VII Commissione Camera - seduta del 4 maggio 2004 (Disposizioni varie in materia di locazioni e di edilizia residenziale pubblica) 2004-05-04
VII Commissione Cultura della Camera dal resoconto della seduta del 4 maggio 2004
Disposizioni varie in materia di locazioni e di edilizia residenziale pubblica. Testo unificato C. 1411 e abb. (Parere alla VIII Commissione). (Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Domenicantonio SPINA DIANA (FI), relatore, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in titolo, si sofferma su alcuni profili di criticità del testo.
Ritiene in primo luogo di dubbia costituzionalità alcune norme che incidono sulla materia dell'edilizia residenziale, che è invece oggetto di competenza esclusiva regionale. Esprime perplessità, inoltre, in ordine alle disposizioni che prevedono la vendita di alcuni alloggi occupati mediante il trasferimento consensuale degli assegnatari in altri alloggi messi a disposizione dall'ente gestore; tali previsioni potrebbero a suo avviso snaturare il carattere sociale della materia dell'edilizia residenziale pubblica, sottrarre alloggi all'edilizia pubblica e creare contenziosi e carichi di lavoro agli uffici pubblici preposti. Si sofferma quindi su ulteriori aspetti problematici, che indicono più direttamente sulle competenze della Commissione cultura e che appaiono perciò meritevoli di un particolare approfondimento. Manifesta perplessità, a tale proposito, in ordine alla introduzione di possibili deroghe al divieto di vendita di abitazioni che presentino interesse artistico, storico, archeologico ed etnografico, ai sensi della legge n. 1089 del 1939. Ricorda al proposito che l'articolo 1, comma 3, della legge n. 560 del 1993, recante norme in materia di alienazione di alloggi e di edilizia residenziale pubblica, di cui si propone la modifica, statuisce l'esclusione dalle norme della legge degli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti, degli alloggi realizzati con mutuo agevolato, di cui alla legge n. 457 del 1978, nonché di quelli soggetti ai vincoli di cui alla legge n. 1089 del 1939. Con la modifica proposta si escludono da tale generalizzato divieto di vendita gli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati ad abitazione civile, che risultino compresi nei piani di vendita proposti dagli enti gestori ed approvati dalle regioni. Ritiene che tale procedura di vendita di alloggi di interesse storico e artistico contrasti con la legge n. 351 del 2001 sulle cartolarizzazioni e con la vigente disciplina in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici. Evidenzia inoltre che il divieto di vendita degli alloggi di interesse storico e artistico, sancito nella legge n. 560 del 1993, nasceva dall'opportunità di togliere dal mercato alloggi che, per il loro intrinseco valore, non potevano essere equiparati agli altri alloggi di edilizia residenziale pubblica, il cui prezzo sociale è determinato dalla sola rendita catastale. Ritiene pertanto che il testo unificato in titolo, abolendo il divieto di vendita dei beni di interesse storico ed artistico, rechi un ingiusto danno al pubblico erario e, al contempo, aggiri i vigenti obblighi di legge in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare pubblico, che impongono il criterio della determinazione del prezzo di vendita in relazione alle valutazioni correnti di mercato, con riferimento ai prezzi effettivi di compravendita di unità immobiliari con caratteristiche analoghe. Osserva, peraltro, che un'eventuale correzione del testo volta a recepire il criterio del prezzo di mercato snaturerebbe la funzione sociale della vendita ad assegnatari di edilizia residenziale pubblica e discriminerebbe, con prezzi diversi, i vari assegnatari: ritiene pertanto che la soluzione più opportuna sia quella di sopprimere la prevista deroga al divieto di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica di interesse storico-artistico. Osserva inoltre che la normativa in esame sottrae alloggi aventi valore storico-artistico al regime valutativo e autorizzatorio dell'amministrazione preposta alla tutela del bene. Alla luce di tali considerazioni, pur giudicando, in linea generale, favorevolmente l'impianto complessivo del provvedimento, formula pertanto una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1). Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 13.20.
ALLEGATO 1
Disposizioni varie in materia di locazioni e di edilizia residenziale pubblica (C. 1411 e abb.).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE La VII Commissione, esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1411 e abbinati, recante disposizioni varie in materia di locazioni e di edilizia residenziale pubblica; esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione: valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere le disposizioni volte a consentire deroghe al divieto di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico, soggetti ai vincoli di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o, in subordine, di prevedere che tale vendita sia subordinata alle ordinarie procedure autorizzatorie previste dallo stesso Codice dei beni culturali e del paesaggio.
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