Disegno di legge: Norme per la tutela dei beni culturali delle città capoluogo di provincia, già capitali di Stato, e dei centri d’arte nel Mezzogiorno d’Italia 2002-12-06
SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA
N. 1879
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori SCALERA, COVIELLO, VERALDI e LAURIA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 2002
Norme per la tutela dei beni culturali delle città capoluogo di provincia, già capitali di Stato, e dei centri d’arte nel Mezzogiorno d’Italia
Onorevoli Senatori. – La storia del nostro Paese è caratterizzata dallo sviluppo e dall’autonomia delle città. Già al tempo della repubblica e dell’impero romano molte città italiane erano autentiche città-stato dotate di autogoverno, pur nell’appartenenza a Roma di cui godevano la cittadinanza. Dopo la parentesi del tardo impero e dell’età gotica, l’invasione longobarda, creando vari ducati, tra cui due semi-indipendenti (Spoleto e Benevento), ridiede funzione di capitale alle principali città che in epoca feudale divennero sede di vescovadi e contee e in età comunale si trasformarono in liberi comuni.
Se nel sud la formazione dei regni di Napoli e Sicilia favorì lo sviluppo di due grandi capitali, Napoli e Palermo, nell’Italia centro-settentrionale si vennero formando signorie e principati destinati a diventare, durante il Rinascimento, centri politici e, soprattutto, culturali di primo ordine. Attorno ad essi si raccolsero scrittori, artisti e si crearono corti ed accademie di grande importanza. Alcune di queste città capitali coincidono con i capoluoghi di regione: Venezia, Genova, Torino, Milano, Firenze, la stessa Bologna, capitale culturale anche se non politica; altre, invece, sono ora capoluoghi di provincia e, se non si interviene sollecitamente, rischiano di essere ridotte ad una monotona vita provinciale, lasciando, così, in stato di abbandono innumerevoli tesori artistici, librari, archivistici, che costituiscono la più autentica ricchezza del nostro Paese. Per non dire dei centri d’arte del Mezzogiorno d’Italia. Paradossalmente, la maggiore autonomia data alle regioni rischia di annegare definitivamente tali città in un anonimato senza prospettive future. Non credo necessario descrivere i beni culturali conservati in queste antiche capitali, nè come l’attuale situazione le mortifichi sul piano culturale e rischi di compromettere definitivamente la loro conservazione. È necessario anche tenere presente che tali beni sono divisi tra musei, biblioteche, archivi statali e strutture ecclesiastiche e private, spesso non coordinati tra loro e non sufficientemente aiutati e tutelati dalle autorità. Basterebbe pensare a preziosi fondi librari e museali, sottratti ai conventi, in mille modi, ed ora tenuti, perchè sarebbe improprio dire conservati, presso scuole ed istituti di vario ordine e grado. Nè miglior conservazione e sorte hanno avuto le grandi tradizioni musicali che alcune di queste città hanno valorizzato in modo assolutamente eccezionale nei secoli passati.
Per questi motivi, è urgente una legge che intervenga a riconoscere i valori peculiari di queste città, evitando la loro riduzione a centri minori, nell’ambito delle rispettive regioni di appartenenza, iniziando così una politica culturale a vasto raggio che si estenda poi ad altri centri, anche non capoluoghi di provincia, che abbiano avuto ruoli storici in campo civile o religioso.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. La Repubblica, riconoscendo che l’esercizio della funzione di capitale di Stato durante l’età moderna ha concentrato, nelle città capoluogo di provincia, quantità ingenti di beni culturali che necessitano di particolari cure per la conservazione e valorizzazione, ne garantisce la tutela. Garantisce altresì la tutela dei centri d’arte nel Mezzogiorno d’Italia.
Art. 2.
1. I musei, le biblioteche e gli archivi statali, esistenti nelle città di cui all’articolo 1, sono inseriti in un’apposita categoria al fine di incentivarne le dotazioni economiche e di personale.
Art. 3.
1. Nel rispetto delle singole autonomie, sono favorite forme di collaborazione tra i musei, le biblioteche e gli archivi statali delle città di cui all’articolo 1 e analoghe istituzioni, dipendenti da enti locali, ecclesiastici o privati, al fine di favorire la conservazione, l’utilizzazione e la valorizzazione dei beni culturali ivi conservati.
Art. 4.
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali effettua il censimento dei beni artistici, librari ed archivistici esistenti presso enti pubblici, ecclesiastici e privati, situati nelle città di cui all’articolo 1, al fine della loro catalogazione e conservazione, anche tramite l’utilizzazione di strumenti informatici.
Art. 5.
1. Nelle città di cui all’articolo 1 è istituita una consulta, formata da enti ed istituzioni pubbliche, ecclesiastiche e private, al fine di studiare le modalità migliori per la conservazione e il restauro dei monumenti e dei beni culturali esistenti.
Art. 6.
1. Sono istituiti, anche in collaborazione con le università più vicine, in ciascuna delle città di cui all’articolo 1, corsi di laurea triennale in archivistica e diplomatica, in biblioteconomia e in conservazione dei beni culturali.
Art. 7.
1. I teatri delle città di cui all’articolo 1 possono ottenere particolari incentivi al fine di organizzare stagioni di significativo contenuto culturale, in armonia con la tradizione esistente nella città.
Art. 8.
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, si provvede mediante l’utilizzazione di una quota parte del gettito dell’8 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, ai sensi dell’articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
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