Commissione VII Camera - seduta del 3 novembre 2004 (Disposizioni in materia di testi scolastici e norme per la conservazione dei beni culturali. Contributo al Museo della Shoah) 2004-11-03
VII Commissione - Resoconto di mercoledì 3 novembre 2004
SEDE REFERENTE
Mercoledì 3 novembre 2004. - Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO. - Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Nicola Bono e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.
La seduta comincia alle 14.05.
Disposizioni in materia di testi scolastici e norme per la conservazione dei beni culturali. Contributo al Museo della Shoah. C. 5310-ter Governo. (Esame e rinvio).
Antonio PALMIERI (FI), relatore, rileva che il testo in esame riguarda alcune disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria per il 2005, che sono state oggetto di stralcio, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera. Nel ritenere particolarmente significative e degne di attenzione le disposizioni recate dal disegno di legge in titolo, intende in primo luogo soffermarsi sull'articolo 16, i cui commi da 4 a 7 dettano norme finalizzate a prevedere la produzione, in via sperimentale, dei libri di testo scolastici nella doppia versione a stampa e «on-line». I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle indicazioni nazionali e sono inoltre composti in materiali leggeri, in modo da ridurre il peso trasportato dagli alunni. Sottolineata la valenza «ecologista» di tale disposizione, che, nell'incentivare la produzione dei libri di testo tramite INTERNET, appare collocarsi nella condivisibile prospettiva di tutela dell'ambiente, rimarca poi l'assenza di costi di tale sperimentazione per lo Stato, con indubbi benefici per le famiglie che potranno avvalersi di tale positiva innovazione. È altresì importante, a suo giudizio, che si incentivi in questo modo la diffusione delle innovazioni tecnologiche, promuovendo il loro utilizzo da parte degli studenti e del personale scolastico. Giudica poi particolarmente condivisibile il contenuto del comma 3 dell'articolo 25, che stabilisce che la percentuale degli stanziamenti per le infrastrutture da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali sia aumentata di un ulteriore 2 per cento, giungendo così ad un complessivo 5 per cento, da destinare a progetti di interventi rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione e la fruizione dei beni culturali. Osserva altresì che il comma 4 dell'articolo 30 autorizza una spesa di 15 milioni di euro per la realizzazione della sede del Museo della Shoah di Ferrara, avente la nobile finalità di custodire le memorie dell'Olocausto. Fa presente che, in sede di esame del disegno di legge finanziaria presso la Commissione bilancio, è stato presentato dal relatore apposito emendamento teso a garantire la copertura di tale norma stralciata, accantonando le risorse necessarie. Nella convinzione che le significative disposizioni oggetto del testo in esame siano largamente condivise dalla maggioranza e dall'opposizione, formula l'auspicio si addivenga alla sua tempestiva approvazione, eventualmente anche ricorrendo alla sede legislativa. Prospetta infine l'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni informali di rappresentanti dei settori interessati e dei competenti dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, stante la necessità di procedere ad opportuni approfondimenti e di acquisire un panorama informativo esaustivo in merito alla delicata tematica della sperimentazione della produzione dei libri scolastici nella versione on-line.
Il sottosegretario Nicola BONO fa presente che gli articoli del provvedimento che recano disposizioni in materia di beni e attività culturali sono quelli derivanti dallo stralcio dell'articolo 25 e dell'articolo 30. Osserva che il primo, da un lato permette per il 2005 l'applicazione della disciplina transitoria, già stabilita dal decreto legge n. 72 del 2004, per il calcolo del 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture e destinati ad interventi a favore dei beni e delle attività culturali e dall'altro eleva tale percentuale di un ulteriore 2 per cento, a decorrere dall'anno 2005. Rileva al riguardo che le risorse finanziarie assegnate al Ministero per i beni e le attività culturali hanno registrato, nel corso dell'ultimo triennio, un decremento costante che ha influito negativamente non solo sulle attività istituzionali di sostegno all'arte e di tutela del patrimonio culturale, ma, a seguito soprattutto degli assestamenti di bilancio intervenuti a metà esercizio finanziario, anche sulla stessa funzionalità delle strutture pubbliche in cui hanno sede alcune tra le più importanti opere d'arte al mondo. I musei, i siti archeologici, le biblioteche e gli archivi risentono oggi di una precaria condizione economica che richiede interventi atti a garantirne per il futuro la fruizione. Osserva che la norma in esame è appunto necessaria per assicurare il reperimento di nuove disponibilità finanziarie da destinare al funzionamento dell'apparato culturale italiano. Fa presente che, già in precedenza, per sopperire alla grave mancanza di risorse nel settore dei beni e delle attività culturali, era stata prevista, con il comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una riserva del 3 per cento degli stanziamenti per le infrastrutture da destinare alla spesa per interventi a favore dei beni e delle attività culturali. L'attuazione di tale norma ha prodotto positivi risultati consentendo l'approvazione di una serie di importanti progetti che, altrimenti, non sarebbe stato possibile finanziare. Sulla scorta di tale positiva esperienza, ed in considerazione delle gravissime difficoltà in cui versano i musei, i siti archeologici, le biblioteche e gli archivi, rileva che la norma, senza incidere sulla spesa complessiva del bilancio statale, prevede una ulteriore riserva, pari al 2 per cento, degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni dello Stato finalizzati alla realizzazione di infrastrutture, da destinare a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione e la fruizione dei beni culturali. Inoltre, al fine di rendere possibile l'immediata utilizzazione delle somme previste dal succitato comma 4 dell'articolo 60 della legge n. 289 del 2002, è prevista anche per il 2005 l'applicazione della disciplina transitoria di cui ai commi ai commi 2 e 3 del decreto legge n. 72 del 2004. L'articolo derivante dallo stralcio dell'articolo 30 reca invece l'autorizzazione di spesa per la realizzazione della sede del Museo della Shoah, di cui alla legge n. 91 del 17 aprile 2003 Tale finanziamento è indispensabile per la realizzazione della sede del Museo, in quanto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 168 del 2004 e della conseguente riduzione dei residui di stanziamento delle varie amministrazioni, le risorse già recate dalla legge n. 91 del 2003 ed allocate sul pertinente capitolo di bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali, sono state eliminate totalmente, nonostante l'avanzato stato della fase propedeutica dei rapporti con i diversi soggetti interessati per la sollecita realizzazione dell'iniziativa. Giudicate particolarmente condivisibili ed apprezzabili le previsioni recate dal disegno di legge in esame, formula anch'egli l'auspicio che si addivenga ad una sollecita approvazione del medesimo, anche ricorrendo alla sede legislativa.
Ferdinando ADORNATO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
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