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Decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277 - Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino
2004-12-13
Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 2004






IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la quattordicesima disposizione transitoria della Costituzione che prevede la conservazione dell’Ordine Mauriziano come ente ospedaliero;
Considerato il grave stato di dissesto finanziario dell’Ente Ordine Mauriziano, tuttora persistente malgrado le significative misure di riordino e di risanamento tempestivamente avviate dal Commissario straordinario;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per evitare che il costante incremento degli interessi passivi e il moltiplicarsi delle azioni promosse dai creditori possano arrecare grave pregiudizio al funzionamento dell’Ente, soprattutto nel rilevante settore dei servizi sanitari;
Ritenuta, altresì, la necessità di garantire la prosecuzione dell’attività sanitaria dell’Ente sotto la vigilanza della regione Piemonte, avviando, nel contempo, le procedure finalizzate al risanamento economico dello stesso, anche mediante la dismissione dei beni del disponibile patrimonio immobiliare, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’11 novembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze, della salute e per i beni e le attività culturali;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Vigilanza sull’Ente Ordine Mauriziano)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’Ente Ordine Mauriziano di Torino, di seguito denominato: «Ente», è conservato come ente ospedaliero fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale la regione Piemonte ne disciplinerà la natura giuridica e l’inserimento nell’ordinamento giuridico sanitario della regione.

2. L’Ente è costituito dai presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura de cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).
3. Fino all’emanazione di specifiche norme da parte della regione Piemonte, l’Ente continua a svolgere le proprie attività nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente statuto e dalla legge 5 novembre 1962, n. 1596.

Articolo 2.

(Costituzione della Fondazione Mauriziana)

1. È costituita la Fondazione Mauriziana con sede in Torino, di seguito denominata: «Fondazione».

2. Il patrimonio immobiliare e mobiliare dell’Ente, con esclusione dei presìdi ospedalieri di cui all’articolo 1, comma 2, è trasferito alla Fondazione di cui al comma 1.
3. La Fondazione succede all’Ente nei rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli contenziosi, di cui lo stesso è titolare alla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione dei rapporti di lavoro relativi al personale impegnato nelle attività sanitarie. La Fondazione succede, inoltre, nelle situazioni debitorie e creditorie a qualsiasi titolo maturate dall’Ente in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto. L’Ente prosegue nei contratti di somministrazione di beni e servizi connessi all’esercizio delle attività svolte nei presìdi di cui all’articolo 1, comma 2, fermo restando il trasferimento in capo alla Fondazione delle obbligazioni pecuniarie sorte dai suddetti contratti per le prestazioni e le forniture eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. La Fondazione ha lo scopo di gestire il patrimonio e i beni trasferiti ai sensi del comma 2, nonché di operare per il risanamento del dissesto finanziario dell’Ente, calcolato alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche mediante la dismissione dei beni del patrimonio disponibile trasferito, nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 12, commi da 1 a 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; inoltre ha lo scopo di conservare e valorizzare il patrimonio culturale di sua proprietà nel rispetto delle disposizioni previste dal codice stesso.
5. La Fondazione partecipa, mediante il conferimento in uso dei beni indicati nell’allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, ad altra Fondazione costituita per la valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella regione Piemonte, alla quale partecipano il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Piemonte, nonché altri enti pubblici territoriali o altri soggetti pubblici e privati interessati.
6. I terreni ricompresi nel perimetro del Parco naturale di Stupinigi, come individuato dalla legge della regione Piemonte 14 gennaio 1992, n. 1, sono sottoposti alla tutela prevista dall’articolo 45 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
7. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali, è approvato lo statuto della Fondazione di cui al comma 1.

Articolo 3.

(Provvedimenti urgenti per il risanamento dell’Ordine Mauriziano)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per un periodo di 24 mesi:

a) non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti della Fondazione per debiti dell’Ente, insoluti alla data predetta;

b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione, benché proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice; gli importi dei relativi debiti sono inseriti nella massa passiva di cui alla lettera e), a titolo di capitale, accessori e spese;
c) i pignoramenti eventualmente già eseguiti non hanno efficacia e non vincolano la Fondazione ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini della Fondazione e le finalità di legge;
d) i debiti insoluti alla data di entrata in vigore del presente decreto non producono interessi, né sono soggetti a rivalutazione monetaria;
e) il legale rappresentante della Fondazione assume le funzioni di Commissario straordinario e provvede al ripiano dell’indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge. A tale fine provvede all’accertamento della massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale, interessi e spese ed istituisce apposita gestione separata, nella quale confluiscono i debiti e i crediti maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nell’ambito di tale gestione separata è, altresì, formata la massa attiva con l’impiego anche del ricavato dall’alienazione dei cespiti appartenenti al patrimonio disponibile della Fondazione, delle sovvenzioni straordinarie e delle altre eventuali entrate non vincolate per legge o per destinazione, per il pagamento anche parziale dei debiti, mediante periodici stati di ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti dalla legge;
f) avverso il provvedimento del legale rappresentante della Fondazione che prevede l’esclusione, totale o parziale, di un credito dalla massa passiva, i creditori esclusi possono proporre ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, al Ministro dell’interno, che si pronuncerà entro sessanta giorni dal ricevimento decidendo allo stato degli atti;
g) il legale rappresentante della Fondazione è autorizzato a definire transattivamente, con propria determinazione, le pretese dei creditori, in misura non superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza dell’accettazione della transazione.

2. Nelle more dell’adozione dello statuto della Fondazione e dell’insediamento dei relativi organi ordinari, le attività previste dall’articolo 2 e le funzioni di cui al comma 1, lettere e), f) e g), sono esercitate dal Commissario straordinario dell’Ente, nominato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 2004.

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&leg=14&id=121894


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