VII Commissione della Camera - seduta del 24 giugno 2003 (Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca, nonché in materia socio-sanitaria) con allegato 2003-06-24
VII Commissione della Camera
Martedì 24 giugno 2003
Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca, nonché in materia socio-sanitaria.
C. 3992, approvata dal Senato, e C. 3676 Rotundo. (Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 giugno 2003.
Ferdinando ADORNATO, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi (vedi allegato).
Andrea Giorgio Felice Maria ORSINI (FI), relatore, prende atto degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi presentati, su cui si riserva di svolgere una riflessione nel seguito dell'esame del provvedimento.
Il sottosegretario Nicola BONO, nel dichiarare l'orientamento del Governo sulle proposte di modifica presentate, esprime la convinzione che, per quanto riguarda l'emendamento Bianchi Clerici 1.1, si possa esprimere un parere favorevole a condizione che vi sia effettivamente la copertura finanziaria indicata nello stesso emendamento. Dopo avere espresso l'orientamento favorevole del Governo sull'emendamento Chiaromonte 1.3, soffermandosi sull'emendamento Chiaromonte 1.2 e sull'articolo aggiuntivo Chiaromonte 1.01 precisa che, pur dichiarandosi sostanzialmente favorevole, invita i presentatori a ritirarli, poiché la necessità di reperire congrui finanziamenti a favore degli Archivi di Stato verrà ricompresa in una proposta del relatore. Precisa di fare riferimento ad una copertura in conto capitale, che consentirà la «messa a sistema» di tutti gli Archivi di Stato; sottolinea peraltro che con questa iniziativa si evidenzia la convergenza del Governo sulla necessità di una politica di sostegno agli stessi Archivi storici.
Preannuncia quindi l'orientamento contrario del Governo sugli identici emendamenti Chiaromonte 3.6 e Colasio 3.8, con i quali si propone la soppressione dell'articolo 3, che prevede la costituzione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa. Ricorda che, nell'intendimento del Governo, tale Società verrebbe immediatamente abilitata ad utilizzare la quota del 3 per cento dei finanziamenti autorizzati per il settore delle infrastrutture, a favore della spesa per gli interventi per i beni culturali. Con riferimento ai contenuti dell'emendamento Carli 3.4, dichiara la contrarietà del Governo, anche in considerazione delle differenze esistenti tra la Società italiana per i beni culturali (SIBEC), che deve essere eliminata, e la Società ARCUS Spa, che dovrà svolgere compiti rilevanti in questa materia.
Pur non condividendo i contenuti dell'emendamento Grignaffini 3.5, esprime un avviso favorevole su alcune parti dello stesso: in primo luogo, sulla sostituzione, nel testo dell'articolo 3, comma 1, della proposta di legge, della parola «tutela»,con le parole «restauro e recupero»; dichiara invece l'orientamento contrario del Governo sull'utilizzo del termine «valorizzazione» dei beni culturali, che attiverebbe un meccanismo di incostituzionalità. Dichiara inoltre l'orientamento favorevole del Governo sul comma 10 dell'emendamento Grignaffini 3.5, con il quale si prevede che la Società ARCUS Spa presenti ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta. Ritiene peraltro che una proposta in tal senso potrebbe essere eventualmente ricompresa in un emendamento del relatore.
Con riferimento alle previsioni del comma 4 dell'emendamento Grignaffini 3.5, si dichiara tendenzialmente d'accordo sull'esigenza di prevedere un importo superiore al 45 per cento delle azioni di nuova emissione.
In merito alle previsioni del comma 5 del suddetto emendamento, ritiene inopportuno il riferimento ad una quota proporzionale delle entrate derivanti dalla vendita di biglietti di ingresso ai monumenti.
Riguardo all'emendamento Carli 3.7, richiama le considerazioni svolte con riferimento ai contenuti del comma 1 dell'emendamento Grignaffini 3.5.
Per quanto riguarda gli emendamenti Grignaffini 3.2 e Chiaromonte 3.1, si rimette alla Commissione, pur essendo tendenzialmente contrario, poiché le previsioni del comma 5 dell'articolo 3, di cui si chiede la sostituzione, sono state introdotte dal Senato.
In conclusione, il Governo si rimette alla Commissione sull'articolo aggiuntivo Tocci 3.01.
Domenico VOLPINI (MARGH-U) dichiara di voler sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Tocci 3.01.
Andrea COLASIO (MARGH-U) chiede chiarimenti sulla effettiva entità della quota del 3 per cento dei finanziamenti, autorizzati per il settore delle infrastrutture, a favore della spesa per la tutela e per interventi a favore dei beni culturali.
Il sottosegretario Nicola BONO fornisce il chiarimento richiesto dal deputato Colasio.
Ferdinando ADORNATO, presidente, chiede che i gruppi si esprimano in ordine alla possibilità, alla luce delle aperture manifestate dal Governo, di procedere al trasferimento del provvedimento alla sede legislativa. In caso contrario, gli ulteriori interventi cui si è fatto cenno nel corso del dibattito potranno eventualmente trovare collocazione in un diverso e autonomo provvedimento.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.
ALLEGATO
Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca, nonché in materia socio-sanitaria (C. 3992, approvata dal Senato, e C. 3676 Rotundo).
EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI
ART. 1.
Al comma 1, sostituire le parole: di euro 25.350.000 con le seguenti: di euro 27.850.000.
Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: pari a euro con le seguenti: quanto ad euro 2.500.000 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e quanto ad euro». 1. 1.Bianchi Clerici.
Al comma 2, sostituire le parole: previo parere con le seguenti: su proposta.
1. 3.Chiaromonte, Grignaffini, Carli.
Dopo il comma 2, inserire il seguente: 2-bis. Nell'ambito degli interventi definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di cui al cui comma 2, sono previsti, prioritariamente, interventi urgenti a favore degli archivi di Stato e dell'Istituto nazionale per la storia del movimento della liberazione in Italia (INSMLI).
1. 2. Chiaromonte, Carli, Grignaffini, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce.
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Interventi in favore degli archivi di Stato).
Per l'anno 2003 la somma complessiva di 6 milioni di euro, di cui 4 milioni in conto di spesa corrente e 2 milioni in conto capitale, è finalizzata agli interventi urgenti per il settore degli archivi di Stato per l'anno 2003.
1. 01. Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce.
ART. 3.
Sopprimerlo.
* 3. 6. Chiaromonte, Grignaffini, Carli.
Sopprimerlo.
* 3. 8.Colasio.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
1. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, le parole: «il capitale sociale è di lire un miliardo», sono sostituite dalle seguenti: «il capitale sociale è di otto milioni euro».
2. Il comma 11 dell'articolo 10 della citata legge n. 352 del 1997 è sostituito dal seguente: «11. All'onere di cui al comma 3, pari a otto milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità revisionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'esercizio finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
3. 4. Carli, Chiaromonte, Grignaffini.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
1. L'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è sostituito dal seguente:
Art. 10.
(Arcus Spa).
1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali è autorizzato a costituire, con atto unilaterale, una società per azioni, denominata ARCUS Spa - Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo, con sede in Roma, avente ad oggetto la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro, recupero e valorizzazione dei beni culturali nonché per la realizzazione di progetti di promozione dello spettacolo e delle attività culturali.
2. Tutte le operazioni connesse alla costituzione della Società sono esenti da imposte e tasse. 3. Il capitale sociale è di 8 milioni di euro ed è interamente sottoscritto dal Ministero. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. Le azioni che costituiscono il capitale sociale sottoscritto dal Ministero dell'Economia e delle finanze, sono inalienabili. È ammessa la partecipazione delle regioni, di enti locali, di imprese e di altri soggetti pubblici e privati al capitale sociale, tramite acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo non superiore all'85 per cento del capitale sociale sottoscritto dallo Stato.
5. L'Arcus Spa, per il perseguimento degli scopi di cui al comma 1 e per la realizzazione dei relativi interventi, effettua operazioni finanziarie anche mediante contrazione di mutui, a valere nell'ambito delle risorse da individuare ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed emissioni obbligazionarie, che sono a fini fiscali equiparate ai titoli di Stato. A tal fine il Ministero per i beni e le attività culturali e, qualora sussistano i presupposti di autonomia finanziaria, le soprintendenze, attribuiscono ogni anno alla Società, compatibilmente con le altre esigenze istituzionali, una quota proporzionale delle entrate derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato.
6. Le quote attribuite ai sensi del comma 5 devono restare del medesimo importo annuale almeno per il periodo di durata delle operazioni finanziarie. Le ulteriori quote attribuite negli anni successivi al primo possono consentire l'attivazione di ulteriori operazioni.
7. Il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti ed il rimborso delle obbligazioni emesse sono effettuati direttamente dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalle soprintendenze agli istituti di credito o ai sottoscrittori interessati, nei limiti delle quote rispettivamente attribuite alla Società.
8. Il consiglio di amministrazione della Società è composto da sette membri compreso il presidente, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Tre dei componenti del consiglio sono nominati su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, il presidente è nominato sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
9. Il collegio sindacale della Società, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente e due supplenti. Il presidente e uno dei membri effettivi sono designati dal Ministro dell'Economia e delle finanze della Ragioneria generale dello Stato.
10. La Società presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta. 11. All'onere di cui al comma 3, pari a otto milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità revisionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'esercizio finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 5. Grignaffini, Carli, Chiaromonte.
Al comma 1, sostituire le parole: per la realizzazione di interventi di tutela dei beni culturali e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo con le seguenti: per la realizzazione di interventi di restauro, recupero e valorizzazione dei beni culturali.
3. 7. Carli, Chiaromonte, Grignaffini.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane possono deliberare proposte di intervento, in accordo con le competenti soprintendenze, per il sostegno finanziario, tecnico, economico ed organizzativo di progetti di recupero e valorizzazione dei centri storici delle città. Sulla base di tali proposte, considerando l'urgenza degli interventi e la qualità dei progetti, la Società provvede all'attivazione degli interventi nell'ambito della propria attività istituzionale e avvalendosi delle risorse di cui al comma 4, nel limite massimo pari al 40 per cento delle somme disponibili per gli investimenti».
3. 2. Grignaffini, Carli, Chiaromonte.
Al comma 5 sostituire le parole da: barocco a delibera con le seguenti: delle città di Aci Castello; Acireale; Agliè; Agrigento; Alba; Albenga; Alberobello; Alghero; Amalfi; Anagni; Ancona; Aosta; Aquileia; Arezzo; Ascoli Piceno; Assisi; Asti; Atella; Bagno di Romagna; Bagno Vignoni; Bari; Bassano del Grappa; Belluno; Benevento; Bergamo; Bologna; Bolsena; Bolzano; Bordighera; Borgo San Sepolcro; Bormio; Bosa; Bra; Busto Arsizio; Cagliari; Calcata; Camerino; Camogli; Capalbio; Caprarola; Casale Monferrato; Caserta; Castelsardo; Catania; Cefalù; Celle Ligure; Cento; Ceri; Chioggia; Città della Pieve; Città di Castello; Cividale del Friuli; Civita Castellana; Civita di Bagnoregio; Como; Copertino; Cortona; Cosenza; Cremona; Cuneo; Curtatone; Erba; Ercolano; Faenza; Feltre; Ferrara; Firenze; Gaeta; Galatina; Gallipoli; Gardone; Genova; Gorizia; Gradoli; Grammichele; Grosseto; Gubbio; Iseo; Jesi; L'Aquila; Lecce; Lecco; Lentini; Lerici; Levanto; Limone sul Garda; Lucca; Macerata; Maglie; Mantova; Maratea; Matera; Melfi; Metaponto; Milano; Milazzo; Modena; Mondovì; Monopoli; Montalcino; Montefalco; Monteriggioni; Monza; Napoli; Nardò; Narni; Nola; Noto; Novara; Nuoro; Orbetello; Ostuni; Otranto; Padova; Palermo; Palestrina; Palmanova; Parma; Pavia; Perugia; Peschiera Borromeo; Pinerolo; Pisa; Pistoia; Pitigliano; Pompei; Pordenone; Porto Ercole; Portofino; Portovenere; Pozzuoli; Procida; Ragusa; Rapallo; Ravello; Ravenna; Recanati; Recco; Reggio Calabria; Rimini; Rivoli; Roma; San Daniele; San Felice Circeo; San Gimignano; San Leucio del Sannio; San Remo; Sant'Arcangelo di Romagna; Scanzano; Sestri Levante; Siena; Siracusa; Sorrento; Sperlonga; Spoleto; Sutri; Tarquinia; Termoli; Thiene; Todi; Torino; Torre Pellice; Tortona; Trani; Trapani; Trento; Tricarico; Trieste; Udine; Urbino; Varallo; Venezia; Ventotene; Verbania; Vercelli; Verona; Viareggio; Vicenza; Vietri sul Mare; Viterbo; Volterra, i comuni deliberano.
3. 1. Chiaromonte, Carli, Grignaffini.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Salvaguardia dei beni parrocchiali e assimilati nei comuni minori).
1. I comuni con popolazioni pari o inferiore a 5000 abitanti, anche in associazione o partecipazione tra loro, possono stipulare con le diocesi cattoliche convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari delle parrocchie. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con le rappresentanze delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato intese ai sensi dell'articolo 8, ultimo comma, della Costituzione.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali con le risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. A tal fine, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di accesso ai finanziamenti nonché la quota delle predette risorse destinata agli stessi.
3. 01.Tocci, Volpini.
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