VIII Commissione - Governo del territorio - n. 153 - Testo unificato C. 153 Bossi, C. 442 Vigni, C. 677 Martinat, C. 1065 Pecoraro Scanio, C. 3627 Mantini, C. 3810 Sandri, C. 3860 Lupi, C. 4707 Vendola. 2005-01-19
VIII Commissione - Mercoledì 19 gennaio 2005 ----------------------------------------------- ALLEGATO 1
Governo del territorio (testo unificato C. 153 Bossi, C. 442 Vigni, C. 677 Martinat, C. 1065 Pecoraro Scanio, C. 3627 Mantini, C. 3810 Sandri, C. 3860 Lupi, C. 4707 Vendola).
NUOVO EMENDAMENTO DEL RELATORE E PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE DI UN ARTICOLO AGGIUNTIVO
ART. 11. Sostituirlo con il seguente:
Art. 11. (Fiscalità urbanistica).
1. II Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a definire un regime fiscale speciale per gli interventi di fiscalità urbanistica e per il recupero e la riqualificazione dei centri urbani, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) previsione di agevolazioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto per i trasferimenti di immobili o dei diritti edificatori per l'attuazione del piano urbanistico ai sensi dell'articolo 8; b) assoggettamento dei trasferimenti di cui alla lettera a) alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che entro cinque anni dalla data di acquisto sia iniziata l'utilizzazione edificatoria dell'area come previsto dal piano urbanistico; c) previsione di misure agevolative per l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, per le plusvalenze ed i ricavi conseguenti ai trasferimenti degli immobili o dei diritti edificatori di cui alla lettera a), in alternativa al regime ordinario; d) esigibilità in sede di presentazione della dichiarazione successiva al presupposto impositivo dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera c), determinata all'atto del trasferimento dell'immobile o del diritto edificatorio finalizzato all'attuazione del piano urbanistico; e) previsione che, nell'ipotesi in cui la plusvalenza sia realizzata da esercenti attività commerciali, l'imposta sostitutiva di cui alla lettera c) sia accantonata in apposito fondo e risulti esigibile solo all'atto della successiva vendita dell'immobile o del diritto edificatorio così ottenuto; f) possibilità, nel caso di localizzazione di attrezzature di interesse sovracomunale per la realizzazione di aree per insediamenti produttivi di beni e servizi a seguito della formazione di consorzi di comuni, di ridistribuire l'ICI tra i predetti comuni, indipendentemente dalla ubicazione dell'area e in relazione alla partecipazione delle singole Amministrazioni comunali al consorzio; g) previsione, per il regime fiscale speciale per il recupero e la riqualificazione
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dei centri urbani, di un quadro omogeneo di agevolazioni, anche procedurali, per tutti gli interventi di recupero di aree urbane degradate, di adeguamento antisismico degli edifici pubblici e privati, nonché di nuova edificazione o adeguamento degli edifici esistenti, secondo criteri di risparmio e di efficienza energetica e di bioedilizia.
2. All'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria. 3. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 deve essere corredato da relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 4. I decreti legislativi di cui al comma 1, la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. 5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. 11. 3. Il relatore.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. (Disposizioni finali).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni; b) legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni; c) articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 18 aprile 1962 n. 167, e successive modificazioni; d) legge 6 agosto 1967, n. 765; e) legge 19 novembre 1968, n. 1187, e successive modificazioni; f) articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni; g) articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10; h) articoli 27, 28, 29, 30 e 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni; i) articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179; l) articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni. 11. 02. (nuova formulazione). Mantini, Iannuzzi, Realacci, Sandri, Chianale, Vigni, Lion.
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ALLEGATO 2
Governo del territorio (testo unificato C. 153 Bossi, C. 442 Vigni, C. 677 Martinat, C. 1065 Pecoraro Scanio, C. 3627 Mantini, C. 3810 Sandri, C. 3860 Lupi, C. 4707 Vendola).
PROPOSTE DI CORREZIONI DI FORMA PREDISPOSTE DAL RELATORE
All'Articolo 1, comma 2, come risultante dall'approvazione degli emendamenti Antonio Barbieri 1.4 e Lion 1.6, sostituire le parole: la programmazione, la programmazione infrastrutturale con le seguenti: i programmi infrastrutturali.
Al medesimo articolo 1, comma 2, sostituire la parole: con le medesime materie con le seguenti: a tali materie.
All'articolo 2, comma 3, come risultante dall'approvazione degli emendamenti Mantini 2.9 e 2.14 del relatore, sostituire le parole da: in ordine alla fino alla fine del comma con le seguenti: in ordine alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alla difesa del suolo e all'articolazione delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale, in armonia con le politiche definite a livello comunitario, nazionale e regionale e in coerenza con le scelte di sostenibilità economica e ambientale.
All'articolo 3, comma 1, sostituire la parola: abbandono con la seguente: rilocalizzazione, le parole: con l'obiettivo di con le seguenti: volti a, e le parole: d'intesa con la con le seguenti: previa intesa in sede di.
All'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: programmi e gli interventi con le seguenti: programmi di intervento.
All'articolo 4, comma 1, come risultante dall'approvazione dell'emendamento Parolo 4.9, sostituire le parole: di sussidiarietà, della differenziazione e dell'adeguatezza con le seguenti: di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
All'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: cooperano alla con le seguenti: cooperano nella e le parole: e prioritariamente con con la seguente: privilegiando.
All'articolo 4, comma 4, sostituire le parole: istituzionali e fra con le seguenti: istituzionali, nonché fra.
All'articolo 4, comma 5, come risultante dall'approvazione dell'emendamento Raffaella Mariani 4.12 (nuova formulazione), sostituire le parole: cartografie tecniche di dettaglio di base o per la con le seguenti: cartografie tecniche di dettaglio e di base ai fini della.
All'articolo 4, spostare il comma 7 dopo il comma 4.
All'articolo 5, comma 1, come risultante dall'approvazione dell'emendamento 5.80 del relatore, dopo le parole: soggetto primario inserire la seguente: titolare.
All'articolo 5, comma 5, sopprimere le parole: delle esigenze.
Alla rubrica dell'articolo 5, sopprimere le parole: Programmazione e.
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