Interrogazione a risposta orale 3-00832 [detrazioni] 2014-05-16
Atto Camera
presentato da CESARO Antimo testo di Venerdì 16 maggio 2014, seduta n. 230
ANTIMO CESARO e MOLEA. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo . — Per sapere – premesso che: in Italia, nonostante la costante mancanza di disponibilità di risorse pubbliche da investire nella tutela e nella valorizzazione del nostro immenso patrimonio culturale, le donazioni da parte di privati, preziosa opportunità di finanziamento nel settore della cultura, vengono ostacolate sia da una eccessiva burocratizzazione delle procedure sia dalla scarsa incidenza degli sgravi fiscali previsti negli altri Paesi; in Francia, ad esempio, vige un sistema di leggi che, sulla base di un rapporto trasparente con l'amministrazione pubblica, consente la concessione di importanti vantaggi economici ai privati che erogano fondi facilitando l'acquisizione di notevoli risorse da investire nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio culturale nazionale; negli Stati Uniti un privato cittadino può detrarre dalle tasse anche una donazione di soli 10 dollari; nei Paesi di cultura anglosassone il mecenatismo diffuso costituisce uno dei principali mezzi di finanziamento delle attività culturali; in Italia questa forma di finanziamento della cultura, dalle grandi potenzialità, è scarsamente diffusa; le agevolazioni fiscali sono state ritenute il catalizzatore privilegiato per l'incentivazione di atti di mecenatismo a favore del patrimonio culturale; nel nostro Paese, per le donazioni erogate da persone fisiche, ma anche dalle Fondazioni bancarie e da altri enti non commerciali, viene applicato l'articolo 15, lettera h), del TUIR (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) che prevede la detrazione, dall'imposta lorda, del 19 per cento della donazione; per le donazioni erogate dalle società si applica l'articolo 100, comma 2, lettera m), del TUIR (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) che permette la piena deduzione dal reddito delle somme erogate; la fiscalità premiale, dunque, privilegia le donazioni provenienti dalle imprese; le imprese, inoltre, nel loro rapporto con il settore della cultura, godono di un altro strumento di fiscalità agevolata: il contratto di sponsorizzazione, previsto dall'articolo 120 del codice dei beni culturali, che permette di utilizzare i benefici fiscali concessi dall'articolo 108, comma 2, del TUIR; le imprese ricorrono maggiormente al contratto di sponsorizzazione, rispetto alle erogazioni liberali, sia per il cospicuo corrispettivo in termine di valorizzazione di immagine che la sponsorizzazione assicura, sia perché la procedura burocratica è più semplice; le persone fisiche hanno un ruolo marginale nel mecenatismo italiano in quanto la legislazione fiscale premiale non ne incentiva le erogazioni liberali per la cultura. Una delle principali cause della scarsa incidenza della normativa in vigore sulla crescita di peso degli atti di liberalità in favore della cultura consiste nella farraginosità delle procedure burocratiche; nei Paesi in cui il mecenatismo ha radicate tradizioni il soggetto che beneficia delle erogazioni ha l'onere di comunicare agli uffici fiscali tutte le informazioni relative al donatore, per il quale è sufficiente la ricevuta del versamento effettuato; in Italia, invece, le imprese che erogano donazioni, devono «entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'erogazione... trasmettere, mediante appositi moduli... una comunicazione al Ministero per i beni e le attività culturali... e, per via telematica, al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate (secondo le modalità previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 e successive modifiche, nonché dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 15 marzo 2002)» riportando tutta una serie di congrue informazioni. Inoltre «le erogazioni liberali in favore dello Stato devono essere effettuate mediante versamento presso una delle sezioni provinciali della Tesoreria Provinciale dello Stato»; le procedure per le persone fisiche sono simili, eccetto per il fatto che il donatore individuale non è tenuto a effettuare il versamento presso la tesoreria provinciale; per promuovere i contributi dei privati alla cultura sarebbe opportuno snellire le procedure; la detrazione delle erogazioni liberali, ad esempio a un museo, potrebbe essere modellata sullo stesso iter della detrazione fiscale del 19 per cento per le spese farmaceutiche: il soggetto erogatore, presentando la sua tessera fiscale, fa la sua donazione al museo e riceve in cambio lo scontrino da utilizzare per l'agevolazione; basterebbe dotare i musei di registratori dedicati, consentendo ai privati di effettuare le erogazioni liberali anche in contanti, modalità di pagamento attualmente esclusa in Italia; una modalità di erogazione delle donazioni semplificata potrebbe avere un grande impatto comunicativo ed ovviare alla scarsa conoscenza della norma e dei benefici connessi; sin dal suo insediamento il Ministro interrogato, si è espresso favorevolmente nei confronti del contributo dei privati nelle attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali tenendo ben presente le grandi potenzialità del mecenatismo –: quali iniziative intenda adottare affinché lo Stato incentivi le erogazioni liberali dei privati nella valorizzazione e nel mantenimento del patrimonio artistico e culturale, in quanto la promozione della bellezza dei monumenti e del territorio è la condizione fondamentale per il rilancio e la crescita del nostro Paese. (3-00832)
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