Senato della Repubblica - XIV Legislatura – n 1531. Disegno di legge d’iniziativa dei senatori Giovannelli, Turci, Acciarini, Forcieri, Gasbarri, Iovene, Montino e Rotondo 2002-06-24
Modifiche al decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per la tutela dei beni demaniali, culturali, storici e paesaggistici
———– Onorevoli Senatori. – Nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, è emerso con chiarezza che troppo vaste e del tutto indeterminate sono quantità, qualità e natura dei diritti e dei beni immobili che possono essere trasferiti alla Società «Patrimonio dello Stato S.p.a.», istituita dallo stesso decreto. Il dibattito parlamentare, attraverso gli interventi di esponenti dell’opposizione e anche della maggioranza, ha messo in luce questo problema, richiedendo in varie forme (emendamenti non approvati ma anche ordini del giorno accolti dal Governo) di sancire con nettezza l’inalienabilità di certe categorie di beni. Sono state altresì richieste procedure di coinvolgimento delle amministrazioni preposte alla tutela dei beni culturali e ambientali. Tali preoccupazioni hanno trovato una eco autorevolissima nelle espressioni del Presidente della Repubblica. Inoltre è emerso – in particolare nella discussione al Senato – che l’inclusione, tra i beni suscettibili di conferimento nel capitale della Patrimonio dello Stato S.p.a., dei beni immobili facenti parte del demanio dello Stato, potrebbe produrre ipso facto una modifica della natura giuridica di questi ultimi; o, per lo meno, una confusione su di essa, oscurando la importante distinzione tra demanio e patrimonio e colpendo la sostanza del fondamentale articolo 822 del codice civile, e la natura di res communis omnium di beni come il lido del mare e le spiagge, i laghi e i fiumi indicati dal primo comma del predetto articolo (cosiddetto demanio necessario dello Stato), la cui indisponibilità è parte della libertà di tutti. Si rende necessario, pertanto, tradurre in norma quanto già recepito negli ordini del giorno accolti dal Governo. Ma ciò non basta. Occorre anche sancire la certezza dell’inalienabilità dei beni facenti parte del demanio dello Stato di cui al citato articolo 822 del codice civile. Inoltre – per non produrre confusioni sulla loro natura e definizione giuridica – è bene escludere i beni di cui al primo comma dell’articolo 822 dal possibile conferimento nel capitale della Patrimonio S.p.a. Un bene la cui proprietà sia riconducibile al patrimonio di una società commerciale non può essere definito con sicurezza un bene demaniale appartenente alla collettività, anzi, non è peregrina la tesi che il trasferimento alla società produca il passaggio dei beni al patrimonio disponibile. Non si tratta solo di certezza e chiarezza del diritto. Occorre anche ribadire e non mettere in alcun modo in dubbio la natura di res communis omnium di certi beni, in primo luogo delle spiagge italiane, rispetto alle quali una gestione poco rigorosa del regime di concessione ha aperto spazi alla pressione di ristretti interessi speculativi. È invece evidente che la natura rigorosamente e necessariamente demaniale, vale a dire di res communis omnium, delle spiagge è libertà e ricchezza diretta di tutti i cittadini che ne possono usufruire accedendovi liberamente. Ciò rappresenta altresì un volano di iniziativa economica e imprenditoriale non ristretta ai concessionari e aspiranti proprietari, ma di interi settori economici e territoriali, vitali, cresciuti proprio sul presupposto della natura demaniale e del diritto di uso generale delle spiagge indicati nell’articolo 822. Queste sono le ragioni per cui si presenta il disegno di legge.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1. 1. All’articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 10, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Sono comunque esclusi dal trasferimento alla Patrimonio dello Stato S.p.a. il lido del mare, la spiaggia, le rade, i porti, i fiumi, i torrenti e i laghi. Sono comunque inalienabili i beni riconosciuti come monumenti nazionali, i beni di interesse archeologico, gli edifici destinati ad uso amministrativo dello Stato, fino a quando ne sussista l’uso, i beni di cui all’articolo 2 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, così come recepito nel Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonchè ogni altro bene, riconosciuto con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, che documenti o testimoni l’identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche. Il trasferimento di beni di valore artistico, storico e paesaggistico, così come definiti e individuati ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999, è effettuato d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, che dovrà preventivamente approvare l’elenco dei beni trasferibili, nonchè i criteri di valorizzazione con cui questi possono essere gestiti e l’eventuale cambio di destinazione d’uso. Qualora i beni trasferiti rientrino nell’ambito di aree naturali protette, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, o all’interno di aree di particolare pregio naturalistico, individuate ai sensi della normativa comunitaria, per il loro trasferimento nonchè per la definizione dei criteri di valorizzazione occorre l’assenso del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio. Prima del definitivo trasferimento dei beni alla Patrimonio dello Stato S.p.a. l’elenco di questi dove essere approvato dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che deve essere altresì interpellata relativamente agli elenchi dei beni su cui si intenda procedere all’alienazione, anche attraverso eventuale applicazione delle procedure di sdemanializzazione. Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti, in ordine ai quali la Patrimonio dello Stato S.p.a. può effettuare unicamente operazioni di valorizzazione e gestione»; b) al comma 11, sono premesse le seguenti parole: «Fatta eccezione per i diritti sui beni demaniali,»; c) al comma 12, dopo le parole: «I beni della Patrimonio dello Stato S.p.a.» sono inserite le seguenti: «, con eccezione dei beni demaniali,». |