Salvaguardia del patrimonio culturale ebraico (C. 4981). 2004-12-22
ALLEGATO 1
NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE
Art. 1.
1. Per interventi conservativi e di restauro sul patrimonio culturale, architettonico, artistico e archivistico ebraico in Italia è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2005 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sentito il parere dell'Unione delle comunità ebraiche italiane. In sede di prima applicazione, limitatamente alla somma stanziata per l'anno 2005, il decreto è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere direttamente effettuati dall'Unione delle comunità ebraiche italiane e da soggetti o da istituzioni proprietari, possessori e detentori dei beni, ai quali sono assegnate le relative risorse. 4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro per l'anno 2005 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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ALLEGATO 2
Disposizioni in materia di testi scolastici e norme per la conservazione dei beni culturali. Contributo al Museo della Shoah (C. 5310-ter).
NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE
Norme in materia di risorse per i beni e le attività culturali e contributo al Museo della Shoah.
Art. 1. (Risorse per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali).
1. Per l'utilizzazione delle risorse da assegnare alla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - Arcus Spa ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'anno 2005 continuano ad applicarsi, fino all'entrata in vigore del regolamento ivi previsto, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128. 2. Fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, a decorrere dall'anno 2005 la percentuale di cui al citato articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aumentata di un ulteriore 2 per cento, da destinare a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione e la fruizione dei beni culturali.
Art. 2. (Disposizioni in materia del Museo della Shoah).
1. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2005 per la realizzazione della sede del Museo della Shoah di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 91. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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