Commissione VII della Camera - seduta del 28 ottobre 2004 (Non sequestrabilità delle opere d'arte prestate all'Italia) 2004-10-28
Non sequestrabilità delle opere d'arte prestate all'Italia. C. 2811 Selva. (Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, il 28 settembre 2004.
Domenico VOLPINI, presidente, avverte che sono stati presentati due emendamenti (vedi allegato), di cui uno del relatore, che comporta la completa sostituzione dell'articolo unico del provvedimento in esame.
Simonetta LICASTRO SCARDINO (FI), relatore, illustra i contenuti del proprio emendamento 1.2, volto a migliorare la formulazione del testo in esame, facendone peraltro del tutto salvi gli obiettivi di fondo. Precisa che la nuova formulazione proposta, facendo salvo quanto disposto da tutte le convenzioni e gli accordi internazionali vigenti nonché dalla disciplina comunitaria che regola la materia, recepisce il suggerimento avanzato dal gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo con l'emendamento 1.1.
Il sottosegretario Nicola BONO si riserva di valutare attentamente la proposta emendativa del relatore, che ritiene peraltro atta a risolvere le problematiche connesse al provvedimento in titolo.
Domenico VOLPINI, presidente, ritenendo opportuno consentire ai gruppi e al Governo una più attenta valutazione del testo proposto, propone di rinviare le votazioni ad altra seduta, fissando un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 1.2 del relatore, che potrebbe essere individuato nelle ore 18 di martedì 2 novembre 2004.
La Commissione concorda.
Domenico VOLPINI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.25.
ALLEGATO
Non sequestrabilità delle opere d'arte prestate all'Italia (C. 2811).
EMENDAMENTI
ART. 1.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. Fermo restando quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali e dalla normativa comunitaria vigenti, i beni culturali messi a disposizione, con le modalità e le procedure di cui al comma 2, di enti italiani da parte di enti pubblici o privati stranieri, a fini di esposizione temporanea al pubblico e sotto la supervisione e il controllo degli enti medesimi, non possono essere sottoposti a sequestro o a requisizione per il periodo della loro permanenza in Italia. 2. Con decreto del Ministro degli affari esteri, emanato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sulla base degli accordi intercorsi tra i soggetti interessati, sono definiti, per ogni esposizione: a) la lista dei beni culturali cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1; b) il periodo durante il quale tali beni si intendono in esposizione in Italia; c) i responsabili dell'esposizione, cui i beni sono affidati e che assumono l'impegno a restituirli al soggetto che li ha messi a loro disposizione. 1. 2.Il Relatore.
Al comma 1, premettere le parole: Fermo restando quanto stabilito dalla legge 7 giugno 1999, n. 213, recante «Ratifica ed esecuzione dell'atto finale della conferenza diplomatica per l'adozione del progetto di Convenzione UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, con annesso, fatto a Roma il 24 giugno 1995», nonché da ogni altra convenzione o accordo internazionale in tema di protezione internazionale del patrimonio culturale sottoscritto dall'Italia,. 1. 1.Carli, Grignaffini.
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