DISEGNO DI LEGGE N. 3387 - Modifica all’articolo 59 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di denuncia di trasferimento di beni culturali 2005-04-13
DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa del senatore ASCIUTTI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 2005
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Modifica all’articolo 59 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di denuncia di trasferimento di beni culturali
———– PRESENTAZIONE DEL DDL
Onorevoli Senatori. – L’entrata in vigore dal 1º maggio 2004 del nuovo «Codice dei beni culturali e del paesaggio» ha segnato una data fondamentale per la tutela dei beni culturali del nostro Paese.
Il motivo che ha indotto il legislatore a redigere un nuovo codice anzichè procedere ad una revisione del testo unico adottato anni fa il con decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 490, è abbastanza evidente: adeguare la normativa sui beni culturali ai dettami imposti dalla revisione del Titolo V della Costituzione. Con tale revisione è stato innovato il riparto di competenze tra Stato e regioni in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali, attribuendo la prima al livello di governo centrale e la seconda al livello di governo periferico. Il nuovo codice, però, ha stabilito all’articolo 59 che «gli atti che trasferiscono in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali, sono denunciati al ministero». Tale scelta normativa, ovviamente, comporta la denuncia, alla competente soprintendenza del luogo ove si trovano i beni, di tutte le locazioni di unità immobiliari situate in immobili storico-artistici. L’obbligo di denuncia di trasferimento della detenzione dei beni vincolati, sia mobili che immobili, era presente – ma, di fatto mai applicato – nel combinato disposto dell’articolo 30 della legge 1º giugno 1939 n. 1089 (che la prevedeva) e dell’articolo 56 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, che limitava l’obbligo di denuncia al trasferimento della proprietà e non della detenzione. Era inoltre presente al comma 2 dell’articolo 58 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, che però limitava l’obbligo solo ai casi di «alienazione» a titolo oneroso o gratuito. Infine le competenti commissioni di Camera e Senato avevano proposto di eliminare tale obbligo di denuncia dallo schema di codice sottoposto al loro esame, atteso che lo stesso era da ritenersi insussistente perchè di fatto mai applicato. Ed invero, tenuto conto che le finalità precipue del nuovo codice sono volte a garantire la più ampia tutela dei beni culturali, sia mobili che immobili e considerato che, con specifico riferimento ai beni immobili, unico responsabile della conservazione del bene vincolato è sempre il suo proprietario, risulta evidente che in caso di trasferimento della sola detenzione degli stessi, del tutto superfluo appare l’obbligo di denuncia ritualmente prevista dall’articolo 59, comma 1. Con la limitazione, invece, dell’obbligo di denuncia – così come previsto dal nuovo codice – ai soli beni mobili (per i quali soltanto, può essere rilevante che le soprintendenze sappiano dove vengono trasferiti, per poterne sorvegliare la conservazione), si raggiunge l’obiettivo più immediato di sollevare le stesse da un notevole – per non dire superfluo – carico di lavoro, mantenendo in ogni caso ferme – per quanto sopra illustrato e secondo i principi fondamentali in materia di responsabilità – le finalità di tutela del nuovo «Codice dei beni culturali e del paesaggio».
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. All’articolo 59 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà dei beni culturali sia mobili che immobili o la detenzione dei beni culturali mobili, sono denunciati al Ministero».
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