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in difesa dei beni culturali e ambientali

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Senato della Repubblica - XIV Legislatura – n 1508. Disegno di legge d’iniziativa dei senatori Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortina, Donati, Martone e Zancan
2002-06-18

Modifiche al decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per garantire la tutela dei beni culturali e ambientali

——-—-
Onorevoli Senatori. – Come è noto, il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, istituendo la società «Patrimonio dello Stato Spa», consente il trasferimento a questa di ogni bene dello Stato. Nonostante l’esplicito richiamo al sistema vincolistico dei beni che potranno essere trasferiti alla Patrimonio dello Stato Spa, il decreto-legge in oggetto lascia aperti pericolosissimi varchi che potrebbero compromettere essenziali elementi di tutela che su questi beni devono essere garantiti. Pur essendo vero, infatti, che il trasferimento dei beni, ed in particolare di quelli demaniali, non comporterà automaticamente una loro dichiarazione di alienabilità, è altrettanto vero che, nella sostanza, i meccanismi di individuazione di questi beni e la definizione dei relativi elenchi risultano essere propedeutici alle procedure di cui all’articolo 829 del codice civile che prevede, appunto, la possibilità di rendere disponibili i beni demaniali, con il passaggio di beni dal demanio al patrimonio dello Stato. Il problema, dunque, non sta solo nella proprietà dei beni stessi, ma anche (e soprattutto) nella loro individuazione e nella loro futura gestione. Da ciò l’esigenza di avere una completa ricognizione dei beni dello Stato (a tutt’oggi sconosciuta) e l’opportunità di individuare, tra questi, i beni cedibili in gestione o addirittura alienabili. Inoltre, non è assolutamente possibile che i beni vengano individuati e vengano dati in gestione senza il necessario coinvolgimento dei soggetti preposti alla loro tutela. Il decreto-legge, di fatto, attribuisce ogni potere al Ministero dell’economia e delle finanze, e prevede per l’individuazione dei soli beni storici ed artistici il coinvolgimento del Ministero per i beni e le attività culturali. Questo è assolutamente insufficiente e grave.
In particolare, l’intesa prevista con il Ministero per i beni e le attività culturali riguarda solo l’individuazione dei beni storici ed artistici che potranno essere trasferiti alla Patrimonio dello Stato Spa; nessun accordo è però richiamato relativamente alla gestione di questi beni ed ai criteri con cui questi dovranno essere «valorizzati»; pur essendo trasferibili anche i beni demaniali, e costituendo questi in molti casi parti essenziali del nostro paesaggio, non è prevista alcuna intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali neppure quando le parti del demanio trasferito dovessero costituire beni paesaggistici. Non è mai richiamata alcuna competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio eppure, non essendo mai affermato il contrario, potrebbero essere trasferiti beni che rientrano sotto le dirette competenze di questo Dicastero o perché ricadenti in aree naturali protette (come ad esempio i parchi o i siti di importanza comunitaria) o perché riguardanti zone di interesse naturalistico (ad esempio le foreste demaniali). Non sono richiamate mai le competenze delle regioni e degli enti locali, neppure per i possibili trasferimenti di beni territoriali che coinvolgono direttamente questi enti sia nella tutela sia nella gestione; non è previsto alcun criterio di prelazione nell’eventualità che soggetti pubblici volessero acquisire i beni dello Stato eventualmente dichiarati alienabili. Come si può ben vedere, si tratta di elementi tutt’altro che secondari che non solo aumenterebbero le garanzie sui beni trasferiti alla Patrimonio dello Stato Spa, ma che rispetterebbero anche le attribuzioni istituzionali sia dei Ministeri preposti alla tutela, sia delle regioni e degli enti locali, anche secondo quanto recentemente disposto con la riforma del Titolo V della Costituzione.
Il presente disegno di legge, con le novelle di cui all’articolo 1, esclude esplicitamente che i beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile possano, proprio per il loro carattere giuridico di beni inalienabili, essere trasferiti alla Patrimonio dello Stato Spa con le modalità stabilite dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, che prevede la cessione dei beni immobili alla «società veicolo» e la successiva cartolarizzazione che determina il passaggio automatico dei beni al patrimonio disponibile. Ai fini di una maggiore tutela dei beni culturali e ambientali, le modifiche di cui all’articolo 1 stabiliscono, inoltre, l’inalienabilità dei beni riconosciuti come monumenti nazionali, dei beni di interesse archeologico, degli edifici destinati ad uso amministrativo dello Stato, delle regioni e degli enti locali fino a quando ne sussista l’uso, dei beni di particolare importanza per il loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, ai sensi dell’articolo 2 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, come recepito nel Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e di ogni altro bene, riconosciuto con proprio decreto dal Ministro per i beni e le attività culturali, che documenti o testimoni l’identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche.
Lo stesso articolo 1 prevede altresì che il trasferimento di beni di particolare valore artistico, storico e paesaggistico, così come definiti e individuati dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999, è effettuato d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali che dovrà preventivamente approvare l’elenco dei beni trasferibili, nonchè i criteri di valorizzazione con cui questi potranno essere gestiti e l’eventuale cambio di destinazione d’uso.
Qualora i beni trasferiti rientrino nell’ambito di aree naturali protette, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all’interno di aree di particolare pregio naturalistico, individuate ai sensi della normativa comunitaria, per il loro trasferimento, nonchè per la definizione dei criteri di valorizzazione occorre l’intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
Prima del definitivo trasferimento dei beni alla società Patrimonio dello Stato Spa, l’elenco di questi dovrà essere approvato dalla Conferenza unificata – Stato regioni – enti locali che dovrà essere altresì interpellata relativamente agli elenchi dei beni su cui si intendesse procedere all’alienazione, anche attraverso eventuale applicazione delle procedure di sdemanializzazione. Infine, per tutti i soggetti pubblici, si prevede il diritto di prelazione sui beni immobili oggetto di alienazione.
L’articolo 1 dispone inoltre che nell’ambito della definizione dei beni che possono essere trasferiti alla società Patrimonio dello Stato Spa dal Ministero dell’economia e delle finanze con mero decreto ministeriale, vi sia il parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari nonché il visto sia del Consiglio di Stato sia della Corte dei conti, ex lege 23 agosto 1988, n. 400. Per esigenze di pubblicità si richiede inoltre la pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Infine, l’articolo 2 sancisce che i beni patrimoniali che possono essere trasferiti alla società Infrastrutture Spa, e che la stessa può adibire a garanzia dell’emissione di titoli di debito per i finanziamenti di propria competenza, non possono essere che beni alienabili, affinché la garanzia sia effettiva. Questo porta implicitamente ad escludere tutti i principali beni pubblici, dei quali appare necessario preservare l’indisponibilità.


DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Trasparenza e pubblicità nella definizione dei beni trasferiti alla Società Patrimonio dello Stato Spa. Tutela dei beni culturali e ambientali)
1. All’articolo 7, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze», sono inserite le seguenti: «previo parere vincolante delle Commisisoni parlamentari competenti e del Consiglio di Stato, sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,»;
b) al terzo periodo, dopo le parole: «Il trasferimento» sono inserite le seguenti: «ad esclusione dei beni appartenenti al demanio individuati ai sensi dell’articolo 822 del codice civile nonchè di quelli appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato»;
c) il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «Sono comunque inalienabili i beni riconosciuti come monumenti nazionali, i beni di interesse archeologico, gli edifici destinati ad uso amministrativo dello Stato, delle regioni e degli enti locali fino a quando ne sussista l’uso, i beni di particolare importanza per il loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, ai sensi dell’articolo 2 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, così come recepito nel Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché ogni altro bene, riconosciuto con proprio decreto dal Ministro per i beni e le attività culturali, che documenti o testimoni l’identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico, storico e paesaggistico, così come definiti e individuati dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999, è effettuato d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali che dovrà preventivamente approvare l’elenco dei beni trasferibili, nonchè i criteri di valorizzazione con cui questi potranno essere gestiti e l’eventuale cambio di destinazione d’uso. Qualora i beni trasferiti rientrino nell’ambito di aree naturali protette, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, o all’interno di aree di particolare pregio naturalistico, individuate ai sensi della normativa comunitaria, per il loro trasferimento, nonché per la definizione dei criteri di valorizzazione, occorre l’intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio. Prima del definitivo trasferimento dei beni alla società «Patrimonio dello Stato Spa», l’elenco di questi dovrà essere approvato dalla Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali che dovrà essere altresì interpellata relativamente agli elenchi dei beni su cui si intendesse procedere all’alienazione anche attraverso eventuale applicazione delle procedure di sdemanializzazione. Tutti i soggetti pubblici hanno diritto di prelazione sulle eventuali alienazioni».
2. All’articolo 7, comma 12, del citato decreto-legge n. 63 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2002, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È comunque escluso il trasferimento alla società di cui all’articolo 8 di beni appartenenti al demanio, individuati dall’articolo 822 del codice civile, nonché di beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato».
Art. 2.
(Garanzie)
1. All’articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I beni dello Stato che sono trasferiti alla società Infrastrutture Spa e che la stessa può utilizzare a garanzia dell’emissione di titoli di debito per i finanziamenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3, non possono, in nessun caso, appartenere al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato».



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