Preventiva autorizzazione dell'amministrazione dello Stato per l'alienazione di beni immobili (Interrogazione a risposta orale del dep. DS Bielli) 2003-03-20
Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
l'obbligo di preventiva autorizzazione, da parte della competente amministrazione dello Stato, per l'alienazione di beni immobili di proprietà degli enti assoggettati de iure alla normativa di tutela già sancita dagli articoli 24 e 25 della legge n. 108 del 1989, è stata pienamente confermata dal testo unico (T.U.), 490 del 1999, articoli 55 e 57;
tale preventiva autorizzazione è - d'altronde assolutamente necessaria perché il passaggio della proprietà di ciascun bene da un ente ad un soggetto privato è operazione delicata e non priva di pericoli, visto che, se ignorata dall'amministrazione preposta alla tutela, è in grado di provocare effetti devastanti od irreversibili, con pregiudizio definitivo e non più recuperabile dell'interesse pubblico;
l'obbligo di preventiva autorizzazione, in un sistema che tale preventiva autorizzazione individua come unico strumento di possibile salvaguardia di un patrimonio culturale immobiliare in vasta misura ancora sconosciuta, si pone come coessenziale per il perseguimento del fine pubblico oggetto del principio costituzionale affermato nell'articolo 9 Costituzione;
d'altronde, tale preventiva autorizzazione, in caso di accertamento positivo dell'interesse culturale, comporta l'obbligo di dichiarazione e quello, consequenziale, di notifica all'Ente proprietario, con la relativa trascrizione, che fungerà da garanzia per gli interessi tutelati e per lo stesso acquirente, accompagnando il bene nella sua successiva, pressoché libera, circolazione in regime di proprietà privata;
l'importanza dell'adempimento dell'obbligo di preventiva autorizzazione è rimarcata dal fatto che, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico (T.U.), la sua violazione costituisce ipotesi delittuosa penalmente sanzionata;
nell'attuale incontrollabile frenesia di dismissione del patrimonio immobiliare che sta interessando tutti gli enti, ed in specie quelli pubblici, la necessità della preventiva autorizzazione appare largamente elusa;
la dismissione di tali beni può avvenire non solo in via diretta, da parte dell'Ente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 283 del 2000, articolo 21 e 2 e 7, ma anche, ai sensi del decreto legge n. 351 del 2001 convertito con modifiche nella legge n. 410 del 2001, tramite il trasferimento degli immobili a società di cartolarizzazione al fine della loro commercializzazione (con la previsione articolo 3 comma 17 che i trasferimenti e le successive rivendite non siano soggette alle cartolarizzazioni previste dal testo unico, essendosi introdotta, in tal modo, una facoltà preoccupante e certamente incostituzionale);
la situazione appare, in parte, modificata dall'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo n. 112 del 2002 che ha riesumato, nei fatti, l'istituto del demanio culturale e che il trasferimento degli immobili a società di cartolarizzazione può, quindi, avvenire solo previa ricognizione dei singoli beni da parte della competente soprintendenza regionale;
appare, ad avviso dell'interrogante, di straordinaria gravità la sistematica violazione del presidio di salvaguardia sopraindicato, con tutela nei fatti dismessa, all'insaputa del Ministro per i beni e le attività culturali e degli organi centrali e regionali di quel Ministero, con un decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
già numerosi beni sono stati, in tal modo dispersi, con sicuro e grave pregiudizio dell'interesse pubblico, confondendo in un unico calderone privo di controlli beni di valore storico/artistico e beni privi di tale valore; mero esempio, l'Agenzia USL n. 10 di Firenze ha alienato ben sette complessi immobiliari di singolare bellezza siti sui colli a ridosso della città, in comune di Bagno a Ripoli (tra i quali, uno solo era già stato oggetto di dichiarazione di interesse), costituiti da antiche fattorie e storici poderi, aggiudicandoli, in unico blocco (unico lotto, a corpo), a circa 13 milioni di euro, ad un'immobiliare, all'insaputa del soprintendente regionale della Toscana, e che quindi, al momento, l'intero compendio per il quale è stato, nei fatti, impedito ogni accertamento specifico, corre il rischio di totale dispersione o perdita della relativa qualità;
l'INAIL di Forlì ha comunicato ai conduttori di un antico Palazzo di sua proprietà ubicato nel centro storico di quella città, di averlo alienato alla SCIP, con decreto interministeriale del 21 novembre 2002 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, all'insaputa - quindi - del Ministro per i beni e le attività culturali e senza che la competente Soprintendenza Regionale fosse stata informata e messa nelle condizioni di espletare la necessaria attività ricognitiva;
vi sono, ormai, numerosi casi di grave lesione dell'interesse pubblico con azzeramento di ogni protezione preventiva ivi inclusa quella assicurata de iure dalle disposizioni normative attuative del principio costituzionale che ha inteso costituire lo Stato italiano come, stato di cultura;
in tali ormai numerosissimi casi, non si mette in discussione il regime proprietario come tale (la tutela del patrimonio è questione di tutela e vincoli, prima ancora che di proprietà), ma la stessa salvaguardia e sopravvivenza del patrimonio culturale nazionale ammesso in tal modo alla più incondizionata commercializzazione senza alcuna preventiva attenzione ricognitiva e/o valutativa dell'amministrazione per i beni culturali, unica competente;
vi è ragione di ritenere che i casi siano già numerosissimi, caratterizzati da un comportamento troppo spesso omissivo e assai disinvolto da parte degli Enti proprietari nell'urgenza di far cassa e, nei fatti, non vi è quella prevalenza e quel carattere assolutamente prioritario che la Corte costituzionale ha più volte affermato debba far capo all'interesse culturale, non subordinato ad altri interessi;
se il ministro intenda farsi carico di tutto ciò e, in caso affermativo, come ritenga di poter ovviare alla situazione di segnalato ma, evidente pericolo e quali iniziative intenda varare per porre rimedio ai guasti già verificatisi e per ricondurre a legittimità le alienazioni suddette, tenendo presente a tal proposito che la nullità che affligge, i rapporti negoziali così posti in essere, pur essendo radicale, a norma del disposto dell'articolo 135 del testo unico per giurisprudenza del tutto pacifica e costante è di tipo relativo e cioè può essere fatta valere solo dall'amministrazione per i beni e le attività culturali, risultandone con ciò rimarcata la funzione di insostituibile mezzo, o strumento con il quale viene esercitato il potere-dovere di tutela del patrimonio culturale.
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