A. C. 5827 - A.S. 3344 - DDL competitività 2005-05-05
DISEGNO DI LEGGE n. 3344
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 4 maggio 2005 (v. stampato Senato n. 3344)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 5 maggio 2005
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1. 1. Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modificazioni al codice di procedura civile.
---------------------- (omissis)---------------------
All'articolo 5: al comma 1, le parole: «per effetto della» sono sostituite dalle seguenti: «per effetto delle»; al comma 3, le parole: «, da inserire in apposito programma regionale,» sono soppresse; al comma 5, dopo le parole: «su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» la parola: «sono» è sostituita dalle seguenti: «possono essere» e dopo le parole: «delle concessioni autostradali già assentite,» sono inserite le seguenti: «anche se»; il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Per le opere ed i lavori di cui al comma 5, le stazioni appaltanti procedono alla realizzazione applicando la normativa comunitaria in materia di appalti di lavori pubblici e, anche soltanto per quanto concerne le procedure approvative ed autorizzative dei progetti qualora dalle medesime stazioni appaltanti, previo parere dei commissari straordinari ove nominati, ritenuto eventualmente più opportuno, le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443. Sono fatti salvi, relativamente alle opere stesse, gli atti ed i provvedimenti già formati o assunti, ed i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto che le stazioni appaltanti, previo parere dei commissari straordinari ove nominati, ritengano eventualmente più opportuno, ai fini della celere realizzazione dell'opera, proseguire e concludere in luogo dell'avviare un nuovo procedimento ai sensi del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190»;
il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Per le opere di cui al comma 5 si può procedere alla nomina di un Commissario straordinario al quale vengono conferiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. I Commissari straordinari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della regione interessata, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tra soggetti in possesso di specifica professionalità, competenza ed esperienza maturata nel settore specifico della realizzazione di opere pubbliche, provvedendo contestualmente alla conferma o alla sostituzione dei Commissari straordinari eventualmente già nominati»;
il comma 9 è soppresso; il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Gli enti preposti al rilascio delle ulteriori autorizzazioni e dei permessi necessari alla realizzazione o al potenziamento dei terminali di rigassificazione in possesso di concessione rilasciata ai sensi delle norme vigenti o autorizzati ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e dichiarati infrastrutture strategiche nel settore gas naturale ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono tenuti ad esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo, il Ministero delle attività produttive, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio, provvede senza necessità di diffida alla nomina di un commissario ad acta per gli adempimenti di competenza»; al comma 11, le parole: «delle normativa» sono sostituite dalle seguenti: «della normativa» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per assicurare il rispetto della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, il Commissario acquisisce il parere delle competenti amministrazioni, che deve essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Commissario procede comunque nella esecuzione dell'opera. Qualora rallentamenti, ritardi o impedimenti di qualsiasi natura e genere siano tali da non consentire il rispetto dei tempi per la realizzazione completa dell'opera e da determinare un grave pericolo per l'economia e per la sicurezza e incolumità pubbliche, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può deliberare lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, conferendo al Commissario i relativi poteri, sentita la regione o le regioni interessate. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare e devono essere motivati»;
---------------------- (omissis)---------------------
|