quelle fondazioni che obbligatoriamente devono applicare la legge Bray perché negli ultimi due anni, entro il 31 dicembre 2012, non era commissariato, bensì appartenente alla categoria dei teatri che possono farne parte con specifica domanda;
la legge Bray non fa distinzioni in tal senso, come si può evincere dal comma 1 dell'articolo 11 che recita: « Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, gli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 e successive modificazioni, di seguito denominati "fondazioni", che versino nelle condizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, ovvero che siano stati in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, ma non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione, presentano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, (...) un piano di risanamento»;
il fatto di attribuire una sorta di "prelazione" ad alcune fondazioni rispetto ad altre, consentendo di entrare nel programma di risanamento della legge Bray, potrebbe creare problemi al teatro Carlo Felice per accedere ai 25 milioni di euro;
considerato che:
il teatro "per ripristinare l'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale", come indicato dalla legge, ha richiesto 4 milioni di euro per la prima erogazione (d'urgenza) e 7 milioni di euro per la seconda erogazione;
lo stesso teatro è stato commissariato dal 2008 al 2010 e, successivamente, nel 2010 ha subìto la drammatica apertura di stato di crisi attraverso la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro", che prevede licenziamenti collettivi;
nel 2010 al teatro Carlo Felice sono stati implementati gli ammortizzatori sociali per 2 anni consecutivi attraverso l'adozione dei cosiddetti contratti di solidarietà che, oltre ad aver imposto sacrifici in termini economici sulle buste paga del lavoratori, hanno bloccato anche l'orario di lavoro del 40 per cento annuo;
la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)", all'articolo 4, comma 162, ha stabilito che la fondazione teatro Carlo Felice diventasse beneficiaria di un contributo annuo permanente di 2,5 milioni di euro;
così il legislatore sostitutiva e razionalizzava precedenti disposizioni di legge che avevano consentito l'erogazione di contributi specifici per questa fondazione genovese, a fronte dei maggiori costi del nuovo teatro, a partire dal 1990, anno della sua inaugurazione;
il contributo è stato erogato annualmente sino al 2011, anno in cui, la legge di bilancio ne ha ridotto l'importo a 1,3 milioni di euro;
tale riduzione è perdurata sino ad oggi e pesa notevolmente sulla situazione economica del Carlo Felice,
si chiede di sapere quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per ripristinare il contributo originario in favore del teatro Carlo Felice.
(3-00620)
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