Interrogazione a risposta orale 3-00643 2014-01-16
Atto Senato
presentata da MICHELA MONTEVECCHI giovedì 16 gennaio 2014, seduta n.169
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, SCIBONA - Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
attraverso il decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 2013, visto il ricorso straordinario dell'8 aprile 2011, proposto da Agi (Associazione imprese generali), si dispone l'annullamento di alcune norme del regolamento sugli appalti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, di attuazione del decreto legislativo n. 163 del 2006, in materia di affidamento ed esecuzione di lavori specialistici;
attraverso un comunicato stampa, il 13 dicembre l'associazione "la Ragione del Restauro" (ARR) e l'Associazione nazionale archeologi (ANA) a seguito dell'intervento operato mediante il citato decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 2013, hanno espresso grande preoccupazione e denunciato un grave rischio a danno delle piccole e medie imprese specialistiche nel campo del restauro e degli scavi archeologici;
considerato che:
con il decreto menzionato è stato accolto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica promosso dall'AGI, con il conseguente annullamento degli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2 (in relazione all'allegato A), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, che prevedevano l'obbligo per l'affidatario di subappaltare i lavori specialistici (scavi archeologici, restauri) alle imprese in possesso di adeguata qualificazione;
la modifica normativa consente ora all'affidatario dei lavori in possesso della qualificazione nella categoria prevalente di eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se privo delle relative qualificazioni;
le associazioni ARR ed ANA, nel comunicato, hanno evidenziato che per le grandi imprese viene meno il divieto, prima previsto, di eseguire direttamente le lavorazioni secondarie per cui non si possiede la qualificazione, nell'ipotesi in cui l'importo dei lavori sia superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera, ovvero superiore a 150.000 euro, e si rientri in una delle categorie di opere generali o specializzate individuate nell'Allegato A) del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 come categorie a qualificazione obbligatoria. Pertanto, venuto meno l'obbligo di subappaltare tali lavorazioni e, nel caso di lavori rientranti nelle categorie speciali, cosiddette lavorazioni super-specialistiche, venuta meno anche la necessità di costituire associazioni temporanee tra le imprese generali e quelle specialistiche, la conseguenza che si determinerà sarà quella di un inesorabile rischio di cessazione di attività per migliaia di piccole e medie imprese che sono specializzate proprio per tali lavorazioni ed interventi di restauro;
a parere degli interroganti, tale situazione determinerà inevitabilmente un grave problema che rischia di paralizzare un settore di alta professionalità che ha contribuito non poco a ridonare splendore alle opere di pregio del nostro Paese; infatti le piccole e medie imprese, pur potendo vantare un'alta specializzazione nella realizzazione di determinate lavorazioni, si vedrebbero privare anche della possibilità di ottenere lavori in subappalto, o di partecipare alle gare, in tutti quei casi in cui l'impresa generalista (qualificata per la categoria prevalente) decida di eseguire direttamente i lavori;
la modifica legislativa introdotta espone gli archeologi ed i restauratori al rischio estinzione, anche se l'esistenza stessa delle categorie a qualificazione obbligatoria verrà garantita e tutelata dall'ARR e dall'ANA, associazioni nate proprio per la tutela della qualità degli interventi sul patrimonio culturale italiano, che non mancheranno di evidenziare i punti di criticità mettendo in atto qualsiasi azione atta all'individuazione di una soluzione idonea a colmare il vuoto normativo che si è venuto a creare;
considerato inoltre che affinché nel mercato operino soltanto le imprese effettivamente in grado di garantire la migliore qualità delle opere, a giudizio degli interroganti parrebbe ragionevole considerare anche la possibilità di promuovere un ricorso per l'annullamento delle previsioni del regolamento che consentono all'impresa affidataria di utilizzare i lavori subappaltati, non solo ai fini della qualificazione nella categoria prevalente, ma anche per la qualificazione nella categoria scorporabile,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali urgenti iniziative intendano assumere, nell'ambito delle rispettive competenze, per la salvaguardia della professionalità degli archeologi e dei restauratori, alla luce della modifica legislativa intervenuta.
(3-00643) Classificazione EUROVOC:
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