Disegno di legge 2221 Misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane, inserite nella lista del patrimonio mondiale, poste sotto la tutela dell’UNESCO 2003-04-18
SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIV LEGISLATURA ———–
N. 2221
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori ASCIUTTI, VIVIANI, TOGNI, ALBERTI CASELLATI, EUFEMI, DELOGU, ACCIARINI, TRAVAGLIA, D’IPPOLITO, FABBRI, FALCIER, BALBONI, BATTAGLIA Antonio, ULIVI, TUNIS, CORTIANA, COMINCIOLI, BIANCONI, BETTAMIO, CAVALLARO, COMPAGNA, TREMATERRA, TOMASSINI, CONSOLO, MONTICONE, GUBETTI, MANIERI, VICINI, TREDESE, FAVARO, BEVILACQUA, SUDANO, DANZI, D’ANDREA e GABURRO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2003
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Misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane, inserite nella «lista del patrimonio mondiale», poste sotto la tutela dell’UNESCO
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Onorevoli Senatori. – L’UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, ha istituito (con specifica Convenzione, firmata a Parigi il 16 novembre del 1972) la «lista del patrimonio mondiale», a cui vengono iscritti i siti che, per i loro valori eccezionali, culturali e ambientali, sono considerati «patrimonio di tutta l’umanità».
I siti nel mondo (riconosciuti come singoli monumenti, parti di città o territori), inseriti dall’UNESCO nella «lista del patrimonio mondiale», sono 730 (563 con valenza culturale, 144 con pregio ambientale e 23 misti); 36 di questi sono localizzati in Italia. Gli Stati aderenti alla Convenzione UNESCO, fra cui l’Italia, sono impegnati a porre una particolare attenzione, in termini di valorizzazione e tutela, ai siti UNESCO localizzati nello Stato di appartenenza (articoli 4 e 5 della Convenzione). Il disegno di legge proposto, traendo origine dai contenuti della Convenzione, si pone l’obiettivo di attivare uno strumento, organico e permanente, di tutela dei siti italiani UNESCO. In particolare si propone il riconoscimento di tali luoghi quali «punte di eccellenza» del patrimonio culturale e ambientale italiano (articolo 1). Per quanto attiene alle risorse da destinare ai siti italiani UNESCO (da impiegare per il restauro e la tutela dei beni culturali e ambientali nonché la predisposizione di opportuni servizi, in grado di assicurarne una adeguata fruizione) il disegno di legge propone:
a) un criterio di priorità, qualora i siti siano oggetto di specifici finanziamenti nel quadro delle leggi vigenti (articolo 2);
b) l’impegno a definire ogni anno, nella legge finanziaria, in relazione alle capienze, una apposita posta, da destinare ai siti italiani UNESCO (articolo 3, comma 5).
Tale impostazione consente di rendere «non impegnativo», sul piano economico, il disegno di legge proposto, potendolo dotare di risorse finanziarie definibili, secondo le esigenze, anno per anno.
Il disegno di legge introduce, inoltre, l’impegno di attivare, anche attraverso il coinvolgimento dell’Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), forme di promozione, anche turistica, dei siti, in modo che tale azione possa apportare un beneficio significativo per tutto il patrimonio culturale e ambientale italiano (articolo 4). In ultimo viene proposto che una percentuale (ipotizzata al 20 per cento) delle risorse assegnate sia destinata alla valorizzazione di beni privati che, trovandosi all’interno del sito UNESCO, contribuiscono alla loro valorizzazione, in particolare sul piano estetico; si pensi, a titolo esemplificativo, al restauro di una facciata di un edificio posto nelle immediate vicinanze del bene culturale e ambientale (articolo 5). Tale disegno di legge intende accogliere le indicazioni contenute nella Convenzione a cui ha aderito anche l’Italia che fu elaborata durante la riunione della «Associazione città italiane UNESCO» svoltasi ad Assisi il 2 ottobre dell’anno 2002.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Valore simbolico dei siti italiani UNESCO)
1. I siti italiani inseriti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), in base alla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale firmata a Parigi il 16 novembre 1972, nella «lista del patrimonio mondiale» sono, per la loro unicità, le punte di eccellenza del patrimonio culturale e ambientale italiano, ai fini della rappresentazione di tali valori a livello internazionale.
Art. 2.
(Priorità di intervento)
1. I progetti di tutela e restauro dei beni culturali e ambientali inclusi nel perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO acquisiscono priorità di intervento qualora siano oggetto di finanziamenti secondo le leggi vigenti.
Art. 3.
(Misure di tutela)
1. Ai fini di una gestione compatibile dei siti italiani UNESCO e di un corretto rapporto fra quantità di flussi turistico-culturali e servizi offerti nelle aree interessate, sono previsti interventi volti:
a) alla tutela e al restauro dei beni culturali e ambientali;
b) alla predisposizione di servizi per l’accoglienza quali: pulizia; raccolta rifiuti; controllo e sicurezza; segnaletica; sistemi di informazione; arredo urbano; c) alla realizzazione di aree di sosta e sistemi di mobilità.
2. Gli interventi di cui al comma 1, nonché l’ammontare di risorse rispettivamente destinato, sono determinati con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentita la Commissione di cui all’articolo 4.
3. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, lettere a) e c), valutato in 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 4. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, lettera b), valutato in 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 5. A decorrere dall’anno 2007, agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
(Commissione per la tutela dei siti italiani UNESCO)
1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituita una Commissione per la tutela dei siti italiani UNESCO, presieduta dal Ministro e composta da:
a) il capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici;
b) un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; c) due esperti appartenenti all’Amministrazione dei beni culturali.
2. I componenti della Commissione esercitano le loro funzioni nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali. Ad essi non sono attribuiti gettoni o indennità di funzione.
3. La Commissione ha il compito di:
a) avanzare proposte in merito agli interventi da attivare ai sensi dell’articolo 3, comma 1, nonché alla ripartizione delle risorse assegnate;
b) proporre misure di promozione culturale e turistica dei siti italiani UNESCO, in collaborazione con l’Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT).
Art. 5.
(Misure speciali per gli edifici privati)
1. Il 20 per cento delle risorse di cui all’articolo 3 è riservato agli interventi di restauro e valorizzazione degli edifici privati localizzati all’interno del perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO.
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