LEGGE 23 aprile 2004, n.104 - Disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione 2004-04-23 GU n. 96 del 24-4-2004
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1. 1. Il decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 aprile 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 4738):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell'economia e delle finanze (Tremonti), il 24 febbraio 2004. Assegnato alla commissione VI (Finanze), in sede referente, il 24 febbraio 2004 con pareri delle commissioni I, V, VIII e del Comitato per la legislazione.
Esaminato dalla VI commissione, in sede referente, il 3, 9, 10, 17, 18 marzo 2004. Esaminato in aula il 22, 25, 30, 31 marzo 2004 ed approvato il 1° aprile 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 2878): Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, il 2 aprile 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª, 11ª, 13ª. Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita', il 6 aprile 2004. Esaminato in sede referente, il 6, 7, 20 aprile 2004. Esaminato in aula ed approvato il 21 aprile 2004.
Avvertenza: Il decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.45 del 24 febbraio 2004. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate alla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 22.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici; Visto l'art. 3, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale i soggetti che hanno dichiarato ricavi derivanti dall'esercizio di attivita' di impresa o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a euro 5.164.569, sono tenuti a fornire all'Amministrazione finanziaria i dati contabili ed extracontabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore; Visti i decreti del Ministro delle finanze concernenti l'approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' imprenditoriali nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e ad attivita' professionali; Visti i decreti del Ministro delle finanze 30 marzo 1999, 3 febbraio 2000, 26 febbraio 2000 e 20 marzo 2001 e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 marzo 2002, concernenti l'individuazione delle aree territoriali omogenee in relazione alle quali differenziare le modalita' di applicazione degli studi di settore; Visto l'art. 1 della legge della regione Lombardia 29 novembre 2002, n. 29, concernente l'istituzione nella provincia di Como del comune di San Siro, mediante fusione dei comuni di Sant'Abbondio e Santa Maria Rezzonico (provincia di Como); Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi; Considerata la necessita' di individuare le peculiarita' determinate dal luogo di svolgimento di talune attivita' economiche; Visto il proprio decreto 10 novembre 1998, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata dal decreto ministeriale 24 ottobre 2000; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali; Decreta: Art. 1. Aggiornamento delle aree territoriali per le attivita' turistico-alberghiere
1. Sono aggiornate le aree territoriali omogenee, per le attivita' turistico-alberghiere, in relazione alle quali differenziare le modalita' di applicazione degli studi di settore al fine di tenere conto del luogo in cui l'impresa svolge l'attivita' economica. La metodologia seguita per individuare le predette nuove aree territoriali omogenee e' indicata nell'allegato 1. 2. Nei decreti di approvazione degli studi di settore sono indicate le modalita' con cui effettuare le predette differenziazioni.
Per leggere l'allegato in PDF, cliccare qui
|