Commissione VII della Camera - seduta del 3 novembre 2004 (Non sequestrabilità delle opere d'arte prestate all'Italia) 2004-11-03
Non sequestrabilità delle opere d'arte prestate all'Italia. C. 2811 Selva. (Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, il 28 ottobre 2004.
Ferdinando ADORNATO, presidente, ricorda che nella precedente seduta è stato presentato l'emendamento 1.2 del relatore. Avverte che non sono stati presentati subemendamenti ad esso riferiti.
Simonetta LICASTRO SCARDINO (FI), relatore, raccomandata l'approvazione del suo emendamento 1.2, invita al ritiro dell'emendamento Carli 1.1, esprimendo altrimenti parere contrario.
Il sottosegretario Nicola BONO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.2 del relatore, purché sia riformulato, nel senso di prevedere che il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 1 sia emanato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro degli affari esteri, riconoscendo in tal modo il preminente ruolo in materia del Ministro per i beni e le attività culturali. Esprime parere conforme a quello del relatore in ordine all'emendamento Carli 1.1.
Simonetta LICASTRO SCARDINO (FI), relatore, riformula il proprio emendamento 1.2 nel senso indicato dal rappresentante del Governo.
La Commissione approva l'emendamento 1.2 del relatore, come riformulato (vedi allegato).
Ferdinando ADORNATO, presidente, avverte che il testo in titolo, come modificato, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva.
ALLEGATO
Non sequestrabilità delle opere d'arte prestate all'Italia (C. 2811).
NUOVA FORMULAZIONE DELL'EMENDAMENTO 1.2 DEL RELATORE
ART. 1.
Sostituirlo con il seguente: Art. 1. - 1. Fermo restando quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali e dalla normativa comunitaria vigenti, i beni culturali messi a disposizione, con le modalità e le procedure di cui al comma 2, di enti italiani da parte di enti pubblici o privati stranieri, a fini di esposizione temporanea al pubblico e sotto la supervisione e il controllo degli enti medesimi, non possono essere sottoposti a sequestro o a requisizione per il periodo della loro permanenza in Italia. 2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, emanato di concerto con il Ministro degli affari esteri, sulla base degli accordi intercorsi tra i soggetti interessati, sono definiti, per ogni esposizione: a) la lista dei beni culturali cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1; b) il periodo durante il quale tali beni si intendono in esposizione in Italia; c) i responsabili dell'esposizione, cui i beni sono affidati e che assumono l'impegno a restituirli al soggetto che li ha messi a loro disposizione. 1. 2.(seconda versione).Il Relatore.
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