Parere della V Commissione su C. 5901, 14/06/2005 2005-06-14
V Commissione - Resoconto di martedì 14 giugno 2005
SEDE CONSULTIVA
Martedì 14 giugno 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Gianfranco Conte.
La seduta comincia alle 14.50.
D.L. 63/2005: Sviluppo e coesione territoriale, nonché tutela del diritto d'autore. C. 5901 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla I Commissione). (Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, .................................... In merito ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 2-ter, comma 2, segnala che gli accantonamenti dei quali si prevede l'utilizzo, seppure privi di una specifica voce programmatica, recano le necessarie disponibilità. Appare, tuttavia, opportuno che il Governo confermi la natura di conto capitale delle spese connesse all'impianto dell'elenco. Con riferimento ad ulteriori disposizioni dell'articolo 2-ter, concernenti la verifica preventiva dell'interesse archeologico, tenuto conto delle problematiche già emerse presso il Senato in ordine alle possibili conseguenze finanziarie delle disposizioni in esame nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, appare necessario vengano forniti chiarimenti in ordine alla effettiva applicabilità delle disposizioni medesime nel rispetto del vincolo stabilito dalla clausola di invarianza.
Ciò in quanto - qualora venga richiesta la procedura di verifica in questione - la norma pone a carico degli stanziamenti destinati alle singole opere pubbliche l'effettuazione di attività di carattere complesso e specialistico, che in taluni casi appaiono richiedere risorse finanziarie considerevoli. Ciò potrebbe influire negativamente - a parità di risorse - sulla compiuta realizzazione di tali opere.
Ai fini di tali chiarimenti segnala l'opportunità di considerare che, differentemente da quanto ora dispone l'articolo 28, comma 4, del prima citato Codice dei beni culturali - che prevede una generica facoltà da parte del soprintendente di «richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi» per le opere pubbliche su aree di interesse archeologico, a spese del committente dell'opera pubblica - la nuova disciplina prevede la predisposizione di una complessa documentazione preliminare e, in caso di applicazione delle procedura di verifica, l'effettuazione, che appare avere natura obbligatoria, di una dettagliata serie di attività.
Va inoltre osservato che, a differenza di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2-ter - che pone gli oneri di raccolta della documentazione preliminare a carico delle risorse stanziate per la realizzazione delle opere - il comma 5 dell'articolo 2-quater, con riferimento alle spese per l'effettuazione della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si limita a porre i relativi oneri «a carico della stazione appaltante». Anche tale imputazione di onere sarebbe peraltro da intendersi come riferita alle risorse stanziate nei bilanci degli enti interessati per la realizzazione delle singole opere. Sul punto appare opportuno un chiarimento.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 2-ter dispone che la documentazione concernente gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 siano raccolti elaborati e valicati dai dipartimenti archeologici delle università ovvero da soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge n. 109 del 1994.
Al riguardo, rammenta, che il rappresentante del Governo, durante l'esame presso il Senato nella seduta del 19 maggio 2005 della Commissione bilancio, ha dichiarato che le attività possono essere svolte con le risorse umane e strumentali esistenti presso gli uffici tecnici che tutte le stazioni appaltanti già possiedono e che la documentazione da trasmettere a seguito della validazione da parte dell'Istituto di archeologia non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione in quanto i costi connessi sono ricompresi, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 109 del 1994, negli stanziamenti già previsti per la realizzazione dell'opera pubblica.
In merito alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2-quinquies, comma 3, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla opportunità di mantenere tale clausola per quanto riguarda specificatamente le amministrazioni statali, posto che, in particolare, l'articolo 2-ter oltre a prevedere al comma 2, esplicitamente richiamato, una apposita autorizzazione di spesa stabilisce, al comma 1, che agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma si provvede ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge n. 109 del 1994. In sostanza, andrebbe chiarito se la clausola di invarianza non debba essere riferita esclusivamente alle regioni e alle province autonome. .............. Con riferimento all'articolo 2-decies, rileva la necessità che il Governo confermi l'idoneità della clausola di invarianza a garantire che dall'attuazione della disposizione in esame non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il sottosegretario Gianfranco CONTE chiede un rinvio dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
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