INTERPELLANZA 2/00429 - Oneri di urbanizzazione 2014-03-04
Interpellanza 2-00429 presentato da MANNINO Claudia testo di Martedì 4 marzo 2014, seduta n. 182
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro per gli affari regionali, per sapere – premesso che: con l'articolo 10, comma 4-ter, della legge 6 giugno 2013, n. 64, è stata prorogata, fino all'anno 2014, l'efficacia dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 44, in base al quale i proventi della riscossione dei contributi per il rilascio dei permessi di costruire e delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere destinati, fino al 50 per cento al finanziamento di spese correnti, e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale; l'articolo 4 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante «Norme per lo sviluppo degli spazi verdi», sulla stessa materia, stabilisce che «le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale in misura non inferiore al 50 per cento del totale annuo»; l'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 44, autorizza i comuni a utilizzare – fino al 75 per cento – delle entrate in conto capitale (i contributi per il rilascio del permesso di costruire e delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), per coprire delle spese correnti, secondo la ripartizione 50 per cento e 25 per cento indicata sopra, mentre l'articolo 4 della legge n. 10 del 2013 prevede che almeno la metà delle entrate derivanti dalla riscossione dei cosiddetti oneri concessori venga destinata al finanziamento di spese in conto capitale, quali sono quelle per la realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione e di recupero urbanistico; in relazione alla presenza all'interno dell'ordinamento delle norme citate nei punti precedenti, il consigliere comunale di Milano Marco Cappato ha presentato un'interrogazione all'assessore competente, per sapere se nella predisposizione dei documenti di bilancio di previsione per il 2013 fossero state tenute in considerazione le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge n. 10 del 2013; nella risposta fornita al consigliere comunale il 4 febbraio 2014, l'assessore competente ha dato conto del fatto che l'amministrazione si fosse avvalsa «della facoltà offerta dall'articolo 10, comma 4-ter della legge n. 64 del 2013, relativa alla proroga fino al 2014 della possibilità di utilizzare i proventi della riscossione dei contributi per il rilascio dei permessi di costruire a finanziamento della parte corrente del bilancio (...)», senza fare alcuna menzione dell'articolo 4 della legge n. 10 del 2013; il conflitto tra le due disposizioni normative sembra esser stato risolto, da parte dell'amministrazione comunale di Milano, giudicando, in modo implicito, soccombente rispetto all'articolo 2 comma 8 della legge n. 244 del 2007 la disposizione contenuta nell'articolo 4 della legge n. 10 del 2013, che non ha trovato, dunque, applicazione; l'orientamento dell'amministrazione comunale di Milano, ove applicato in via sistematica da tutte le amministrazioni locali, porterebbe a una sostanziale disapplicazione dell'articolo 4 della legge n. 10 del 2013 per gli anni 2013 e 2014; il susseguirsi di previsioni legislative senza un effettivo coordinamento delle disposizioni incidenti sulla stessa materia, può determinare un'applicazione differenziata delle norme concernenti la destinazione delle risorse rivenienti dalla riscossione del contributi per il rilascio dei permessi di costruire, rispetto alle quali è, invece, indispensabile che le determinazioni degli enti locali siano omogenee su tutto il territorio nazionale –: se intendano fornire – nelle more di una non più rinviabile ridefinizione organica della disciplina dei cosiddetti oneri concessori che ne impedisca l'utilizzo per la copertura delle spese correnti – i chiarimenti e le istruzioni necessarie, ai fini della predisposizione degli atti di competenza degli enti locali in materia di bilancio concernenti la destinazione dei contributi per il rilascio dei permessi di costruire e delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in modo da assicurare una omogenea e univoca applicazione della normativa statale vigente in materia, e una piena applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge n. 10 del 2013. (2-00429) «Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Zolezzi». |