Contratto di servizi tra Agenzia del Demanio e Ministero dell'Economia e delle Finanze 2005-04-01
2005 - 2007 Tra Il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore (nel prosieguo, il “Ministero”)
e l’AGENZIA DEL DEMANIO , in persona del Direttore pro tempore (nel prosieguo, l’“Agenzia”)
Premesso che
a) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la nuova organizzazione delGoverno, prevede l’accorpamento dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze in ununico Ministero, denominato dell’economia e delle finanze e, nel quadro della predetta riorganizzazione, l’istituzione di quattro Agenzie fiscali tra cui l’Agenzia del Demanio;
b) ai sensi delle disposizioni degli articoli 24, comma 1, lettere a) e d), e 56, comma 1, del citato D. lgs. n. 300/1999, come modificato dal D. lgs. n. 173/2003, spettano al Ministero, tra l’altro, le funzioni in materia di politica economica e finanziaria e di politiche fiscali, quali, in particolare, la valorizzazione dell’attivo e del patrimonio dello Stato, le funzioni previste dalle leggi in materia di demanio, catasto e conservatorie dei registri immobiliari, le attività di coordinamento, indirizzo, vigilanza e controllo previste dalla legge sulle Agenzie fiscali e sugli altri enti ed organi che comunque esercitano funzioni in settori della fiscalità di competenza dello Stato;
c) all’Agenzia del Demanio, ente pubblico economico, sono attribuite, ai sensi dell’art. 65 del D. Lgs. 30 luglio 1999 n. 300, come modificato dal D. lgs. n. 173/2003, e da altre leggi di settore, le seguenti funzioni: la razionalizzazione e la valorizzazione dei beni immobili dello Stato anche attraverso strumenti societari, la gestione dei programmi di vendita, di provvista, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili dello Stato anche attraverso la sottoscrizione di quote di fondi immobiliari mediante apporto di beni, la gestione del patrimonio immobiliare, lo sviluppo delsistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico nonché l’implementazione dell’archivio informatico del patrimonio immobiliare con elementi relativi alla verifica dell’interesse culturale del patrimonio stesso, la gestione dei beni, aziende e veicoli sequestrati e confiscati;
d) ai sensi di legge e di Statuto, l’Agenzia provvede, in particolare e tra l’altro, a definire laottimale composizione, nel tempo, dei beni immobili dello Stato, tutelandone la integritàe la corretta utilizzazione, nonché ad assicurare il soddisfacimento delle esigenzestatali, anche attraverso acquisizioni, dismissioni e sdemanializzazioni. Nello svolgimento delle proprie funzioni e compiti l’Agenzia, sviluppando idoneo sistema informativo, assicura le conoscenze complete ed aggiornate sulla consistenza e caratteristiche, fisiche e giuridiche, dei beni immobili dello Stato, garantendone la redditività e realizzandone, anche in collaborazione con gli enti locali, la più idonea ed utile valorizzazione. Sempre riguardo ai beni immobili dello Stato, l’Agenzia coordina e provvede alla programmazione dei loro usi ed impieghi, agli interventi edilizi sugli stessi, monitorandone lo stato di attuazione;
e) tutte le attività previste dal presente Contratto si configurano come attività svolte in diretta attuazione di scopi istituzionali e nell’esercizio di funzioni statali;
f) l’Agenzia svolge, compatibilmente con le prestazioni da rendere al Ministero, le proprie attività anche sul mercato nei riguardi di soggetti pubblici e privati, relativamente ai beni immobili di loro proprietà, in forma diretta o stipulando convenzioni o promuovendo o partecipando ad organismi societari;
g) l’Agenzia svolge le prestazioni oggetto del presente contratto in piena autonomia operativa e gestionale, nell’osservanza della normativa di riferimento applicabile, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità, imparzialità e trasparenza ed in ottemperanza con le direttive, di volta in volta ricevute dal Ministero, sulla base degli obiettivi di finanza pubblica che il medesimo intende perseguire.
Tutto ciò premesso tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue
Articolo 1 - Premesse ed Allegati 1. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. 2. Sono Allegati al presente contratto i seguenti documenti: a) dettaglio dei servizi resi; b) patrimonio dello Stato amministrato dall’Agenzia del Demanio; c) servizi resi e corrispettivi; d) piano delle attività.
Articolo 2 - Oggetto del Contratto 1. Il presente Contratto, relativamente al patrimonio immobiliare dello Stato amministrato dall’Agenzia e ad altri patrimoni immobiliari individuati dalle disposizioni legislative, ha per oggetto la prestazione da parte della stessa nei confronti del Ministero dei seguenti servizi ed attività principali, più dettagliatamente descritti nell’Allegato A: a) servizi immobiliari di gestione amministrativa; b) servizi immobiliari di gestione patrimoniale e tecnica; c) servizi di gestione dei beni confiscati. 2. Una rappresentazione dei beni immobili dello Stato amministrati dall’Agenzia, basata sui dati oggi disponibili, è fornita nel documento “Patrimonio dello Stato amministrato dall’Agenzia”, riportato in Allegato B al presente Contratto. Tale documento sarà aggiornato sulla base delle risultanze delle attività di censimento e ricognizione. 3. L’attività di amministrazione si estende agli eventuali nuovi beni risultanti dalle attività di censimento e di ricognizione degli immobili appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato effettuata dall’Agenzia ai sensi dell’art. 1 del decreto legge n. 351/2001, convertito con modificazioni, dalla legge n. 410/2001. 4. I contenuti degli Allegati A e B non limitano gli impegni istituzionali dell’Agenzia, la quale è, in ogni caso, tenuta a svolgere, nei settori di competenza, i servizi nella quantità e con le modalità necessarie ad assicurare il buon andamento delle funzioni amministrative istituzionali.
Articolo 3 – Durata 1. Il presente Contratto ha durata triennale e ha validità dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2007.
Articolo 4 - Disposizioni generali sulle modalità di prestazione dei servizi 1. L’Agenzia svolge le prestazioni oggetto del presente Contratto, in piena autonomia e responsabilità operativa e gestionale in conformità al proprio Statuto, nel rispetto del codice civile e delle leggi sulle persone giuridiche private, nonché del D. Lgs. n. 300/99 e successive modificazioni per quanto diversamente ivi eventualmente disposto. L’Agenzia opera direttamente ed anche avvalendosi del supporto e collaborazione di società controllate. 2. L’Agenzia può altresì affidare a terzi, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, l’esecuzione di attività strumentali allo svolgimento dei servizi oggetto del presente Contratto, rimanendo sempre direttamente responsabile nei confronti del Ministero dell’esecuzione delle prestazioni. 3. Lo svolgimento da parte della Agenzia, in autonomia ed indipendenza, di attività e servizi in favore di altri soggetti terzi, pubblici e privati, dovrà avvenire con forme e modalità compatibili con la migliore e piena esecuzione delle prestazioni quali oggetto del presente Contratto e tenendo una contabilità separata per tali attività e servizi. 4. L’Agenzia è responsabile della tempestività e del corretto adempimento dei servizi affidati e provvederà, a sua cura e spese, a correggere ogni e qualsiasi carenza manifestatasi in dette prestazioni e servizi. L’Agenzia adotterà tutte le iniziative e gli accorgimenti necessari a monitorare il rispetto degli obiettivi di qualità, dei tempi e dei costi concordati in sede di stipula del presente contratto nonché il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e correttezza dell’azione amministrativa. 5. L’Agenzia completerà ed aggiornerà i dati sul patrimonio immobiliare gestito residenti nel proprio Sistema di Gestione Automatizzata del Patrimonio, composto da una base dati contenente le informazioni relative al demanio ed al patrimonio dello Stato oggetto del presente Contratto. L’Agenzia renderà disponibile un sistema di consultazione idoneo a fornire le informazioni necessarie al Ministero stesso, allorquando sarà completata l’attività di censimento degli immobili dello Stato.
Articolo 5 – Criteri di conduzione della gestione e obiettivi generali 1. L’Agenzia si impegna a perseguire, nella conduzione della gestione, il progressivo miglioramento della qualità e dell’efficienza dei servizi resi. 2. Sulla base degli indirizzi espressi dall’Autorità politica, ovvero dal Ministero, gli obiettivi che l’Agenzia dovrà perseguire sono: a) miglioramento della gestione, del presidio e della conoscenza del patrimonio amministrato; b) razionalizzazione del portafoglio immobiliare; c) incremento della redditività del portafoglio; d) aumento del valore economico e sociale del patrimonio amministrato; e) supporto al Ministero dell’economia e delle finanze in materia di definizione e applicazione delle procedure speciali di alienazione straordinaria; f) miglioramento della gestione dei beni confiscati.
Articolo 6 – Obblighi specifici dell’Agenzia 1. Nella esecuzione delle prestazioni, l’Agenzia si obbliga ad osservare ed a fare osservare dal proprio personale e dai professionisti e consulenti, dei quali si avvale e si avvarrà, tutte le norme giuridiche e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di riservatezza, di igiene e sanitarie in vigore, manlevando e tenendo indenne il Ministero da tutte le conseguenze derivanti dalla loro eventuale inosservanza. 2. L’Agenzia si obbliga a dare immediata comunicazione al Ministero di ogni circostanza che possa avere influenza sull’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto e presterà ogni collaborazione necessaria per consentire al Ministero la verifica sullo stato e correttezza della esecuzione dei servizi resi. 3. L’Agenzia si impegna a corrispondere tempestivamente alle richieste di informazioni del Ministero anche per problematiche non strettamente attinenti alla gestione del Contratto. 4. Nell’esecuzione del presente Contratto, l’Agenzia provvederà a: a) prestare i servizi previsti su tutto il territorio nazionale nel rispetto di quanto previsto nel Contratto; b) predisporre e adottare strumenti e metodologie che consentano al Ministero, sulla base dei dati e delle informazioni di cui al successivo art. 9, di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nel Contratto; c) assicurare che siano versati all’Erario, negli appositi capitoli dell’entrata del bilancio dello Stato, le somme derivanti dalla gestione, dalla valorizzazione e dalla vendita dei beni dello Stato nonché dalla gestione dei beni sequestrati e confiscati. 5. L’Agenzia, nell’attività di sviluppo e di integrazione dei propri sistemi informativi, si obbliga ad adottare soluzioni gestionali compatibili con il più ampio sistema informativo della fiscalità e nella prospettiva del Sistema Pubblico di Connettività, garantendo l’adeguatezza agli standard di sicurezza logica, fisica ed organizzativa e di riservatezza, anche in attuazione delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 196/03. 6. Al fine di assicurare adeguati livelli di conoscenza, l’Agenzia comunica al Ministero le caratteristiche tecniche del sistema informativo di gestione immobiliare agliuffici del Ministero indicati dal Sig. Ministro. 7. L’Agenzia sottopone all’approvazione del Ministro, entro il 31 luglio di ciascun anno di applicazione del presente contratto, il piano triennale dei fabbisogni di personale definito in relazione ai livelli di servizio da assicurare al Ministero.
Articolo 7 – Corrispettivi 1. Le Parti convengono che i corrispettivi dovuti dal Ministero per i servizi e le attività oggetto del presente Contratto, i cui livelli di erogazione sono quantificati nell’Allegato C, sono determinati mediante l’applicazione di un canone (corrispettivi “a canone”), un forfait o di specifiche tariffe (corrispettivi “a misura”) concordati e riportati nel medesimo Allegato. 2. Le Parti valutano, all’inizio di ciascun esercizio e nel limite massimo dello stanziamento previsto nel bilancio dello Stato, l’eventuale revisione delle tariffe anche con riferimento alla struttura dimensionale dell’Agenzia, alla composizione dei servizi e delle relative basi di calcolo ed ai recuperi di efficienza conseguiti. 3. Le parti si impegnano a costituire, entro venti giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, una Commissione composta da tre esperti nelle attività del settore di cui uno nominato dalle Strutture del Ministero, uno nominato dall’Agenzia ed uno nominato dal Ministro, con il compito di effettuare un confronto tra le tariffe indicate nell’allegato C e relative modalità di applicazione e quelle praticate dalle aziende che operano nel settore. Qualora dal confronto emergano evidenti sproporzioni rispetto alle predette tariffe, le parti si impegnano ad esaminare le conseguenti problematiche nell’ambito della Commissione di cui all’art. 11. 4. Per l’esercizio 2005 lo stanziamento previsto nel capitolo 3901 (somma da erogare all’Ente Pubblico economico “Agenzia del demanio”) di cui alla U.P.B. 6.1.2.9 costituisce l’importo massimo che potrà essere erogato dal Ministero a fronte dei servizi resi ai livelli previsti nell’allegato C e delle somme previste al successivo art. 13, commi 2 e 4 del presente Contratto. 5. Per quanto riguarda le attività che l’Agenzia dovrà svolgere in relazione al contratto di locazione dei beni immobili conferiti al Fondo Immobili Pubblici sottoscritto in data 28 dicembre 2004, i corrispettivi dovuti dal Ministero all’Agenzia e le relative modalità di pagamento saranno disciplinati da apposito Atto separato e distinto dal presente Contratto che sarà successivamente stipulato dalle Parti. 6. Il totale dei corrispettivi riconosciuti all’Agenzia, sulla base di quanto stabilito nel l’Allegato C, include gli oneri per la gestione dei veicoli confiscati e dei beni confiscati alle organizzazioni criminali per quanto di competenza dell’Agenzia fermo restando l’impegno delle Parti a definire opportune modalità di copertura degli oneri che dovessero configurarsi in eccesso a quelli relativi all’ordinaria amministrazione, con appositi fondi.
Articolo 8 – Programmi di investimento immobiliare 1. L’Agenzia si impegna a trasmettere al Ministero, entro il 30 aprile di ogni anno del triennio, il “Programma Annuale degli Investimenti Immobiliari” da realizzare per conto dello Stato, che costituisce parte integrante del presente Contratto. 2. Il Ministero trasferisce gli importi relativi agli investimenti immobiliari per conto dello Stato, di cui capitolo 7754 dell’UPB 6.2.3.1, sulla base delle richieste motivate dell’Agenzia.
Articolo 9 – Vigilanza e controllo da parte del Ministero 1. Fermo ogni altro potere di controllo e verifica previsto dalle norme vigenti, il Ministero vigila sull’osservanza degli obblighi derivanti dal presente Contratto a carico dell’Agenzia. 2. L’Agenzia al fine di consentire al Ministero di verificare la coerenza della propria pianificazione con le linee strategiche definite dal Ministro nell’Atto di indirizzo triennale emanato ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.lgs 300/99 trasmette al Ministero la Proposta di Piano delle Attività entro e non oltre 30 giorni dall’emanazione della legge finanziaria. Tale documento costituisce il riferimento per la elaborazione del documento di Piano da allegare al Contratto di Servizi, nonché per la determinazione dei corrispettivi di cui all’art. 7 del presente Contratto e per l’esercizio della funzione di vigilanza in corso d’anno ed a consuntivo da parte del Ministero, di cui al successivo comma. 3. L’Agenzia mette gratuitamente a disposizione del personale del Ministero o di enti o di società di revisione dallo stesso Ministero incaricati della vigilanza e dei controlli previsti dal presente articolo, la documentazione, i mezzi e il supporto di personale, da essi ritenuti necessari per l’espletamento degli incarichi loro affidati e consente, a tale scopo, l’accesso ai propri uffici. 4. Per consentire l’esercizio della funzione di monitoraggio dell’andamento dei servizi l’Agenzia si impegna a fornire al Ministero in forma organizzata e sistematica, i dati relativi ai servizi ed attività svolte. L’Agenzia trasmette al Ministero, con cadenza quadrimestrale entro 30 giorni dalla fine di ciascun periodo, la Relazione sui livelli di servizio. Per l’esercizio 2005 tale Relazione sarà predisposta in base allo schema riportato nell’Allegato D – Piano delle Attività. Per i successivi esercizi di vigenza del presente Contratto le Parti si impegnano a definire, entro il 2005, un sistema di indicatori funzionale all’attività di monitoraggio. Nella Relazione saranno anche indicati i corrispettivi maturati e gli eventuali adeguamenti e modificazioni della programmazione eventualmente resi necessari nel corso del periodo in relazione a mutamenti legislativi. L’Agenzia trasmette, inoltre, la Relazione consuntiva sulla gestione entro il 31 gennaio dell’esercizio successivo a quello di competenza. 5. L’Agenzia trasmette al Ministero il bilancio di esercizio ai sensi dell’art. 60 del D. lgs n. 300/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il bilancio consolidato relativamente alle società collegate e controllate. 6. L’Agenzia si impegna a segnalare tempestivamente al Ministero eventuali disfunzioni, impedimenti e ritardi nell’attuazione delle attività previste, nonché, la quantificazione dell’impatto rispetto al pianificato, che possano compromettere la regolare esecuzione del presente Contratto ovvero modificarne i livelli di servizio attesi ed i corrispettivi dovuti anche in relazione all’eventuale ricorso a quanto previsto all’art. 12. Articolo 10 – Modalità di pagamento dei corrispettivi 1. Il Ministero trasferirà all’Agenzia sul conto corrente di Tesoreria ad essa intestato i corrispettivi previsti nell’Allegato C in tre rate erogate il 1° febbraio, il 1° luglio e il 1° novembre di ogni anno, secondo la seguente modalità: • per la quota relativa ai corrispettivi “a canone” ed “a forfait” è erogato, un ammontare massimo pari ad un terzo in ogni rata; • per la quota relativa ai corrispettivi “a misura” è erogato il 20% a titolo di anticipo con la rata del 1° febbraio, un ammontare massimo pari al 30% con la rata del 1° luglio sulla base dell’avanzamento dei risultati dei servizi resi ed un ammontare massimo pari al 40%, per un complessivo 90% nell’anno, con la rata del 1° novembre sulla base dei valori di preconsuntivo comunicati dall’Agenzia con la relazione di monitoraggio del II quadrimestre; • l’importo residuo della quota relativa ai corrispettivi “a misura” è erogato entro 30 giorni dalla data di trasmissione della relazione di consuntivo, trasmessa non oltre il 31 gennaio dall’Agenzia, e comunque entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di competenza. 2. Gli importi stanziati nel 2003 e destinati all’attività di ricognizione dei beni del patrimonio immobiliare dello Stato saranno trasferiti dal Ministero in base allo stato di avanzamento e, in ogni caso, su motivata richiesta dell’Agenzia relativa all’avanzamento o alla conclusione dell’attività. I corrispettivi previsti nel 2004 e destinati all’attività di ricognizione dei beni del patrimonio immobiliare dello Stato saranno riconosciuti e trasferiti dal Ministero in base allo stato di avanzamento e, in ogni caso, su motivata richiesta dell’Agenzia relativa all’avanzamento o alla conclusione dell’attività.
Articolo 11 – Controversie 1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione od alla applicazione del presente Contratto, o comunque direttamente od indirettamente connesse al Contratto stesso, ciascuna Parte comunicherà all’altra per iscritto l’oggetto ed i motivi della contestazione. 2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della contestazione ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di cinque giorni. 3. In caso di esito negativo del tentativo di composizione di cui al precedente comma 2, la questione sarà rimessa alla valutazione di una Commissione appositamente costituita e composta da: o due membri, uno nominato dal Ministro e uno nominato dal Direttore dell’Agenzia, scelti fra i magistrati ordinari e amministrativi, i professori universitari o personalità con profilo equiparato; il membro designato dal Ministro presiede la Commissione; o dal Capo del Dipartimento del Tesoro; o dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali; o dal Direttore dell’Agenzia. 4. Gli eventuali oneri relativi al funzionamento della predetta Commissione sono a carico dell’Agenzia. 5. La Commissione rassegnerà le proprie conclusioni entro 30 (trenta) giorni dalla sua costituzione. Sulla base delle conclusioni della Commissione, il Ministro adotta una direttiva alla quale l’Agenzia ed il Ministero si conformano nelle proprie decisioni, anche in applicazione, se necessario, del principio di autotutela. 6. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività del presente Contratto, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall’una e dall’altra Parte, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell’attività amministrativa. 7. In ogni caso il foro competente per eventuali controversie dinanzi all’autorità giudiziaria è il Foro di Roma.
Articolo 12 –Revisioni e integrazioni 1. Il presente Contratto potrà essere modificato, integrato o aggiornato, esclusivamente in forma scritta. Le Parti si impegnano ad adeguare il presente Contratto con appositi atti aggiuntivi, ovvero ad integrarlo con atti separati e distinti, per attività ultronee eventualmente richieste dalle diverse articolazioni del Ministero, fermo restando il coordinamento del Dipartimento per le politiche fiscali ai fini dell’eventuale ripianificazione delle attivita’ di cui all’allegato D e per gestire gli eventuali impatti sulle prestazioni in termini di variazione dei livelli di servizio e dei corrispettivi da erogare. Articolo 13 – Norme transitorie e disposizioni finali 1. Il Ministero trasferirà le risorse finanziarie ancora da corrispondere destinate all’Agenzia in applicazione dell’art. 3, comma 165 della Legge n. 350 del 24 dicembre 2003. Saranno inoltre trasferite all’Agenzia le risorse finanziarie previste da disposizioni di legge o da contratti collettivi applicabili al personale del ruolo provvisorio dell’ex Ministero delle finanze già distaccato all’Agenzia del Demanio. 2. Nel capitolo 3901 (Somma da erogare all’ente pubblico economico “Agenzia del Demanio”) di cui alla U.P.B. 6.1.2.9 sono incluse le risorse finanziarie, fino ad un massimo di 19 milioni di euro, che saranno trasferite, in conformità con la normativa applicabile, alle altre Agenzie fiscali per la copertura delle retribuzioni e degli oneri sociali relativi alle 468 unità di personale transitate o che transiteranno, sulla base all’accordo sottoscritto dalle Agenzie fiscali e dal Dipartimento per le Politiche Fiscali in data 20 ottobre 2004, presso i predetti enti dell’Amministrazione finanziaria. Per il trasferimento di risorse verrà effettuata una variazione compensativa ai sensi dell’art. 2, comma 28 della legge di bilancio 2005. 3. In considerazione della circostanza che il trasferimento di cui al comma precedente determinerà l’insorgere in seno all’Agenzia del Demanio di crediti verso le altre Agenzie fiscali che saranno regolate attraverso opportune note di addebito/accredito, al fine di assicurare in ogni caso all’Agenzia del Demanio la copertura finanziaria dei propri oneri di gestione, il Ministero si impegna ad adottare ogni iniziativa di coordinamento atta a garantire il pagamento di quanto dovuto dalle stesse Agenzie. 4. Nel capitolo 3901 (“Somma da erogare all’ente pubblico economico “Agenzia del Demanio”) di cui all’U.P.B. 6.1.2.9, sono altresì incluse, oltre a quelle già indicate nel comma 2 del presente articolo, le risorse finanziarie da trasferire all’Agenzia, pari alla differenza tra 20 milioni di euro e quanto sarà effettivamente trasferito ai sensi del precedente comma 2, necessarie alla copertura delle retribuzioni e degli oneri sociali delle ulteriori unità di personale optante, incluse nel ruolo provvisorio del soppresso Ministero delle finanze ex D.M. n. 1390 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni già distaccate presso l’Agenzia del Demanio, non comprese nel citato accordo del 20 ottobre 2004, per il trattamento economico del predetto personale. L’Agenzia informerà, con cadenza almeno mensile, il Ministero circa l’andamento della progressiva riallocazione delle unità di personale optante. Le Parti si impegnano, sulla base dell’informativa di cui sopra, ad individuare, ove necessario, ogni eventuale iniziativa per la gestione della problematica, anche al fine di garantire la sostenibilità economica e finanziaria per l’Agenzia rispetto alle logiche con cui la stessa ha elaborato il Piano delle Attività e la relativa tabella dei corrispettivi. 5. I residui propri derivanti dagli impegni assunti fino al 31.12.2000 dal soppresso Dipartimento del Territorio – Direzione Centrale del Demanio, rimangono a carico del bilancio dello Stato. Le specifiche modalità di gestione e gli adempimenti cui è tenuta l’Agenzia sono disciplinati dall’apposita circolare n. 20/2002. 6. Saranno altresì accreditati all’Agenzia i residui di stanziamento relativi ad anni pregressi sulla base delle richieste motivate che l’Agenzia effettuerà. 7. La gestione dei pagamenti relativi alla restituzione dei rimborsi per maggiori canoni di concessione e locazione, alla restituzione dei depositi per incanti, spese d’asta, e alle imposte e sovrimposte addizionali e relativi interessi di mora, nonché dei contributi gravanti su beni demaniali è affidata al Dipartimento per le Politiche Fiscali - Ufficio amministrazione delle risorse. Resta a carico dell’Agenzia la messa in atto delle procedure per la predisposizione degli schemi di decreto, degli ordini di accreditamento e/o pagamento e degli schemi di richiesta di integrazione di somme e/o di variazioni compensative. 8. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
Roma, li_ Il Ministro dell’Economia e delle Finanze Il Direttore dell’Agenzia (Domenico Siniscalco) (Elisabetta Spitz)
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