N. 4010 - Progetto di Legge: Ratifica della Convezione europea sul Paesaggio (2000) 0000-00-00
XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4010
--------------------------------------------------------------------------------
Onorevoli Colleghi! - La Convenzione europea del paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, rappresenta un passo importante verso la salvaguardia e la promozione degli ideali, dei princìpi che sono parte fondamentale dell'identità europea. Segna, infatti, un importante avvicinamento delle istituzioni ai cittadini che chiedono un sempre maggiore coinvolgimento nei processi di trasformazione del territorio, da cui dipende il mantenimento della qualità del "loro specifico ambiente di vita". Qualità che è strettamente legata alla percezione che le popolazioni hanno dell'ambiente fisico che le circonda, ovvero il paesaggio. Il paesaggio quindi non è solo un elemento concreto e visibile: tra le sue pieghe è possibile scorgere molte cose tra cui i segni lasciati da ogni generazione che si è succeduta nel tempo e nello spazio, "(...) è come il volto di una persona cara, se ti concentri senti di poter entrare nelle rughe, nelle pieghe, nelle espressioni ed allora quel viso ti racconta di sé e del suo passato" come scrive Claudio Magris. E' lì a raccontarci il nostro passato e a rappresentare un'enorme ricchezza per il nostro futuro. Siepi, viti maritate, colture tipiche, muretti a secco, filari frangivento, terrazzamenti: queste sono le parole che ogni dialetto locale ha saputo trasformare ed adattare al proprio contesto, realizzando nei secoli la più grande opera per dimensioni e per bellezza, ovvero il paesaggio italiano. Ed è anche e soprattutto al nostro paesaggio che la Convenzione sembra riferirsi quando definisce all'articolo 1 il paesaggio come "parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni", o all'articolo 2 quando definisce il suo campo di applicazione "(...) si applica a tutto il territorio delle parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana sia i paesaggi degradati". Una nuova interpretazione che favorisce il superamento di concezioni tradizionali basate sulla divisione tra valori strettamente naturali e valori identitari che spesso, soprattutto nel nostro territorio, si trovano strettamente interconnessi. Il paesaggio visto sotto questa nuova luce diviene un tema di interesse generale, testimone vivente del nostro passato, realtà presente e preziosa risorsa con cui costruire il futuro. Con la ratifica e l'esecuzione della Convenzione si estende il concetto di paesaggio a tutto il territorio, andando ad interessare, oltre ai paesaggi straordinari, selvaggi o preservati, anche quelli comunemente definiti "ordinari", come i paesaggi urbani, oppure quelli soggetti a fenomeni di forte degrado ambientale, come le porzioni di territorio aggredite dall'abusivismo edilizio, ma anche quelle sottoposte ad una pianificazione inadeguata, priva di qualsiasi criterio qualitativo, che non ha saputo o voluto cogliere i reali valori del territorio che andava a regolamentare. L'assunzione di questo paradigma porta al superamento di quel concetto di tutela passiva per vincoli puntuali (per categorie) che ha caratterizzato per molti anni gli strumenti di controllo del territorio verso un nuovo concetto di tutela innovativa integrata e stratificata estesa a tutto il territorio, articolata in relazione ai diversi paesaggi ma soprattutto ispirata ai princìpi di sussidiarietà, che innescherà dinamiche favorevoli allo sviluppo di nuovi sistemi ed economie locali che faranno della qualità ambientale e del paesaggio il loro prerequisito fondamentale. Il passaggio verso questo nuovo approccio territoriale potrà attingere al nostro grande bagaglio di idee e di esperienze maturate a partire dalla legge Galasso, legge n. 143 del 1985, passando per la fondamentale legge quadro sulle aree protette, legge n. 394 del 1991 e sul grande risultato in termini di gestione del territorio che tale legge ha conseguito, fino ad importanti progetti di valore strategico come il progetto "Appennino Parco d'Europa", che portano l'Italia ad assumere un ruolo di riferimento rispetto ad altri Paesi. La Convenzione adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 luglio 2000, aperta alla firma a Firenze il 20 ottobre 2000, firmata da ventiquattro Paesi e ratificata da quattro (Norvegia, Moldova, Irlanda, Svizzera), è ancora lontana dalla entrata in vigore essendo necessaria la ratifica di almeno dieci Stati membri del Consiglio d'Europa. Tra gli Stati che non hanno ancora ratificato la Convenzione compare il nostro "Bel Paese", nonostante la Carta costituzionale contempli all'articolo 9, tra i princìpi fondamentali, la "(...) tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione". Riteniamo quindi di notevole importanza per le peculiarità del nostro Paese, la ratifica della Convenzione, auspicando una reale collaborazione tra Stato, regioni ed enti locali nella definizione di un nuovo quadro di riferimento adeguato all'enorme valore del nostro patrimonio territoriale.
XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4010
--------------------------------------------------------------------------------
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea del paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 della Convenzione stessa.
Art. 3.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo al fine di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione europea in tale ambito, secondo i princìpi e criteri direttivi contenuti nella Convenzione di cui all'articolo 1. 2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e previa intesa acquisita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
|