AFFARI COSTITUZIONALI (1ª) - 152ª seduta - Schema di riorganizzazione del MIBAC - Atto n. 287 2003-11-05
MERCOLEDI' 5 NOVEMBRE 2003 152ª seduta Presidenza del Presidente FALCIER
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.
La seduta inizia alle ore 15.
Schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali» (n. 287) (Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)
Il relatore FALCIER (FI) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo e propone alla Sottocommissione di esprimere osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi: 1. all'articolo 4 dello schema di decreto legislativo in titolo, con il quale viene novellato l'articolo 6 del decreto legislativo n. 368 del 1998, si segnala che l'individuazione delle direzioni generali in una fonte di rango primario appare in contrasto con l'articolo 17, comma 4-bis lettera b) della legge n. 400 del 1988, che demanda a regolamenti "di delegificazione" la "individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici" e che il rispetto di tale disposizione rientra tra i principi e criteri della delega in attuazione della quale è emanato lo schema di decreto in titolo, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della legge n. 59 del 1997, espressamente richiamato dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 137 del 2002; 2. all'articolo 7, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo n. 368 del 1998, come novellato dall'articolo 5 dello schema di decreto legislativo, si segnala l'opportunità di sopprimere le parole: "del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368"; 3. all'articolo 6, comma 5, dello schema di decreto in titolo si invita la Commissione di merito a segnalare al Governo l'opportunità di sostituire il richiamo al principio "di cui al comma 2" con quello di cui al comma 3 del medesimo articolo, che reca il principio di invarianza della spesa.
La Sottocommissione concorda con le osservazioni formulate dal relatore.
(2441) Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mario Pepe ed altri e Cola (498) COMPAGNA ed altri. - Revisione dei processi penali in seguito a sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Parere alla 2ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)
Il relatore BOSCETTO (FI) illustra il disegno di legge n. 2441 osservando in primo luogo che, a differenza del disegno di legge n. 498, presupposto per la richiesta di revisione è l'accertamento, con sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, di violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: pur potendo tale fattispecie apparire fin troppo ampia e prestarsi pertanto a strumentalizzazioni, ritiene tuttavia che la permanenza in vigore dei limiti alla revisione di cui all'articolo 631 del codice di procedura penale, consenta di fugare le perplessità in merito. Propone, quindi, alla Sottocommissione di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge n. 2441 con le seguenti osservazioni: 1. all'articolo 2 si segnala l'opportunità di esplicitare che anche la decisione del Comitato dei ministri costituisce presupposto per la richiesta di revisione, per la presentazione della quale il medesimo articolo 2, comma 1, individua soltanto i termini; 2. all'articolo 2, comma 1, si segnala l'opportunità di inserire dopo le parole "la richiesta di revisione" le seguenti: “di cui all'articolo 630-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge”; 3. al medesimo articolo 2, comma 1, si segnala l’esigenza di fissare in via generale il termine per la proposizione della richiesta di revisione non solo come disposizione transitoria; 4. all'articolo 2, comma 2, si invita la Commissione di merito a valutare se l'esclusione della possibilità di richiedere la revisione delle sentenze e dei decreti penali di condanna per alcune tipologie di reati, quando la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della Convenzione sia stata commessa prima della data di entrata in vigore del disegno di legge in esame non presenti irragionevoli profili di disparità di trattamento sulla base del mero fattore temporale.
Illustra, quindi il disegno di legge n. 498 e, dopo avere osservato che la fattispecie in presenza della quale si prevede la possibilità di richiedere la revisione appare limitata in modo forse eccessivo, propone alla Sottocommissione di esprimere un parere favorevole osservando, tuttavia, che sembra opportuno stabilire l'obbligo di deposito della copia autentica della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ovvero della decisione del Comitato dei ministri, o in subordine prevedere che sia lo stesso giudice della revisione ad acquisire tale copia autentica.
Interviene il senatore BATTISTI (Mar-DL-U) esprimendo forti perplessità in particolare sul disegno di legge n. 2441, che fa riferimento alle violazioni di tutte le disposizioni di cui all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali quale presupposto per la revisione delle sentenze di condanna: accanto alle ipotesi di lesione del diritto alla difesa, infatti, tale rinvio consentirebbe di chiedere la revisione anche nei casi di non ragionevole durata del processo, con grave rischio di un uso strumentale del nuovo articolo 630-bis del codice di procedura penale introdotto dall’articolo 1 di quel disegno di legge, considerata la durata media dei processi in Italia. Il presidente FALCIER (FI), in considerazione dell’imminente inizio della seduta della Commissione affari costituzionali, propone che il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge in titolo sia rinviato ad altra seduta.
La Sottocommissione consente.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,25.
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