IX Commissione - Governo del territorio. Testo unificato C. 153 e abbinati. 2005-02-02
ALLEGATO 1
Governo del territorio (Testo unificato C. 153 e abbinati).
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni, esaminato il testo unificato risultante dagli emendamenti approvati: «Governo del territorio» (C. 153 ed abbinate), delibera di esprimere:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione: si segnala l'opportunità di fare espressamente salvo quanto previsto dalla legge n. 84 del 1994, con riferimento alla disciplina relativa alla pianificazione portuale, con particolare riguardo alle procedure per la definizione dei Piani regolatori portuali, in ordine alla quale vi è la necessità - così come per la questione dei dragaggi - di introdurre tempi certi, maggiori elementi di semplificazione nelle procedure e forme più marcate di integrazione e di sinergia con gli enti locali nell'interesse del porto e dello sviluppo del territorio.
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ALLEGATO 2
Governo del territorio (Testo unificato C. 153 e abbinati).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni, esaminato il testo unificato risultante dagli emendamenti approvati: «Governo del territorio» (C. 153 ed abbinate), delibera di esprimere:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione: si segnala la necessità di fare espressamente salvo quanto previsto dalla legge n. 84 del 1994, con riferimento alla disciplina relativa alla pianificazione portuale, con particolare riguardo alle procedure per la definizione dei Piani regolatori portuali, in ordine alla quale vi è la necessità - così come per la questione dei dragaggi - di introdurre tempi certi, maggiori elementi di semplificazione nelle procedure e forme più marcate di integrazione e di sinergia con gli enti locali nell'interesse del porto e dello sviluppo del territorio.
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ALLEGATO 3
Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale (Nuovo testo unificato C. 3053 Ferro, C. 4358 De Laurentiis, C. 4815 Rosato, C. 4928 Sanza, C. 4957 Raffaldini e C. 5057 Pasetto).
EMENDAMENTO DEL RELATORE
ART. 2.
Al comma 1, sostituire l'alinea ed i capoversi 3-bis, 3-ter e 3-quater con i seguenti: 1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: 3-ter. Ferme restando le procedure di gara ad evidenza pubblica già avviate o concluse, le regioni possono disporre una eventuale proroga dell'affidamento, per un massimo di ulteriori quattro anni, a condizione che si siano verificati, oltre ai requisiti di cui al comma 3-quater, una delle seguenti condizioni: a) sia avvenuta la cessione, mediante procedure ad evidenza pubblica, di una quota di almeno il 20 per cento del capitale sociale ovvero di una quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti a società di capitali, anche consortili, nonché a cooperative e consorzi, purché non partecipate dalle medesime regioni o dagli stessi enti locali affidanti i servizi; b) si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario mediante fusione di almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale ovvero alla costituzione di una società consortile, con predisposizione di un piano industriale unitario, di cui siano soci almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale. 3-quater. Durante i periodi di cui ai commi 3-bis e 3-ter, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale possono continuare ad essere prestati dagli attuali esercenti, comunque denominati, che possono integrare il contratto di servizio pubblico già in essere ai sensi dell'articolo 19 in modo da assicurare l'equilibrio economico e finanziario attraverso il sistema delle compensazioni economiche di cui al regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e successive modificazioni, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'articolo 17. Nei medesimi periodi, gli affidatari dei servizi, sulla base degli indirizzi degli enti affidanti, provvedono, in particolare: a) al miglioramento delle condizioni di sicurezza, economicità ed efficacia dei servizi offerti nonché della qualità dell'informazione resa all'utenza e dell'accessibilità ai servizi in termini di frequenza, velocità commerciale, puntualità ed affidabilità; b) al miglioramento del servizio sul piano della sostenibilità ambientale; c) alla razionalizzazione dell'offerta dei servizi di trasporto, attraverso l'integrazione modale in ottemperanza a quanto previsto al comma 3-quinquies. 2.222.Il Relatore. ---------- ALLEGATO 2
Governo del territorio (Testo unificato C. 153 e abbinati).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni, esaminato il testo unificato risultante dagli emendamenti approvati: «Governo del territorio» (C. 153 ed abbinate), delibera di esprimere:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione: si segnala la necessità di fare espressamente salvo quanto previsto dalla legge n. 84 del 1994, con riferimento alla disciplina relativa alla pianificazione portuale, con particolare riguardo alle procedure per la definizione dei Piani regolatori portuali, in ordine alla quale vi è la necessità - così come per la questione dei dragaggi - di introdurre tempi certi, maggiori elementi di semplificazione nelle procedure e forme più marcate di integrazione e di sinergia con gli enti locali nell'interesse del porto e dello sviluppo del territorio.
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ALLEGATO 3
Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale (Nuovo testo unificato C. 3053 Ferro, C. 4358 De Laurentiis, C. 4815 Rosato, C. 4928 Sanza, C. 4957 Raffaldini e C. 5057 Pasetto).
EMENDAMENTO DEL RELATORE
ART. 2.
Al comma 1, sostituire l'alinea ed i capoversi 3-bis, 3-ter e 3-quater con i seguenti: 1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: 3-ter. Ferme restando le procedure di gara ad evidenza pubblica già avviate o concluse, le regioni possono disporre una eventuale proroga dell'affidamento, per un massimo di ulteriori quattro anni, a condizione che si siano verificati, oltre ai requisiti di cui al comma 3-quater, una delle seguenti condizioni: a) sia avvenuta la cessione, mediante procedure ad evidenza pubblica, di una quota di almeno il 20 per cento del capitale sociale ovvero di una quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti a società di capitali, anche consortili, nonché a cooperative e consorzi, purché non partecipate dalle medesime regioni o dagli stessi enti locali affidanti i servizi; b) si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario mediante fusione di almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale ovvero alla costituzione di una società consortile, con predisposizione di un piano industriale unitario, di cui siano soci almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale. 3-quater. Durante i periodi di cui ai commi 3-bis e 3-ter, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale possono continuare ad essere prestati dagli attuali esercenti, comunque denominati, che possono integrare il contratto di servizio pubblico già in essere ai sensi dell'articolo 19 in modo da assicurare l'equilibrio economico e finanziario attraverso il sistema delle compensazioni economiche di cui al regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e successive modificazioni, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'articolo 17. Nei medesimi periodi, gli affidatari dei servizi, sulla base degli indirizzi degli enti affidanti, provvedono, in particolare: a) al miglioramento delle condizioni di sicurezza, economicità ed efficacia dei servizi offerti nonché della qualità dell'informazione resa all'utenza e dell'accessibilità ai servizi in termini di frequenza, velocità commerciale, puntualità ed affidabilità; b) al miglioramento del servizio sul piano della sostenibilità ambientale; c) alla razionalizzazione dell'offerta dei servizi di trasporto, attraverso l'integrazione modale in ottemperanza a quanto previsto al comma 3-quinquies. 2.222.Il Relatore.
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