Ordinanza del TAR di Ancona in seguito al ricorso di Italia Nostra 2004-09-27
N. 0452 ANNO 2004 REG. ORD. N.850 Reg.Ric. ANNO 2004 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE composto dai Magistrati: - Dott. Bruno Amoroso - Presidente - Dott. Galileo Omero Manzi - Consigliere - Avv. Liana Tacchi - Consigliere, rel. ha pronunciato la seguente O R D I N A N Z A nella Camera di Consiglio del 26 agosto 2004; Visto il ricorso proposto da Associazione ITALIA NOSTRA ON-LUS, con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresen-tante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Pallotti-no, elettivamente domiciliati in Ancona, via Piave n.6/B presso lo stu-dio dell’avv. Alberto Cucchieri; contro - la PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI, in persona del Presidente pro-tempore; - il MINISTERO per i BENI e le ATTIVITA’ CULTURALI, in per-sona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona e legalmente domiciliato in Anco-na, piazza Cavour n.29, presso gli uffici della medesima Avvocatura; - il MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore; - il MINISTERO per la FUNZIONE PUBBLICA, in persona del Mi-nistro pro-tempore; e nei confronti della DIREZIONE REGIONALE per i BENI CULTURALI e PAE-SAGGISTICI delle MARCHE, in persona del Direttore pro-tempore; e con l’intervento ad adiuvandum dell’ASSOCIAZIONE AMICI per ANCONA, corrente in Ancona, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Stecconi e Maurizio Miranda, presso i quali è elettivamente domiciliata in Ancona, alla piazza Cavour n.2; per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Atti-vità Culturali approvato con D.P.R. 10 giugno 2004 n.173, di ogni al-tro atto precedente, contemporaneo e/o successivo comunque connes-so, tra cui il decreto di nomina del Direttore regionale B.C.P. Marche. Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provve-dimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricor-rente; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali; Visto l’atto di intervento ad adiuvandum dell’Associazione Amici per Ancona; Visti gli artt.19, I comma e 21, ultimo comma della legge 6 di-cembre 1971, n.1034, nonchè l’art.36 del R.D. 17 agosto 1907, n.642; Udito il relatore Cons. Liana Tacchi e uditi gli avv.ti Pallottino, Stecconi e, per l’Avvocatura di Stato, l’avv. Moneta; Considerato che, ai fini della pronunzia sull’istanza cautelare in atto, siano pertinenti, rilevanti e non manifestamente infondate varie questioni di legittimità costituzionale, alcune delle quali dedotte dalla ricorrente e dall’interveniente, la cui decisione va pertanto rimessa alla Corte Costituzionale; Riservata a separata ordinanza la precisazione delle norme di leg-ge sospette di incostituzionalità e l’indicazione specifica delle que-stioni di costituzionalità come sopra cennate, poiché rilevanti, perti-nenti e non manifestamente infondate; P.Q.M. Si dà atto che, alle camere di consiglio del 26 e 27 agosto 2004, sono state deliberate la sospensione del giudizio nell’attuale fase cau-telare e la remissione degli atti alla Corte Costituzionale, come da se-parata ordinanza. Manda alla Segreteria di comunicare la presente Ordinanza alla Amministrazione per l’esecuzione, nonchè alle parti costituite in giu-dizio. Ancona, 26/27 agosto 2004 - Presidente - Relatore - Segretario Depositata in Segreteria, oggi 27 AGO. 2004 IL SEGRETARIO GENERALE di Bartolomeo Dott. Nicola
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