s. 3256, Misure di semplificazione amministrativa 2005-01-25
Art. 1.
1. È prevista la semplificazione della procedura amministrativa al fine di facilitare l’avvio di nuove attività economiche e di attrarre investimenti nel territorio nazionale, in particolare nelle aree sottoutilizzate.
Art. 2.
1. Tutti gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso e di consenso comunque denominati, comprese le iscrizioni ad albi o a ruoli, per l’esercizio di attività economiche, in alternativa alla procedura ordinaria, possono essere sostituiti da denunzia di inizio di attività corredata da dichiarazioni di autocertificazione delle attestazioni e delle certificazioni eventualmente richieste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
2. Le autocertificazioni di cui al comma 1 sono ammesse solo se hanno come oggetto la sussistenza di requisiti richiesti dalla legge il cui contenuto sia predeterminato, ovvero quando hanno come oggetto la esistenza di fatti, atti o qualità. 3. Le autocertificazioni di cui al comma 1 sono ammesse in sostituzione dei pareri obbligatori e comunque degli atti comportanti apprezzamento discrezionale.
Art. 3.
1. Per la conduzione, la trasformazione, la cessazione di attività economiche, ove previsto dalle leggi o dai regolamenti vigenti un atto di autorizzazione, di concessione, di licenza, di permesso, o di consenso comunque denominato, si può ricorrere, in alternativa a quella ordinaria, alla procedura prevista dalla presente legge per l’inizio di attività, con la riduzione alla metà dei termini.
2. La riduzione dei termini di cui al comma 1 non si applica al caso di cessazione di attività.
Art. 4.
1. La denunzia di inizio di attività è presentata alle amministrazioni competenti ad emettere il provvedimento conclusivo del relativo procedimento amministrativo almeno sessanta giorni prima dell’inizio dell’attività.
Art. 5.
1. L’amministrazione cui è presentata la denunzia di inizio di attività, ove riscontri la propria incompetenza, ne dà comunicazione entro dieci giorni dalla ricezione al denunziante, dandone contemporaneamente notizia al sindaco del comune indicato quale sede dell’attività.
2. L’amministrazione di cui al comma 1, riconosciuta invece la propria competenza, entro sessanta giorni dalla ricezione della denunzia di inizio di attività, ove verifichi la non veridicità delle autocertificazioni o l’irregolarità degli atti, adotta provvedimento motivato di diniego del diritto all’esercizio dell’attività e lo comunica al denunziante, dandone contemporaneamente notizia al sindaco del comune indicato quale sede dell’attività.
Art. 6.
1. Il sindaco del comune, di cui all’articolo 5 verifica eventuali violazioni della presente legge. Nel caso in cui accerti violazioni, con propria ordinanza dispone l’immediata cessazione dell’attività, se iniziata, e segnala il responsabile alla competente autorità giudiziaria.
Art. 7.
1. L’amministrazione, anche successivamente ai sessanta giorni dalla presentazione della denunzia di inizio di attività, in qualsiasi momento può verificare la regolarità della denunzia di inizio di attività e dell’attività se già iniziata, e adottare i provvedimenti conseguenti.
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