Progetto di legge su Disposizioni per la tutela dei beni archeologici, numismatici e delle opere d'arte di proprietà privata nel territorio dello Stato (Mazzuca) 2003-04-08
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 3869
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato MAZZUCA
Disposizioni per la tutela dei beni archeologici, numismatici e delle opere d'arte di proprietà privata nel territorio dello Stato
Presentata l'8 aprile 2003
Onorevoli Colleghi! - Al fine di ripristinare il rapporto di fiducia tra il collezionismo d'arte antica e lo Stato, è nostra intenzione proporre una sanatoria. Procedendo per questa strada verrebbe garantita ai collezionisti la proprietà dei beni in loro possesso, mentre il Paese potrebbe nuovamente disporre di un gran numero di opere d'arte oggi praticamente sconosciute.
E' un grave errore punire il collezionismo e il mercato dei beni archeologici, numismatici e delle opere d'arte di proprietà privata con azioni di tipo quasi terroristico e sovente confiscatorie. Ciò non solo comporta spese quasi sempre inutili e frequenti perdite di tempo, ma incrina anche il rapporto fra cittadino e istituzioni non essendo di beneficio ad alcuno.
Peggio ancora, e l'esperienza lo dimostra, vengono così inevitabilmente incoraggiate attività clandestine, fughe di opere verso l'estero e, in alcuni casi, addirittura la distruzione del materiale medesimo.
Procedendo verso una sanatoria verrebbero dunque risolti in modo pragmatico ed efficace numerosi problemi.
Eliminando da parte dello Stato quell'aberrante comportamento ove è unicamente la forza a dettar ragione, si restituirebbero entusiasmo e fiducia a commercianti e collezionisti sì da ripristinare, come avviene da sempre in qualsiasi nazione civile, rapporti di collaborazione e scambio tra il mondo del collezionismo privato e quello dei musei e degli studiosi con il ben sperimentato risultato che verrebbero volontariamente messe a disposizione delle autorità competenti opere oggi totalmente sconosciute, o perché occultate dai proprietari o, addirittura, perché trasferite all'estero per essere sovente vendute a prezzi migliori.
E' tempo di rendersi conto che in un mondo sempre più aperto nel quale quotidianamente si inneggia alla libertà dei commerci, alla libera circolazione di persone capitali e all'eliminazione dei dazi, sia perfettamente insulso - oltre che controproduttivo - colpire in modo spesso arbitrario ed indiscriminato settori di una società evoluta quali quelli del collezionismo e dell'antiquariato.
E' importante tenere ben presente che nel nostro ordinamento nessuna legge sancisce che lo Stato deve essere proprietario di ogni bene culturale e che non possa essere libera circolazione, commercio e collezionismo di beni d'arte e di antichità. Uno Stato previdente e giusto dovrebbe incoraggiare, oltre che la conservazione, anche il rientro di opere antiche nonché diffondere la loro conoscenza e favorire la loro eventuale esposizione al pubblico. E proprio a tale fine ci proponiamo di estendere la sanatoria non solo ai collezionisti che vivono nel nostro Paese ma anche a coloro che si trovano ad avere all'estero collezioni di beni culturali provenienti dall'Italia.
In relazione alla conservazione di tali beni, non ci troviamo minimamente preoccupati dato che nella maggioranza dei casi il collezionista privato e l'antiquario sono migliori tutori dei propri beni che non, spesso, lo Stato.
Per tali ragioni la presente proposta di legge disciplina le modalità di una sanatoria relativa all'accertamento dell'esistenza ovvero al rientro in Italia, in via definitiva o temporanea, di opere d'arte e di antichità.
PROGETTO DI LEGGE - N. 3869
Art. 1.
1. Il proprietario di beni archeologici, numismatici e di opere d'arte conservati nel territorio dello Stato, dei quali non sia stata fatta denuncia ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, può, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicarne la consistenza al Ministero per i beni e le attività culturali, mediante documentazione fotografica e descrittiva idonea alla identificazione degli stessi, corredata da una dichiarazione con la quale l'interessato assume l'impegno di adottare tutte le misure necessarie per la loro più idonea conservazione, con la garanzia di mantenerne il diritto di proprietà in via esclusiva. 2. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la procedura di cui al comma 1 può essere adottata ai fini del rientro, definitivo o temporaneo, di beni archeologici, numismatici e di opere d'arte conservati fuori dal territorio dello Stato, da parte dei proprietari degli stessi, con la garanzia di mantenerne il diritto di proprietà in via esclusiva.
3. In deroga ad ogni disposizione contraria l'autorità giudiziaria non può disporre il sequestro, la confisca e analoghe forme di requisizione dei beni di cui sia data comunicazione ai sensi della presente legge. 4. Le comunicazioni di cui alla presente legge sono redatte in carta semplice e indirizzate con lettera raccomandata direttamente al Ministro per i beni e le attività culturali, che provvede ad informare i competenti uffici.
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