Proposta di legge per Istituzione della Commissione parlamentare di vigilanza sulle società Patrimonio dello Stato Spa e Infrastrutture Spa (Giorgetti, ecc.) 2002-06-19
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2879
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
ALBERTO GIORGETTI, LA RUSSA, BOCCHINO, FRANZ, LANDOLFI
Istituzione della Commissione parlamentare di vigilanza sulle società "Patrimonio dello Stato Spa" e "Infrastrutture Spa"
Presentata il 19 giugno 2002
RELAZIONE
Onorevoli Colleghi! - La creazione delle società "Patrimonio dello Stato Spa" ed "Infrastrutture Spa" prevista dal decreto-legge n. 63 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2002, apre un nuovo scenario per quanto riguarda l'impegno diretto dell'Esecutivo nella gestione dei beni dello Stato e nello sviluppo delle infrastrutture; attraverso la creazione delle due società si punta ad ottenere maggiore efficienza e ad utilizzare strumenti innovativi di finanziamento per il rilancio del Paese.
L'indubbia validità dell'iniziativa pone comunque il problema di un possibile allentamento dell'attività di verifica sulle linee di conduzione strategica delle società che verrà esercitata soprattutto dal Ministero dell'economia e delle finanze, ma non dal Parlamento. La presente proposta di legge presuppone, invece, la necessità di un costante raccordo con il Parlamento, che rappresentando al meglio le istanze dei cittadini e del territorio, è in grado di poter fornire indicazioni e valutazioni volte al miglioramento delle attività delle due società. A tale riguardo si propone l'istituzione di una Commissione parlamentare di vigilanza sulle citate società, quale strumento di stabile collegamento con il Parlamento.
All'articolo 1 della presente proposta di legge, si prevede l'istituzione della Commissione parlamentare di vigilanza sulle società "Patrimonio dello Stato Spa" e "Infrastrutture Spa" la quale è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati dai Presidenti delle due Camere sulla base del criterio di proporzionalità tra i due rami del Parlamento e tra i gruppi parlamentari. La Commissione è rinnovata all'inizio di ogni legislatura. All'articolo 2 è prevista l'elaborazione di un regolamento interno emanato dai Presidenti delle due Camere, con il quale sono stabilite le modalità per il funzionamento della Commissione stessa.
L'articolo 3 specifica le competenze della istituenda Commissione mentre all'articolo 4 si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta alla Commissione una relazione semestrale sulla gestione e sulla situazione contabile delle due società.
TESTO
Art. 1.
1. E' istituita una Commissione parlamentare di vigilanza sulle società "Patrimonio dello Stato Spa" e "Infrastrutture Spa", di seguito denominata "Commissione". 2. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi parlamentari. La nomina dei componenti la Commissione è effettuata entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per ciascun parlamentare membro effettivo della Commissione è nominato un supplente, chiamato a sostituirlo in caso di dimissioni, incarico di Governo o cessazione dal mandato parlamentare.
3. La Commissione è rinnovata integralmente all'inizio di ciascuna legislatura. In caso di elezione di una sola Camera, sono rinnovati esclusivamente i membri appartenenti alla medesima. 4. La Commissione esercita i propri poteri sino alla prima riunione delle nuove Camere.
Art. 2.
1. Prima dell'inizio dei suoi lavori la Commissione predispone il proprio regolamento interno che è emanato di intesa dai Presidenti dei due rami del Parlamento, sentiti i rispettivi Uffici di presidenza. Il regolamento stabilisce le modalità per il funzionamento della Commissione. 2. La Commissione elegge il presidente e il vicepresidente tra i suoi componenti.
Art. 3.
1. La Commissione:
a) vigila sull'andamento gestionale e contabile delle società "Patrimonio dello Stato Spa" e "Infrastrutture Spa";
b) verifica che le società di cui alla lettera a) svolgano le loro attività nel rispetto della legislazione vigente e dei rispettivi statuti;
c) verifica che gli organi delle società di cui alla lettera a) svolgano le funzioni ad essi attribuite in modo da assicurare una adeguata redditività e una corretta gestione, nel rispetto della legislazione vigente;
d) verifica che la destinazione delle risorse delle società di cui alla lettera a) sia conforme alla legislazione vigente e ai rispettivi statuti;
e) verifica che la gestione del patrimonio dello Stato trasferito alle società di cui alla lettera a) sia ispirata a princìpi di valorizzazione dello stesso.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Commissione può:
a) chiedere al Ministro dell'economia e delle finanze di riferire in ordine alle attività di vigilanza e di indirizzo ad esso attribuite dal decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
b) chiedere agli organi sociali di riferire in merito:
1) all'esito di eventuali operazioni di cartolarizzazione;
2) agli andamenti gestionali, con particolare riferimento all'emissione di titoli, al livello di indebitamento e alle modalità di gestione dei rispettivi patrimoni;
c) avvalersi della consulenza di esperti scelti tra personalità di riconosciuta professionalità in materia di contabilità pubblica, diritto amministrativo, economia aziendale ed economia finanziaria. 3. Nello svolgimento della sua attività la Commissione può svolgere audizioni degli organi delle società di cui al comma 1, lettera a), ivi compresi i soggetti incaricati della revisione contabile, di rappresentanti della Corte dei conti, della Banca d'Italia, della Cassa depositi e prestiti, dell'Agenzia del demanio, e di ogni altro soggetto, pubblico o privato, che ritenga opportuno.
4. La Commissione riferisce con relazione annuale ai Presidenti delle Camere sull'attività da essa svolta.
Art. 4.
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette ogni sei mesi alla Commissione una relazione sulla gestione e sulla situazione contabile delle società di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3.
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