INTERPELLANZA 2/00429 - Oneri di urbanizzazione - Risposta 2016-05-03
Resoconto stenografico dell'Assemblea - Seduta n. 618 di martedì 3 maggio 2016
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(Iniziative per la corretta interpretazione delle disposizioni relative alla destinazione dei proventi derivanti dal rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 – n. 2-00429) PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Mannino ed altri n. 2–00429 (Vedi All. A), concernente iniziative per la corretta interpretazione delle disposizioni relative alla destinazione dei proventi derivanti dal rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Vedi l'allegato A – Interpellanze e interrogazione). Chiedo all'onorevole Mannino se intenda illustrare la sua interpellanza o se si riservi di intervenire in sede di replica. CLAUDIA MANNINO. Sì, grazie Presidente, brevissimamente: semplicemente, questa interpellanza chiede al Ministero di dare un'univoca interpretazione con riferimento ai proventi che i comuni incassano in termini di oneri di urbanizzazione. Questo perché, alla luce di almeno tre normative vigenti nel nostro Paese, questi oneri possono essere utilizzati in maniera differente e, nonostante abbiano destinazioni di utilizzo ben precise, però ci sono delle normative che si contraddicono o comunque che si sovrappongono, in particolare parlo dell'articolo 10 della legge n. 64 del 2013, dell'articolo 4 della legge n. 10 del 2013 e, infine, dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007. A queste tre normative si contrappongono anche delle attività da parte degli enti locali, che, in maniera autonoma, interpretano queste tre norme e utilizzano i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione in maniera differente. Quindi, semplicemente chiedevamo al Ministero se valutasse necessaria la possibilità o, comunque, l'esigenza di dare un'univoca interpretazione all'utilizzo di questi fondi, al fine di non incorrere ad errori da parte degli enti locali. PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Pier Paolo Beretta, ha facoltà di rispondere. PIER PAOLO BARETTA, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Grazie, Presidente. Con riferimento all'interpellanza, faccio presente che la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 10 del 2013 – che stabiliva che le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale, in misura non inferiore al 50 per cento del totale annuo – è stata abrogata, a decorrere dal 1o gennaio 2015, dall'articolo 77, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Inoltre, il disegno di legge in materia di contenimento di consumo di suolo e riuso del suolo edificato (atto Camera 2039 ed abbinati), attualmente in discussione presso quest'Aula, prevede all'articolo 10, che «i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui all'articolo 7 della presente legge, nonché quelli delle sanzioni previste dal Testo unico di cui al Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, ad interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico, ad interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della messa in sicurezza delle aree esposte alla prevenzione e alla mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale e pubblico, nonché ad interventi volti a favorire l'insediamento di attività in agricoltura in ambito urbano. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modificazioni è abrogato. Sono comunque fatte salve le previsioni di spesa contenute nei bilanci annuali approvati sulla base della norma abrogata». Si segnala infine che il citato comma 8 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 ha cessato di essere efficace per ragioni di carattere temporale, in quanto prevedeva che, per gli anni dal 2008 al 2015, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore del 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente le spese di manutenzione ordinaria del verde delle strade del patrimonio comunale. Il Governo pertanto è dell'avviso che i citati provvedimenti vadano nel senso indicato dall'interpellanza, contribuendo a rendere più organica la disciplina del settore. PRESIDENTE. L'onorevole Mannino ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione. CLAUDIA MANNINO. Grazie, Presidente. Sinceramente non so se è classificabile, ma mi ritengo parzialmente soddisfatta per il semplice motivo che il riferimento alla norma abrogata nel 2015 è dovuto al fatto che questa è una interpellanza depositata il 4 marzo 2014 e quindi questo si collega anche un po'con i tempi con cui il Governo risponde agli atti parlamentari – ma questo ovviamente è legato anche al numero di atti parlamentari che tutti noi depositiamo – ma, a parte questo, non mi ritengo soddisfatta perché mi è parso di capire dalla risposta del Governo che si fa riferimento ad un provvedimento, l'atto camera sul consumo di suolo, che è ancora in fase di discussione, un provvedimento che è ancora alla prima lettura alla Camera dei deputati da tre anni e che ancora deve superare tutto l'iter, deve essere avallato dall'Aula e va in discussione questa settimana e poi deve essere anche avallato ipoteticamente senza modifiche dal Senato. Quindi, la risposta non mi sembra soddisfacente perché nel frattempo credo le amministrazioni locali utilizzino secondo le proprie interpretazioni questi fondi, fermo restando appunto che un provvedimento del 2015 ha anche soppresso o comunque portato a scadenza quello che era previsto dalla legge n. 244 del 2007. PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni all'ordine del giorno.
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