Interrogazione 4-08804- RIGHETTI tassazione degli immobili soggetti a vincolo storico 2005-05-31
RIGHETTI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali - Premesso che:
la tassazione degli immobili soggetti a vincolo storico e artistico è regolamentata dalla norma, art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede: "In ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi dell’articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato.";
l’interpretazione della suddetta norma da parte dell’Amministrazione finanziaria limita gli effetti agevolativi della legge ai soli redditi degli immobili d’interesse storico e artistico non locati, laddove per quelli concessi in locazione invece applica la disciplina generale prevista dall’art. 37, comma 4-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi. Si può evincere tale orientamento nella circolare del 6 marzo 2001, n. 22, della Agenzia delle entrate, che ribadisce: "se gli immobili in questione sono concessi in locazione, il reddito da dichiarare scaturisce dal confronto tra il reddito effettivo, opportunamente diminuito della percentuale deducibile, e la rendita catastale. Viceversa per i non locati, indipendentemente dalla categoria loro attribuita o attribuibile , in ogni caso si farà riferimento alla minore delle tariffe d’estimo della zona censuaria in cui sono collocati.";
questa linea interpretativa di tipo restrittivo ha dato luogo ad un lungo contenzioso tra la Amministrazione finanziaria ed i contribuenti in merito alle modalità di determinazione del reddito imponibile degli immobili ed inoltre è in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato e di molti giudici di merito; in particolare la Corte di Cassazione si è pronunciata con una sentenza (n. 2178 del febbraio 2005) sostenendo che l’art. 11 deve essere inteso come "norma recante l’esclusiva disciplina per la fissazione dell’imponibile rispetto agli edifici di interesse storico od artistico" e confermando che tutte le locazioni, comprese quelle per uso non abitativo, sono soggette allo stesso trattamento fiscale;
inoltre la Corte costituzionale, nella sentenza n. 11211 del 2002, ha dichiarato, in relazione ad una possibile riforma legislativa riguardante tale materia, che un immobile soggetto a vincolo storico-artistico non è assimilabile ad un normale edificio, in quanto sottoposto a tutta una serie di oneri relativi alla conservazione e valorizzazione che ne modificano la capacità reddituale. Pertanto rileva l’illegittimità costituzionale di una norma che non preveda una simile differenziazione,
l'interrogante chiede di sapere:
se e quali iniziative in merito intendano assumere i Ministri in indirizzo;
se non si ritenga opportuno adottare provvedimenti, tenendo conto del diverso orientamento della giurisprudenza di legittimità, volti al chiarimento interpretativo dell'art.11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, al fine di risolvere l'annosa disputa e di sanare l'incresciosa situazione determinatasi.
(4-08805)
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