VII Commissione Camera - seduta del 13 aprile 2005 (tutela grotte marine) 2005-04-13
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 13 aprile 2005. - Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO. - Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Nicola Bono.
La seduta comincia alle 14.20.
Disposizioni in materia di protezione e tutela delle grotte marine. Nuovo testo C. 4342 Brusco. (Parere alla VIII Commissione). (Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazione).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 6 aprile 2005.
Domenicantonio SPINA DIANA (FI), relatore, come preannunciato nella precedente seduta, propone alla Commissione di esprimere parere favorevole con condizioni e osservazione, di cui illustra i contenuti (vedi allegato 1).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Disposizioni in materia di protezione e tutela delle grotte marine (Nuovo testo C. 4342).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La VII Commissione (cultura, scienza e istruzione), esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4342 concernente «Disposizioni in materia di protezione e tutela delle grotte marine», esprime
PARERE FAVOREVOLE con le seguenti condizioni: a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici» siano sostituite dalle seguenti: «del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero per i beni e le attività culturali, che si avvalgono, rispettivamente, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici»; b) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: «dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici», siano inserite le seguenti: «di intesa con il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici»; c) all'articolo 3, dopo il comma 4, sia inserito il seguente: «5. È in ogni caso fatta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle aree di interesse archeologico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio»; d) all'articolo 4, comma 2, le parole: «, archeologiche o artistiche» siano soppresse; e) all'articolo 5, comma 2, siano premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 5»; e con la seguente osservazione: valuti la Commissione l'opportunità e le modalità per coordinare il testo con la normativa di recepimento della disciplina europea, nonché per semplificare la stratificazione degli interventi in materia di tutela, di sorveglianza e di valorizzazione.
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