Interrogazione a risposta scritta 4-01610 [veglione Archivio Centrale dello Stato] 2014-02-04
Atto Senato
presentata da MARIA MUSSINI martedì 4 febbraio 2014, seduta n.181
MUSSINI, VACCIANO, BIGNAMI, FUCKSIA, MORONESE, DONNO, MORRA, CAPPELLETTI, PUGLIA, BOCCHINO, MOLINARI
- Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo - Premesso che:
la notte del 31 dicembre 2013, presso l'archivio Centrale dello Stato, in Roma, si svolgeva un veglione di fine anno, a base di musica electro-house, con la partecipazione di oltre 1.000 persone;
la possibilità di concedere in uso individuale, a chi ne faccia richiesta, i beni culturali di proprietà pubblica è prevista all'art. 106 del decreto legislativo n. 42 del 2004, codice dei beni culturali, così come novellato dal decreto legislativo n. 156 del 2006. La normativa detta una speciale disciplina per la concessione in uso di beni culturali immobili che sono in consegna allo Stato, alle Regioni e agli altri enti pubblici territoriali, i quali possono essere concessi a singoli richiedenti per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, mentre oggetto del provvedimento della pubblica amministrazione potranno essere esclusivamente quei beni che risultino in proprietà dell'ente concedente o ad esso "in consegna";
l'uso della concessione sta iniziando ad interferire con la vita delle istituzioni e con le loro funzioni, portando alla chiusura di spazi importanti in orari diurni: il sito della biblioteca nazionale Centrale ha comunicato, ad esempio, la chiusura in data giovedì 9 gennaio 2014 della sala di lettura "E. Casamassima" in concomitanza dell'evento organizzato con la società "Pitti immagine" per la sfilata della nuova collezione uomo di un noto stilista;
considerato che:
il legislatore fa riferimento, con la disposizione, esclusivamente all'uso caratterizzato dalla durevolezza e dalla stabilità nel tempo, come dimostra il successivo art. 107, che disciplina l'"uso strumentale e precario" caratterizzato, a differenza della fattispecie di cui all'art. 106, dalla sua provvisorietà;
per rilasciare la concessione in uso di un bene culturale, in seguito alle modifiche previste dal decreto legislativo n. 156 del 2006, il Ministero deve accertare, non solo che le finalità dell'uso proposto non siano incompatibili con la destinazione culturale del bene, ma che il concessionario presti anche preventivamente specifiche ed idonee garanzie volte "alla conservazione e alla fruizione pubblica del bene" (art. 2 del decreto legislativo n. 62 del 2008);
il legislatore ha stabilito, oltre alla concessione in uso individuale ex art. 106, la possibilità di attribuire in uso precario e strumentale a terzi di beni pubblici culturali. Il procedimento previsto è caratterizzato da un'ampia discrezionalità per gli enti proprietari nel consentire tale forma di uso, imponendo quale unico limite la verifica che il bene culturale non subisca alcun pregiudizio dall'utilizzo;
così il legislatore ha disciplinato quelle ipotesi in cui il bene culturale viene dato in uso, limitatamente a particolari avvenimenti di breve durata, come potrebbero essere la concessione di un atrio di un palazzo monumentale per un concerto o uno spettacolo di danza, l'utilizzo di un parco che abbia interesse storico per un ricevimento, l'impiego dell'interno di un palazzo dichiarato bene culturale per ambientarvi alcune scene di un film, l'utilizzo di uno spazio urbano di interesse storico-artistico per uno spot pubblicitario. Il diritto in capo al concessionario è strettamente legato alle caratteristiche specifiche dell'utilizzo che verrà fatto del bene, alle caratteristiche personali del soggetto concessionario e all'assoluta temporaneità dello stesso;
con la concessione in uso non si attribuisce al soggetto concessionario la facoltà di trarre dal bene delle utilità lato sensu economiche, bensì una particolare fruizione della cosa nei valori ideali che essa esprime, con la conseguenza che è proprio tramite il godimento collettivo del patrimonio culturale che si garantisce lo sviluppo della popolazione attraverso la diffusione dei valori culturali;
a parere degli interroganti un incontrollato uso privatistico dei beni culturali rischia di mercificare lo stesso patrimonio artistico, pregiudicando la corretta conservazione e valorizzazione dei beni utilizzati,
si chiede di sapere:
se tali iniziative e concessioni siano in linea con l'art. 9, comma primo, della Costituzione, che delinea, tra i compiti primari della nazione nei confronti del patrimonio culturale, oltre alla conservazione, anche quello della promozione della cultura, che trova la sua concretizzazione proprio nella disciplina della fruizione pubblica prevista dal codice dei beni culturali;
se le concessioni date senza un adeguato criterio di promozione dei beni culturali e artistici non rappresentino un mero espediente per tentare di fare cassa con attività che rischiano di depauperare i beni stessi, senza garantirne una maggiore conoscenza e tutela, in un Paese come l'Italia che del suo patrimonio dovrebbe fare tesoro per un più duraturo rilancio economico e una maggiore diffusione della cultura;
quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per assicurare un corretto e più trasparente rapporto tra autorità concedente e concessionario nel rispetto del codice dei beni culturali e della stessa Costituzione.
(4-01610)
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