Atti parlamentari, Senato della Repubblica, N. 3477 - Norme per la riqualificazione dei borghi storici 2005-06-03
Atti parlamentari, Senato della Repubblica, N. 3477
DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa del senatore MAGNALBO` COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 2005 Norme per la riqualificazione dei borghi storici
Onorevoli Senatori. – Nella storia dell’evoluzione del territorio i borghi – piccoli centri meno che una cittadina, poco piu` che un villaggio – hanno svolto una funzione intermedia fra il «fuori» ed il «dentro» della civitas. Si tratta di antiche formazioni che hanno mantenuto la riconoscibilita` della propria struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro formazione, e che oggi rappresentano una possibilita` per mantenere l’effettivo equilibrio tra l’uso dell’ambiente e la sua tutela. Proprio alla luce di un concetto di ambiente quale sistema complesso di natura e di elementi antropici, e intendendosi l’ambiente stesso come il contenitore di natura ed artificio, la salvaguardia dei borghi attua non solo una tutela storico-artistica ma anche il recupero del paesaggio e dell’ambiente. I borghi rappresentano luoghi incantati la cui bellezza, consolidata nei secoli, trascende le nostre vite e permette di respirare il senso del tempo. Essi sono un tassello fondamentale della bellezza e del fascino incomparabili del nostro Paese. Tali infrastrutture minute, nate da secoli di lavoro umano, sono la testimonianza del rapporto armonico ed equilibrato tra l’uomo e l’ambiente circostante, proprio del mondo premoderno.
E` evidente come tale patrimonio culturale, sociale ed economico sia un valore inestimabile per la salvaguardia dell’identita` storicoculturale dell’Italia. Nella sfida della competizione globale e della internazionalizzazione dei processi economici e produttivi la nostra nazione non puo` ignorare la grande chance che la qualita` del suo patrimonio le offre: la potenzialita` di tali luoghi ad assurgere a straordinario veicolo di bellezza e di vivibilita` attraverso un’offerta di qualita` abitativa in condizioni di efficienza e di fruibilita` dei servizi.
Proprio perche` i borghi storici sono una risorsa preziosa e insostituibile non puo` essere ignorata l’esigenza di ovviare all’attuale degrado ed abbandono di tali beni. Attraverso un puntuale intervento legislativo volto alla loro riqualificazione si vuole evitare la compromissione, altrimenti irreversibile, di questo prezioso e insostituibile patrimonio, dalle molteplici peculiarita` paesaggistiche, storiche e culturali.
Tale proposta legislativa intende attuare la conservazione, il restauro e la rivalutazione di queste eccezionali testimonianze del lavoro costruttivo svolto dall’uomo e dalla natura per migliaia di anni. La conservazione, che ha come suo postulato imprescindibile la considerazione del bene come risorsa, si esplica nella manutenzione e nella continua cura delle costruzioni, al fine di garantirne nel tempo la sopravvivenza e la qualita`. Il restauro, espressamente definito nel testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali (decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490) e` un intervento sul bene volto a mantenerne l’integrita` materiale e ad assicurare la conservazione e la protezione dei suoi valori culturali.
Nel regolamento di attuazione della Merloni-ter (il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554) si legge, all’articolo 1, comma 1, lettera m) che «il restauro consiste in una serie organica di operazioni tecniche specifiche indirizzate alla tutela e alla valorizzazione dei caratteri storico-artistici dei beni culturali e alla conservazione della loro consistenza materiale». Da quanto esposto si evince come l’obiettivo e la logica che caratterizzano ogni intervento sulle costruzioni non possano prescindere dal garantire alla testimonianza storica la permanenza attraverso un’azione preventiva di cura, volta ad anticipare e limitare l’insorgere delle cause del suo deperimento materico. La rivalutazione implica la valorizzazione del complesso insediativo al fine di salvaguardarne il valore etico-civile, e deve pertanto interagire con il contesto tenendo presente le caratteristiche morfologiche e d’uso degli edifici e degli spazi urbani, l’articolarsi gerarchizzato dei suoi elementi, le relazioni funzionali e percettive tra le diverse parti, il disegno architettonico, i materiali e le tecnologie, le forme abitative e di socialita`. Il tutto indirizzato al raggiungimento di soddisfacenti livelli qualitativi dell’ambiente caratterizzati da un integro equilibrio tra l’uomo e la natura.
Si tratta quindi di una tutela che conduce ad una strutturazione ordinata capace di instaurare un perfetto dialogo fra il bene culturale e la societa` civile. Un programma di riqualificazione che da un lato presuppone il rispetto dei borghi storici e dall’altro non puo` esimersi dall’esprimersi con il linguaggio e i materiali del proprio tempo. Solo attraverso l’impiego di nuove tecnologie e della bioarchitettura gli interventi, previsti da questo disegno di legge, possono essere portatori di un plusvalore che si sostanzia nell’insostituibile testimonianza per il futuro della nostra cultura. La bioarchitettura persegue l’obiettivo del miglioramento della qualita` dell’ambiente ed e` atta a realizzare e a garantire nel tempo condizioni di benessere dell’abitare all’interno degli edifici, nel rispetto degli ecosistemi preesistenti e assicurando un risparmio nell’uso delle risorse naturali disponibili. Il programma di riqualificazione de quo, oltre a muovere dalla constatazione che i borghi storici costituiscono una componente fondamentale del nostro patrimonio culturale e naturale, non tralascia di constatare come essi rappresentino una risorsa economica, favorevole al benessere individuale e sociale.
La loro salvaguardia, accompagnata da una adeguata gestione e pianificazione, puo` contribuire alla creazione di posti di lavoro, tramite il rilancio degli antichi saperi artigianali e degli antichi sapori agresti, la creazione di nuove professionalita` nel campo dei beni ambientali, culturali, di tutela del territorio e delle attivita` turistiche. Tale qualificato contributo allo sviluppo del sistema socioeconomico del nostro Paese, ovviamente, non puo` che realizzarsi in un ottica di sviluppo integrato locale del territorio e delle attivita` economiche in esso presenti, evitando, cioe`, accuratamente di snaturare le caratteristiche dei borghi storici, che invece vanno sottolineate e valorizate.
L’articolo 1 definisce come borghi storici gli antichi insediamenti urbanistici di interesse storico-artistico e paesaggistico, situati nei comuni con popolazione non superiore a 3.500 abitanti, per i quali si intende prevedere un programma di riqualificazione. L’articolo 2 stabilisce le finalita` di tale programma, destinato alla conservazione, al restauro e alla rivalutazione dei borghi storici, al fine di promuovere lo sviluppo culturale ed economico del territorio e potenziarne, in termini di fruibilita`, la vocazione turistica. L’articolo 3 prevede l’istituzione in ciascuna regione di appositi laboratori del paesaggio, con la funzione di promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del territorio ai fini dell’attuazione dei programmi di riqualificazione. L’articolo 4 prevede che il programma di riqualificazione sia attuato mediante specifici progetti per i singoli borghi, elaborati dagli enti locali interessati. Al fine di concedere il finanziamento ai singoli progetti per la loro realizzazione, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e il Ministro peri beni e le attivita` culturali, entro sei mesi dall’entra in vigore della presente legge, indicono annualmente un bando, nel quale sono stabiliti i requisiti e il numero massimo di progetti ammessi al finanziamento. I soggetti privati, secondo le modalita` previste dalla legislazione vigente, possono partecipare al finanziamento dei progetti di riqualificazione.
DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Finalita` ed ambito della legge) 1. Ai fini della presente legge si definiscono borghi storici gli antichi insediamenti urbanistici situati nei comuni con popolazione non superiore a 3500 abitanti, costituiti da patrimonio edilizio, rete viaria, spazi inedificati ed altri manufatti storico-artistici. I borghi oggetto della presente legge sono considerati beni di interesse storico-artistico- paesaggistico e sono l’espressione della specifica identita` culturale del territorio di cui fanno parte. 2. In attuazione dei princı`pi posti dagli articoli 9, 44 e 45 della Costituzione e dagli accordi internazionali, la presente legge disciplina l’attuazione di un programma di riqualificazione dei borghi definiti nel comma 1, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela dei valori culturali e paesaggistici e di una equilibrata trasformazione del territorio.
Art. 2. (Programma di riqualificazione) 1. Il programma di riqualificazione di cui al comma 2 dell’articolo 1 e` finalizzato alla conservazione, al restauro e alla rivalutazione dei borghi storici attraverso la bioarchitettura e l’impiego di nuove tecnologie, al fine di promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio e favorire il rilancio degli antichi saperi artigianali, consentendo la creazione di nuove professionalita` nei settori dei beni culturali e ambientali, della tutela del territorio e delle attivita` turistiche compatibili. Art. 3. (Istituzione dei laboratori del paesaggio) 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascuna regione provvede all’istituzione di un laboratorio del paesaggio. 2. I laboratori del paesaggio hanno la funzione di promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del territorio affinche` l’attuazione del programma di riqualificazione previsto dalla presente legge attraverso specifici progetti possa svolgersi nel pieno rispetto dei valori architettonici e paesaggistici, assicurando interventi equilibrati ed ispirati al principio dello sviluppo sostenibile
Art. 4. (Attuazione del programma di riqualificazione) 1. Il programma di riqualificazione di cui alla presente legge e` attuato mediante specifici progetti elaborati dagli enti locali interessati, che prevedono iniziative ambientali particolarmente innovative e idonee a promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio, salvaguardando criteri conservativi e di rispetto della natura 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza annuale, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero per i beni e le attivita` culturali indicono un bando in cui fissano i requisiti e il numero massimo di progetti ammessi al finanziamento per essere realizzati. 3. I soggetti privati possono partecipare al finanziamento dei progetti di riqualificazione previsti dalla presente legge ai sensi e secondo le modalita` previste dalla legislazione vigente.
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